CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48712/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra le fattispecie di cui alla sentenza n. 3503/2018 e di cui alla sentenza n. 221/2018, in quanto mera riproposizione di richiesta già rigettata con ordinanza del 22/12/2021, è manifestamente infondato. Invero, nel procedimento di esecuzione il divieto del "ne bis in idem" a norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. non opera per le nuove istanze fondate su presupposti di fatto o motivi di diritto prima non dedotti (Sez. 5, sentenza n. 770 del 15/02/2000, Sinibaldi, Rv. 215997). Osservato che dalla lettura del ricorso emerge che l'unico elemento che differenzierebbe la seconda istanza dalla prima è che il riconoscimento del vincolo della continuazione nella prima istanza veniva richiesto in riferimento ai reati di cui ad un'ulteriore terza sentenza; circostanza, che non può di certo essere considerata "nuova" dal momento che le fattispecie di cui a due sentenze di condanna, oggetto dell'ultima istanza, avevano già costituito oggetto di valutazione da parte del Giudice dell'esecuzione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 202