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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 28571/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12312-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] del LAVORO MILANO - LODI; - intimato - avverso la sentenza n. 894/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 12312 sez.

ML - ud. 21-06-2022 -2- RG 12312/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 894/2020, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Milano-Lodi, avverso l'ordinanza con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 178.940,40 relativo alle infrazioni rilevate con verbale di accertamento del 16.2.2015.

2. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, hanno rilevato che: a) la notifica del verbale di contestazione ex art. 14 legge n. 689/81 aveva avuto efficacia interruttiva del termine della prescrizione quinquennale; b) nel caso di specie, il primo accesso risaliva all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; il verbale interlocutorio degli accertamenti, avente valore di contestazione, era del 22.8.2014; il verbale unico di accertamento e notificazione era del 16.2.2015; in data 28.2.2019 era stata emessa l'ordinanza ingiunzione che il 12.3.2019 era stata notificata a [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla [OSCURATO:SOCIETA]; c) alla stregua di tale ricostruzione degli eventi alcuna prescrizione si era verificata; d) alcuna efficacia riflessa poteva, poi, attribuirsi alla pronuncia del Tribunale di Milano che, in altro giudizio, aveva escluso l'illiceità dell'appalto tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA], con risvolti anche sulla contestata somministrazione irregolare dei rapporti di lavoro; e) dalle risultanze istruttorie era emersa la dimostrazione degli illeciti di cui alla opposta ordinanza-ingiunzione; f) le circostanze addotte per la invocata riduzione delle sanzioni non avevano trovato riscontro nella documentazione in atti.

3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] affidato a due articolati motivi.

4. L'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Milano-Lodi non ha svolto attività difensiva.

5. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.RG 12312/2021

2. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione degli artt. 14 e 28 della legge n. 689/1981, anche in relazione all'art. 2943 co. 4 cc, per non avere la Corte territoriale, da un lato, rilevato che l'ordinanza ingiunzione era stata emessa oltre cinque anni dalla commissione della violazione e, dall'altro, che il verbale ispettivo non poteva comunque avere efficacia interruttiva del termine perché: a) non era stato notificato personalmente anche al Dicataldo; b) non conteneva alcuna indicazione delle sanzioni poi contenute nella successiva ordinanza ingiunzione; c) non faceva riferimento alle disposizioni di legge violate; d) mancava ogni volontà dell'ente di interrompere la prescrizione; e) era stato redatto e notificato dall'INPS e non dall'ITL.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 2697 cc, ai sensi dell'alt 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte distrettuale deciso il giudizio senza ammettere le prove orali articolate ma valorizzando unicamente le dichiarazioni rese da alcuni lavoratori in sede di accertamento ispettivo.

4. Il primo motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità.

5. E' infondato, in punto di diritto, essendo la gravata sentenza - relativamente alla statuizione secondo cui il verbale interlocutorio degli accertamento del 22.8.2014 può essere considerato atto interruttivo della prescrizione- conforme al principio di legittimità (Cass. n. 22388/2018) ove si è affermato che, in tema di sanzioni amministrative, è idoneo a costituire in mora il debitore, ai sensi dell'art. 2943 c.c., ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione che abbia la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, e costituisca esercizio della pretesa sanzionatoria.

6. E', invece, inammissibile nella parte in cui si contesta l'idoneità formale e sostanziale di detto verbale a costituire un valido atto interruttivo perché delle specifiche questioni prospettate con il motivo la impugnata pronuncia non ne parla e i ricorrenti, nella censura, non hanno specificato il "dove", il "come" ed il "quando", le hanno sottoposto ai giudici di merito: in RG 12312/2021 particolare, la parziale notificazione del verbale, la mancata indicazione delle sanzioni e delle disposizioni violate, la notifica avvenuta da parte dell'INPS.

7. Trattandosi di problematiche di fatto nuove, non possono, pertanto, essere sollevate per la prima volta in sede di cassazione.

8. Il secondo motivo è inammissibile.

9. Nella fattispecie in esame, con le censure articolate parte ricorrente si limita, invece, unicamente a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda a fronte di una valutazione del materiale probatorio effettuata dalla Corte distrettuale con motivazione esente dai vizi di cui all'art. 360 n. 5 cpc (nuova formulazione).

10. E' opportuno ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).

11. Le doglianze si risolvono, in realtà, come detto, in una sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda e in una contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 16038/2013): ciò per la corretta argomentazione, senza alcun vizio logico nel ragionamento decisorio e con valutazione di tutte le risultanze istruttorie delle ragioni, per cui si è ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse impiegato cinque lavoratori subordinati senza le preventive comunicazioni della instaurazione del rapporto di lavoro agli organi competenti, omettendo di effettuare le dovute registrazioni e senza avere consegnato ai lavoratori i prospetti di legge.

12. Infine, infondata è anche la asserita violazione dell'art 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in RG 12312/2021 applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020).

13. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

14. L'infondatezza del ricorso rende superflua la rinnovazione della notifica del ricorso all'intimato nei cui confronti essa non si è perfezionata.

Invero, la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Milano mentre avrebbe dovuto essere effettuata presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (Cass.n. 22079/2014; Cas.

N. 608/2015).

15. Come già statuito a riguardo da questa S.C. (cfr. Cass. n. 15106/13; cfr. altresì, Cass. n. 6826/2010; Cass. n. 2723/2010; Cass. n. 18410/2009), il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cpc) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa e dal diritto a partecipare al processo in condizioni di parità.

16. Ne deriva che, acclarata l'infondatezza del ricorso in oggetto alla stregua delle considerazioni sopra svolte, sarebbe comunque vano disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio in termini di garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.

