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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 33422/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di usura e tentata estorsione già pronunciata dal Tribunale di Modena con sentenzaT3Rtembre 201611.225(39.00 -

2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, BRUNI Tiziano, che ha presentato anche memoria in data 16 maggio 2022 con cui ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.

2.1. Ha inoltre depositato memoria la parte civile costituita CAVALLOTTI Franco con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità in conseguenza della credibilità attribuita alle dichiarazioni della persona offesa, risulta manifestamente infondato posto che la valutazione giudiziale delle dichiarazioni medesime risulta svolta sulla base di considerazioni logiche e congrue né vi sono elementi in atti che contrastino oggettivamente con la portata delle stesse.

Risulta inoltre non illogica la valutazione, comunque espressa, in ordine alle contraddizioni comunque prese in considerazione , esplicitamente.

3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, risulta inammissibile in quanto proposto sul presupposto dell'accoglimento del primo motivo e comunque manifestamente infondata in relazione all'accertata mancanza di titolo azionabile in sede giudiziale per ottenere le somme richieste.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equítativamente in € 3000,00 e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile che si liquidano equitativamente in Euro 2000,00 .

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di assistenza e difesa della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro duemila oltre accessori di legge Così deciso in Roma, il 1 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di usura e tentata estorsione già pronunciata dal Tribunale di Modena con sentenzaT3Rtembre 201611.225(39.00 - 2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, BRUNI Tiziano, che ha presentato anche memoria in data 16 maggio 2022 con cui ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso. 2.1. Ha inoltre depositato memoria la parte civile costituita CAVALLOTTI Franco con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità in conseguenza della credibilità attribuita alle dichiarazioni della persona offesa, risulta manifestamente infondato posto che la valutazione giudiziale delle dichiarazioni medesime risulta svolta sulla base di considerazioni logiche e congrue né vi sono elementi in atti che contrastino oggettivamente con la portata delle stesse. Risulta inoltre non illogica la valutazione, comunque espressa, in ordine alle contraddizioni comunque prese in considerazione , esplicitamente. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, risulta inammissibile in quanto proposto sul presupposto dell'accoglimento del primo motivo e comunque manifestamente infondata in relazione all'accertata mancanza di titolo azionabile in sede giudiziale per ottenere le somme richieste. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equítativamente in € 3000,00 e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile che si liquidano equitativamente in Euro 2000,00 . L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di assistenza e difesa della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro duemila oltre accessori di legge Così deciso in Roma, il 1 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore
Sentenza Cassazione n. 33422/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris