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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 33022/2025

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nciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 20697-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI, rappresentatee difes e da ll ’ Avvoc atura Generale dello Stato; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.C.

A R.L. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso il DECRETO N. 4938/2022DEL [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 / 11 /202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto opposizione avverso lo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. in liquidazione, chiedendo di esservi ammessa per la somma complessiva di €. 1 67.994,05 , oltre interessi, in ragione del contratto di fideiussione con il quale la società poi fallitaaveva Ric. 2022 n. 20697- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 garantito all ’ Agenzia delle entrate il pagamento dei debiti derivanti da cartelle di pagamento emesse nei confronti dei suoi soci.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] opposto ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto.

1.3. L’Agenzia delle entrate, chiamata in causa, ha chiesto l’accoglimento delle domande dell’opponente.

1.4. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione.

1.5. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che le cartelle di pagamento contenenti le iscrizione a ruolo nei confronti della società poi fallita non scaturivano dall’omesso versamento di imposte dovute da quest’ultima, ma avevano origine da una polizzaconcessa da tale società, ha, per quanto ancora importa, ritenutoche la domanda d’ammissione doveva essere rigettata sul rilievo che non risultavano depositate in giudizio né le cartelle di pagamento, né gli estratti di ruolo invocati a sostegno della stessa.

1.6. Ed infatti, ha osservato il tribunale, “il concessionario, ai sensi dell’art. 87 D.P.R. n. 602/1973, chiede "sulla base del ruolo" l’ammissione al passivo della procedura fallimentare ...”.

1.7. Nel caso in esame, tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non aveva provveduto al deposito degli “estratti dei ruoli”, “essendosi la stessa limitata a produrre un mero tabulato ad uso interno, dalla medesima redatto al solo scopo di richiedere l’ammissione al passivo degli importi ivi indicati”.

1.8. Il documento compilato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed allegato come “estratto dei ruoli”, infatti, “è espressamente indirizzato alla procedura concorsuale e contiene una mera elencazione di codici tributo relativi a diverse annualità, in totale Ric. 2022 n. 20697- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 carenza di indicazione tanto dell’ente impositore quanto della ragione del credito”.

1.9. La domanda d’ammissione, ha concluso il tribunale, doveva essere, pertanto, rigettata, “non essendovi in atti alcun titolo esecutivo a fondamento della pretesa erariale”.

1.10. L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate- Riscossione, con ricorso notificato il 16/8/2022, hannochiesto, per tre motiv i , la cassazione del decreto , assumendone la comunicazione in data 5/7/2022.

1.11. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, l e ricorrent i , lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso il credito azionato dallo stato passivo sul rilievo che non risultavano depositate in giudizio né le cartelle, né gli estratti di ruolo invocati a fondamento dello stesso, omettendo, tuttavia, di considerare che: - la “ questione dell ’ idoneità della prova del credito fornita mediante estratto ruolo”, esaminata dal tribunale nel giudizio d’opposizione allo stato passivo, non era mai stata introdotta né dal curatore del fallimento, né dal giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo, né tantomeno dall’ente di riscossione; - il tribunale, pertanto, giudicando su tale questione, ha indebitamente “esteso il proprio sindacato”, in violazione dell’art. 112 c.p.c., “oltre i limiti devolutigli dall’ente opponente e circoscritti, invece, alla problematica della mancata ‘valorizzazione’ delle polizze fideiussorie ” ; - la valutazione dell’idoneità della prova del credito era, infatti, estranea all’oggetto del contendere.

Ric. 2022 n. 20697- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5

2.2. Con il secondo motivo, le ricorrenti, lamentando la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso il credito azionato dallo stato passivo sul rilievo, espresso con motivazione apparente, che non risultavano depositate in giudizio né le cartelle, né gli estratti di ruolo invocati a fondamento dello stesso, omettendo, tuttavia, di considerare che: -il doc. 5, prodotto in allegato alla domanda d’ammissione al passivo, non era un mero tabulato ad uso interno,trattandosi, co me emerge va dai dati che espone va , di un vero e proprio estratto di ruolo; - l’e stratt o costituisc e una parziale ma fedele riproduzione del ruolo, che, limitatamenteal credito da riscuotere,contiene tutti gli elementi indispensabili ai fini dell’esercizio dell’azione esecutiva, e cioèi dati identificativi del contribuente e dell’ente creditore e quelli necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo.

2.3. Con il terzo motivo, le ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 87, comma 2°, del d.P.R. n. 602/1973 e dell’156 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso il credito azionato dallo stato passivo sul rilievo, espresso con motivazione apparente, che non risultavano depositate in giudizio né le cartelle, né gli estratti di ruolo invocati a fondamento dello stesso, omettendo, tuttavia, di considerare che: -l’art. 87, comma 2°, del d.P.R. n. 602/1973 prevede che, se il debitore è dichiarato fallito, il concessionario, per conto dell’Agenzia delle entrate, richiede, sulla base del ruolo, l’ammissione al passivo della procedura; - al fine dell’ammissione al passivo fallimentare, non occorre, dunque, il deposito della cartella di pagamento notificata essendo , di contro,sufficiente l’allegazione dell’estratto di ruolo.

Ric. 2022 n. 20697- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5

3.1. Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono fondati, con assorbimento del primo.

3.2. Premesso, invero, che il 30/7 e il 31/7/ 2022 sono caduti, rispettivamente, di sabato e di domenica e che, dunque, pur in difetto di prova della dedotta comunicazione del decreto impugnato in data 5/7/2022, il ricorso, essendo stato notificato il 16/8/2022, è, a fronte della sospensione dei termini tra l’1/8 ed il [OSCURATO:DATA_NASCITA], senz’altro tempestivo, questa Corte ha , in effetti,ripetutamente affermato che: - i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l’iterprocedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli artt. 92 e ss. l.fall., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo (Cass.

SU n. 33408 del 2021), senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare (Cass. n. 5063 del 2008; Cass. n. 12019 del 2011, Cass. n. 6520 del 2013; Cass. n. 26296 del 2017; Cass. n. 6846 del 2021) ovvero d ell’avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/2010, conv., con modif., in l. n. 122/2010 (Cass.

SU n. 33408 del 2021); -l’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dall’art. 87, comma 2°, d.P.R. n. 602/1973, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 46/1999, sulla base delsemplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi dell’art. 88, comma 2°, del d.P.R. n. 602 cit., allorché sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (Cass.

Ric. 2022 n. 20697- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 n. 6126 del 2014); -l’ammissione allo stato passivo di crediti sia previdenziali che tributari, può essere richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, sulla base del sempliceestratto del ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa norma di legge, la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in caso di contestazioni del curatore, per i crediti tributari, di provvedere all’ammissionecon riserva, e per i crediti previdenziali, in quanto assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario, della necessità da parte del concessionario di integrare la prova con altri documenti giustificativi in possesso dell’ente previdenziale (Cass. n. 2732 del 2019; Cass. n. 37006 del 2022); -l’estratto di ruolo, infine, per essere considerato tale, “… deve contenere … tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale”, e “tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore”, come stabilito dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 cit. oltre che dagli artt. 1 e 6 del d.m.n. 321/1999 (Cass. n. 12888 del 2015, in motiv.).

3.3. Il decreto impugnato ha, come visto, ritenuto che: - l’opponente si era limitata a produrre in giudizio “un mero tabulato ad uso interno, dalla medesima redatto al solo scopo di richiedere l’ammissione al passivo degli importi ivi indicati”; - tale documento, “espressamente indirizzato alla procedura concorsuale”, contenendo “una mera elencazione di codici tributo relativi a diverse annualità, in totale carenza di Ric. 2022 n. 20697- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 indicazione tanto dell’ente impositore quanto della ragione del credito”,non era idoneo, pur se denominato come “estratto dei ruoli”, a fondare l’ammissione al passivo delle relative pretese.

3.4. Il tribunale, tuttavia, così facendo, non ha consideratoil fatto, evidentemente decisivo, che, come emerge dalla sua riproduzione in ricorso, il concessionario aveva prodotto in giudizio un atto (e cioè il doc. 5) che, per i dati ivi esposti (vale a dire “il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore”), conteneva senz’altro l’indicazione tanto della “natura”, quanto dell’“entità delle pretese iscritte a ruolo” ed era, quindi, in ipotesi, configurabile, sul piano giuridico,come un vero e proprio estratto di ruolo.

Il ricorso dev’essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Messina che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte così provvede: accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo e, per l’effetto, cassa il decreto impug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 20697-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI, rappresentatee difes e da ll ’ Avvoc atura Generale dello Stato; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.C. A R.L. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso il DECRETO N. 4938/2022DEL [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 / 11 /202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto opposizione avverso lo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. in liquidazione, chiedendo di esservi ammessa per la somma complessiva di €. 1 67.994,05 , oltre interessi, in ragione del contratto di fideiussione con il quale la società poi fallitaaveva Ric. 2022 n. 20697- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 garantito all ’ Agenzia delle entrate il pagamento dei debiti derivanti da cartelle di pagamento emesse nei confronti dei suoi soci. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] opposto ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto. 1.3. L’Agenzia delle entrate, chiamata in causa, ha chiesto l’accoglimento delle domande dell’opponente. 1.4. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione. 1.5. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che le cartelle di pagamento contenenti le iscrizione a ruolo nei confronti della società poi fallita non scaturivano dall’omesso versamento di imposte dovute da quest’ultima, ma avevano origine da una polizzaconcessa da tale società, ha, per quanto ancora importa, ritenutoche la domanda d’ammissione doveva essere rigettata sul rilievo che non risultavano depositate in giudizio né le cartelle di pagamento, né gli estratti di ruolo invocati a sostegno della stessa. 1.6. Ed infatti, ha osservato il tribunale, “il concessionario, ai sensi dell’art. 87 D.P.R. n. 602/1973, chiede "sulla base del ruolo" l’ammissione al passivo della procedura fallimentare ...”. 1.7. Nel caso in esame, tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non aveva provveduto al deposito degli “estratti dei ruoli”, “essendosi la stessa limitata a produrre un mero tabulato ad uso interno, dalla medesima redatto al solo scopo di richiedere l’ammissione al passivo degli importi ivi indicati”. 1.8. Il documento compilato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed allegato come “estratto dei ruoli”, infatti, “è espressamente indirizzato alla procedura concorsuale e contiene una mera elencazione di codici tributo relativi a diverse annualità, in totale Ric. 2022 n. 20697- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 carenza di indicazione tanto dell’ente impositore quanto della ragione del credito”. 1.9. La domanda d’ammissione, ha concluso il tribunale, doveva essere, pertanto, rigettata, “non essendovi in atti alcun titolo esecutivo a fondamento della pretesa erariale”. 1.10. L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate- Riscossione, con ricorso notificato il 16/8/2022, hannochiesto, per tre motiv i , la cassazione del decreto , assumendone la comunicazione in data 5/7/2022. 1.11. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, l e ricorrent i , lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso il credito azionato dallo stato passivo sul rilievo che non risultavano depositate in giudizio né le cartelle, né gli estratti di ruolo invocati a fondamento dello stesso, omettendo, tuttavia, di considerare che: - la “ questione dell ’ idoneità della prova del credito fornita mediante estratto ruolo”, esaminata dal tribunale nel giudizio d’opposizione allo stato passivo, non era mai stata introdotta né dal curatore del fallimento, né dal giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo, né tantomeno dall’ente di riscossione; - il tribunale, pertanto, giudicando su tale questione, ha indebitamente “esteso il proprio sindacato”, in violazione dell’art. 112 c.p.c., “oltre i limiti devolutigli dall’ente opponente e circoscritti, invece, alla problematica della mancata ‘valorizzazione’ delle polizze fideiussorie ” ; - la valutazione dell’idoneità della prova del credito era, infatti, estranea all’oggetto del contendere. Ric. 2022 n. 20697- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 2.2. Con il secondo motivo, le ricorrenti, lamentando la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso il credito azionato dallo stato passivo sul rilievo, espresso con motivazione apparente, che non risultavano depositate in giudizio né le cartelle, né gli estratti di ruolo invocati a fondamento dello stesso, omettendo, tuttavia, di considerare che: -il doc. 5, prodotto in allegato alla domanda d’ammissione al passivo, non era un mero tabulato ad uso interno,trattandosi, co me emerge va dai dati che espone va , di un vero e proprio estratto di ruolo; - l’e stratt o costituisc e una parziale ma fedele riproduzione del ruolo, che, limitatamenteal credito da riscuotere,contiene tutti gli elementi indispensabili ai fini