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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41964/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto pluriaggravato, commesso in concorso tra loro e contestato al capo A), ha confermato inoltre la condanna del Mirabella per gli ulteriori episodi di furto contestati ai capi B), C) e D); Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di entrambi gli imputati è affetto da una evidente genericità intrinseca, posto che si esaurisce nella asserzione che "la pena irrogata è decisamente afflitti va.

La concessione delle attenuanti generiche avrebbe mitigato l'asprezza del trattamento sanzionatorio" senza svolgere alcuna critica argomentata alla sentenza impugnata; Ritenuto che l'ulteriore motivo di ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del solo Mirabella, è altrettanto generico, in quanto contesta la responsabilità dell'imputato per i reati ascritti, sulla base di assunti lapidari che non si misurano con le congrue risposte già fornite dalla Corte di appello sull'analogo motivo di gravame: tutte le vittime dei furti hanno riconosciuto nel Mirabella l'autore dei reati a loro danno; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto pluriaggravato, commesso in concorso tra loro e contestato al capo A), ha confermato inoltre la condanna del Mirabella per gli ulteriori episodi di furto contestati ai capi B), C) e D); Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di entrambi gli imputati è affetto da una evidente genericità intrinseca, posto che si esaurisce nella asserzione che "la pena irrogata è decisamente afflitti va. La concessione delle attenuanti generiche avrebbe mitigato l'asprezza del trattamento sanzionatorio" senza svolgere alcuna critica argomentata alla sentenza impugnata; Ritenuto che l'ulteriore motivo di ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del solo Mirabella, è altrettanto generico, in quanto contesta la responsabilità dell'imputato per i reati ascritti, sulla base di assunti lapidari che non si misurano con le congrue risposte già fornite dalla Corte di appello sull'analogo motivo di gravame: tutte le vittime dei furti hanno riconosciuto nel Mirabella l'autore dei reati a loro danno; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 41964/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris