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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 maggio 2025

Cassazione n. 24174/2026

Testo disponibile della fonte

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to a Rossano (Cs) il 13/05/2001 avverso la sentenza del 23/10/2025 del G.I.P. del Tribunale di Castrovillari; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la sentenza sia annullata senza rinvio limitatamente alla parte in cui è stato al ricorrente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 ottobre 2025 ex art. 444 cod. proc. pen., il G.I.P. del Tribunale di Castrovillari ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta e con il consenso del Pubblico ministero, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, la pena di euro 700,00 di ammenda in relazione alla fattispecie 1contravvenzionale di cui all'art. 4 legge 28 aprile 1975 n. 110, pena sospesa alle condizioni di legge ai sensi dell'art. 163 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione con il quale lamenta violazione di legge processuale in relazione all'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., travisamento della volontà delle parti e mancanza di correlazione tra la richiesta e la pronuncia.

Il difensore premette che il [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di euro 700,00 di ammenda, sospesa ex art. 163 cod. pen, giusta decreto penale di condanna emesso il 26 maggio 2025, aveva avanzato, mediante tempestiva opposizione, richiesta di definizione del procedimento nelle forme del patteggiamento.

Precisa che il [OSCURATO:PERSONA] aveva invocato l'applicazione della pena finale nella stessa misura di euro 700,00 di ammenda specificando, però, come la richiesta venisse avanzata «senza sospensione condizionale della pena».

Evidenzia che il Giudice procedente, pur accogliendo la richiesta di patteggiamento, aveva comunque concesso la sospensione condizionale della pena, rappresentando, in motivazione, l'esistenza di una richiesta sul punto avanzata dalla difesa.

Lamenta che detta statuizione è illegittima perché irrispettosa della volontà dell'imputato e violativa dei canoni ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali, a fronte di una richiesta di patteggiamento, il giudice non può integrare o, addirittura, come nel caso di specie è avvenuto, muoversi in direzione opposta al contenuto dell'accordo perché ciò minerebbe la prevedibilità della decisione che costituisce un elemento essenziale del rito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che l'esame degli atti raccolti al fascicolo - verifica di fatto cui questa Corte può dare corso essendo stato dedotto un error in procedendo (cfr., Sez.

U, n. 42972 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 22092 e, tra le Sezioni semplici, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F. e altri, Rv. 273525 - 01) — permette di apprezzare come il ricorrente, nel corpo dell'atto di opposizione avverso al decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, nell'avanzare una richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen, ha effettivamente richiesto, in termini espliciti, che la pena non venisse sospesa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 163 cod. pen.

Orbene, in tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione sia stata devoluta, 2"s esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini dell'accordo intercorso tra le parti ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Demian, Rv. 277610-01).

Di detto condiviso canone interpretativo il G.I.P. del Tribunale di Castrovillari non ha fatto buon governo, avendo, come evidenziatosi, riconosciuto il beneficio a vantaggio del [OSCURATO:PERSONA], pur avendo quest'ultimo espressamente manifestato di non avere interesse alla sua concessione.

La sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alla concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. e la presente pronuncia va comunicata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari competente per l'esecuzione della sanzione.

P.Q.M.

Annulla P.Q.MIl C nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. dr.

Centonze CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prirro irì 029i ......... [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a Rossano (Cs) il 13/05/2001 avverso la sentenza del 23/10/2025 del G.I.P. del Tribunale di Castrovillari; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la sentenza sia annullata senza rinvio limitatamente alla parte in cui è stato al ricorrente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 ottobre 2025 ex art. 444 cod. proc. pen., il G.I.P. del Tribunale di Castrovillari ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta e con il consenso del Pubblico ministero, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, la pena di euro 700,00 di ammenda in relazione alla fattispecie 1contravvenzionale di cui all'art. 4 legge 28 aprile 1975 n. 110, pena sospesa alle condizioni di legge ai sensi dell'art. 163 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione con il quale lamenta violazione di legge processuale in relazione all'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., travisamento della volontà delle parti e mancanza di correlazione tra la richiesta e la pronuncia. Il difensore premette che il [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di euro 700,00 di ammenda, sospesa ex art. 163 cod. pen, giusta decreto penale di condanna emesso il 26 maggio 2025, aveva avanzato, mediante tempestiva opposizione, richiesta di definizione del procedimento nelle forme del patteggiamento. Precisa che il [OSCURATO:PERSONA] aveva invocato l'applicazione della pena finale nella stessa misura di euro 700,00 di ammenda specificando, però, come la richiesta venisse avanzata «senza sospensione condizionale della pena». Evidenzia che il Giudice procedente, pur accogliendo la richiesta di patteggiamento, aveva comunque concesso la sospensione condizionale della pena, rappresentando, in motivazione, l'esistenza di una richiesta sul punto avanzata dalla difesa. Lamenta che detta statuizione è illegittima perché irrispettosa della volontà dell'imputato e violativa dei canoni ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali, a fronte di una richiesta di patteggiamento, il giudice non può integrare o, addirittura, come nel caso di specie è avvenuto, muoversi in direzione opposta al contenuto dell'accordo perché ciò minerebbe la prevedibilità della decisione che costituisce un elemento essenziale del rito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che l'esame degli atti raccolti al fascicolo - verifica di fatto cui questa Corte può dare corso essendo stato dedotto un error in procedendo (cfr., Sez. U, n. 42972 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 22092 e, tra le Sezioni semplici, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F. e altri, Rv. 273525 - 01) — permette di apprezzare come il ricorrente, nel corpo dell'atto di opposizione avverso al decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, nell'avanzare una richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen, ha effettivamente richiesto, in termini espliciti, che la pena non venisse sospesa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 163 cod. pen. Orbene, in tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione sia stata devoluta, 2"s esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini dell'accordo intercorso tra le parti ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Demian, Rv. 277610-01). Di detto condiviso canone interpretativo il G.I.P. del Tribunale di Castrovillari non ha fatto buon governo, avendo, come evidenziatosi, riconosciuto il beneficio a vantaggio del [OSCURATO:PERSONA], pur avendo quest'ultimo espressamente manifestato di non avere interesse alla sua concessione. La sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alla concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. e la presente pronuncia va comunicata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari competente per l'esecuzione della sanzione. P.Q.M. Annulla P.Q.MIl C nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. dr. Centonze CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prirro irì 029i ......... [OSCURATO:PERSONA]
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