dell’esercizio dell’azione esecutiva, e cioèi dati identificativi del contribuente e dell’ente creditore e quelli necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo. 2.3. Con il terzo motivo, le ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 87, comma 2°, del d.P.R. n. 602/1973 e dell’156 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso il credito azionato dallo stato passivo sul rilievo, espresso con motivazione apparente, che non risultavano depositate in giudizio né le cartelle, né gli estratti di ruolo invocati a fondamento dello stesso, omettendo, tuttavia, di considerare che: -l’art. 87, comma 2°, del d.P.R. n. 602/1973 prevede che, se il debitore è dichiarato fallito, il concessionario, per conto dell’Agenzia delle entrate, richiede, sulla base del ruolo, l’ammissione al passivo della procedura; - al fine dell’ammissione al passivo fallimentare, non occorre, dunque, il deposito della cartella di pagamento notificata essendo , di contro,sufficiente l’allegazione dell’estratto di ruolo. Ric. 2022 n. 20697- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 3.1. Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono fondati, con assorbimento del primo. 3.2. Premesso, invero, che il 30/7 e il 31/7/ 2022 sono caduti, rispettivamente, di sabato e di domenica e che, dunque, pur in difetto di prova della dedotta comunicazione del decreto impugnato in data 5/7/2022, il ricorso, essendo stato notificato il 16/8/2022, è, a fronte della sospensione dei termini tra l’1/8 ed il [OSCURATO:DATA_NASCITA], senz’altro tempestivo, questa Corte ha , in effetti,ripetutamente affermato che: - i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l’iterprocedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli artt. 92 e ss. l.fall., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo (Cass. SU n. 33408 del 2021), senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare (Cass. n. 5063 del 2008; Cass. n. 12019 del 2011, Cass. n. 6520 del 2013; Cass. n. 26296 del 2017; Cass. n. 6846 del 2021) ovvero d ell’avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/2010, conv., con modif., in l. n. 122/2010 (Cass. SU n. 33408 del 2021); -l’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dall’art. 87, comma 2°, d.P.R. n. 602/1973, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 46/1999, sulla base delsemplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi dell’art. 88, comma 2°, del d.P.R. n. 602 cit., allorché sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (Cass. Ric. 2022 n. 20697- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 n. 6126 del 2014); -l’ammissione allo stato passivo di crediti sia previdenziali che tributari, può essere richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, sulla base del sempliceestratto del ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa norma di legge, la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in caso di contestazioni del curatore, per i crediti tributari, di provvedere all’ammissionecon riserva, e per i crediti previdenziali, in quanto assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario, della necessità da parte del concessionario di integrare la prova con altri documenti giustificativi in possesso dell’ente previdenziale (Cass. n. 2732 del 2019; Cass. n. 37006 del 2022); -l’estratto di ruolo, infine, per essere considerato tale, “… deve contenere … tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale”, e “tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore”, come stabilito dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 cit. oltre che dagli artt. 1 e 6 del d.m.n. 321/1999 (Cass. n. 12888 del 2015, in motiv.). 3.3. Il decreto impugnato ha, come visto, ritenuto che: - l’opponente si era limitata a produrre in giudizio “un mero tabulato ad uso interno, dalla medesima redatto al solo scopo di richiedere l’ammissione al passivo degli importi ivi indicati”; - tale documento, “espressamente indirizzato alla procedura concorsuale”, contenendo “una mera elencazione di codici tributo relativi a diverse annualità, in totale carenza di Ric. 2022 n. 20697- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 indicazione tanto dell’ente impositore quanto della ragione del credito”,non era idoneo, pur se denominato come “estratto dei ruoli”, a fondare l’ammissione al passivo delle relative pretese. 3.4. Il tribunale, tuttavia, così facendo, non ha consideratoil fatto, evidentemente decisivo, che, come emerge dalla sua riproduzione in ricorso, il concessionario aveva prodotto in giudizio un atto (e cioè il doc. 5) che, per i dati ivi esposti (vale a dire “il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore”), conteneva senz’altro l’indicazione tanto della “natura”, quanto dell’“entità delle pretese iscritte a ruolo” ed era, quindi, in ipotesi, configurabile, sul piano giuridico,come un vero e proprio estratto di ruolo. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Messina che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte così provvede: accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo e, per l’effetto, cassa il decreto impug
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