17. Nulla va disposto, conseguentemente, in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.RG 12312/2021

18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12312-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] del LAVORO MILANO - LODI; - intimato - avverso la sentenza n. 894/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 12312 sez. ML - ud. 21-06-2022 -2- RG 12312/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 894/2020, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Milano-Lodi, avverso l'ordinanza con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 178.940,40 relativo alle infrazioni rilevate con verbale di accertamento del 16.2.2015. 2. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, hanno rilevato che: a) la notifica del verbale di contestazione ex art. 14 legge n. 689/81 aveva avuto efficacia interruttiva del termine della prescrizione quinquennale; b) nel caso di specie, il primo accesso risaliva all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; il verbale interlocutorio degli accertamenti, avente valore di contestazione, era del 22.8.2014; il verbale unico di accertamento e notificazione era del 16.2.2015; in data 28.2.2019 era stata emessa l'ordinanza ingiunzione che il 12.3.2019 era stata notificata a [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla [OSCURATO:SOCIETA]; c) alla stregua di tale ricostruzione degli eventi alcuna prescrizione si era verificata; d) alcuna efficacia riflessa poteva, poi, attribuirsi alla pronuncia del Tribunale di Milano che, in altro giudizio, aveva escluso l'illiceità dell'appalto tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA], con risvolti anche sulla contestata somministrazione irregolare dei rapporti di lavoro; e) dalle risultanze istruttorie era emersa la dimostrazione degli illeciti di cui alla opposta ordinanza-ingiunzione; f) le circostanze addotte per la invocata riduzione delle sanzioni non avevano trovato riscontro nella documentazione in atti. 3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] affidato a due articolati motivi. 4. L'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Milano-Lodi non ha svolto attività difensiva. 5. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati.RG 12312/2021 2. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione degli artt. 14 e 28 della legge n. 689/1981, anche in relazione all'art. 2943 co. 4 cc, per non avere la Corte territoriale, da un lato, rilevato che l'ordinanza ingiunzione era stata emessa oltre cinque anni dalla commissione della violazione e, dall'altro, che il verbale ispettivo non poteva comunque avere efficacia interruttiva del termine perché: a) non era stato notificato personalmente anche al Dicataldo; b) non conteneva alcuna indicazione delle sanzioni poi contenute nella successiva ordinanza ingiunzione; c) non faceva riferimento alle disposizioni di legge violate; d) mancava ogni volontà dell'ente di interrompere la prescrizione; e) era stato redatto e notificato dall'INPS e non dall'ITL. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 2697 cc, ai sensi dell'alt 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte distrettuale deciso il giudizio senza ammettere le prove orali articolate ma valorizzando unicamente le dichiarazioni rese da alcuni lavoratori in sede di accertamento ispettivo. 4. Il primo motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità. 5. E' infondato, in punto di diritto, essendo la gravata sentenza - relativamente alla statuizione secondo cui il verbale interlocutorio degli accertamento del 22.8.2014 può essere considerato atto interruttivo della prescrizione- conforme al principio di legittimità (Cass. n. 22388/2018) ove si è affermato che, in tema di sanzioni amministrative, è idoneo a costituire in mora il debitore, ai sensi dell'art. 2943 c.c., ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione che abbia la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, e costituisca esercizio della pretesa sanzionatoria. 6. E', invece, inammissibile nella parte in cui si contesta l'idoneità formale e sostanziale di detto verbale a costituire un valido atto interruttivo perché delle specifiche questioni prospettate con il motivo la impugnata pronuncia non ne parla e i ricorrenti, nella censura, non hanno specificato il "dove", il "come" ed il "quando", le hanno sottoposto ai giudici di merito: in RG 12312/2021 particolare, la parziale notificazione del verbale, la mancata indicazione delle sanzioni e delle disposizioni violate, la notifica avvenuta da parte dell'INPS. 7. Trattandosi di problematiche di fatto nuove, non possono, pertanto, essere sollevate per la prima volta in sede di cassazione. 8. Il secondo motivo è inammissibile. 9. Nella fattispecie in esame, con le censure articolate parte ricorrente si limita, invece, unicamente a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda a fronte di una valutazione del materiale probatorio effettuata dalla Corte distrettuale con motivazione esente dai vizi di cui all'art. 360 n. 5 cpc (nuova formulazione). 10. E' opportuno ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 11. Le doglianze si risolvono, in realtà, come detto, in una sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda e in una contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 16038/2013): ciò per la corretta argomentazione, senza alcun vizio logico nel ragionamento decisorio e con valutazione di tutte le risultanze istruttorie delle ragioni, per cui si è ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse impiegato cinque lavoratori subordinati senza le preventive comunicazioni della instaurazione del rapporto di lavoro agli organi competenti, omettendo di effettuare le dovute registrazioni e senza avere consegnato ai lavoratori i prospetti di legge. 12. Infine, infondata è anche la asserita violazione dell'art 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in RG 12312/2021 applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020). 13. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 14. L'infondatezza del ricorso rende superflua la rinnovazione della notifica del ricorso all'intimato nei cui confronti essa non si è perfezionata. Invero, la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Milano mentre avrebbe dovuto essere effettuata presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (Cass.n. 22079/2014; Cas. N. 608/2015). 15. Come già statuito a riguardo da questa S.C. (cfr. Cass. n. 15106/13; cfr. altresì, Cass. n. 6826/2010; Cass. n. 2723/2010; Cass. n. 18410/2009), il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cpc) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa e dal diritto a partecipare al processo in condizioni di parità. 16. Ne deriva che, acclarata l'infondatezza del ricorso in oggetto alla stregua delle considerazioni sopra svolte, sarebbe comunque vano disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio in termini di garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. 17. Nulla va disposto, conseguentemente, in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.RG 12312/2021 18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il
Sentenza Cassazione n. 28571/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris