CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 marzo 2025
Cassazione n. 13415/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30462/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore,rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA], n. 30 presso lo s tudio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] come da domicilio digitale indicato; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:Revocatoria ordinaria –Atto di rinuncia – Accettazione -Estinzione. CC 17.03.2025 Ric. n. 30462/2021 Pres G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., e per essa JULIET s .p. a . , fusa per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e come da domicilio digitale indicato; –controricorrente– nonché contro [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. anche quale incorporante [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1786/2021 depositata il 22settembre 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2025 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Ritenuto che 1.[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, tramite MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sua mandataria, assumendosi creditrice a vario titolo della somma di euro 1.098.365,89 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], le conveniva, dinanzi al Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, insieme con [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., per far dichiarare la simulazione o, in subordine l’inefficacia ex art. 2901 cod.civ., degli atti di compravendita aventi ad oggetto un immobile commerciale ed un immobile adibito a civile abitazione entrambi siti in Viareggio intercorsi tra le debitrici e la società Scamy; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltre a contestare la fondatezza della domanda attorea, proponeva domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni derivanti dalla trascrizione della domanda giudiziale; CC 17.03.2025 Ric. n. 30462/2021 Pres G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi le venditrici contestavano la ricorrenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di simulazione e di quella subordinata di inefficacia ex art. 2901 cod.civ.; il Tribunale di Lucca, con la sentenza n. 2238/16, accoglieva la domanda subordinata e dichiarava inefficaci gli atti dispositivi, considerando che: - non si trattava di atti di adempimento di debiti scaduti, -in un breve lasso di tempo le venditrici, già debitrici per più di un milione di euro, avevano alienato tutti i loro beni, - il pagamento del corrispettivo era successivo agli atti dispositivi, -le venditrici avevano rinunciato all’ipoteca legale, - il conduttore dell’immobile di civile abitazione aveva versato il canone alle venditrici per oltre un anno dopo la vendita, -sui beni venduti erano presenti plurime iscrizioni ipotecarie, - la [OSCURATO:PERSONA] o biliare e le venditrici avevano aperto entrambe un conto presso una stessa banca svizzera, la quale aveva gestito l’addebito e l’accredito del corrispettivo; 2.la Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n. 1786 del 2021, depositata il 22 settembre 2021, oggetto dell’odierno ricorso, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], cui aveva aderito [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede unica di [OSCURATO:PERSONA], confermando integralmente la decisione del Tribunale di Lucca; 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, articolando due motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. per conto di Siena NPL 2018, già [OSCURATO:PERSONA] di Paschi di Siena; nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA] né da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. anche quale incorporante MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; con ordinanze interlocutori e n. 33712/2022 e n. 9183/2023, stante che entrambe le parti lo avevano chiesto, CC 17.03.2025 Ric. n. 30462/2021 Pres G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi erano stati dispost i rinvii a nuovo ruolo in attesa che le parti definissero transattivamente la lite; ai fini della decisione del presente ricorso, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 360 bis.1 c.p.c.. Considerato che 1.superfluo l’esame del ricorso per cassazione in quanto , in prossimità dell'udienza, in data 22 gennaio 2025 , la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia e la parte controricorrente, in data 28 gennaio 2025,con successivo atto, ha dichiarato di accettare la rinuncia; gliatti di rinuncia e accet t azione risultano sottoscritt i da i difensoridelle parti a tale riguardo autorizzati, come da procur e speciali in atti; larinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ.; il presente giudizio di cassazione va dichiarato estinto a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ.; non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M la Cortedichiara estinto il presente giudizio di legittimità; trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (c