Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2023

Cassazione n. 29047/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25170/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 78/2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 1196/2019 depositata il 13/03/2019.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 9 maggio 2023, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modificazioni; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Secondo quanto si desume dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, l’Agenzia delle dogane ha proposto appello contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Milano che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] contro l’avviso di accertamento e l’atto di irrogazione sanzioni emessi a seguito di controllo a posteriori di due dichiarazioni doganali del 6.8.2013 e del 6.5.2014: riguardo alla prima, le merci, dichiarate alla voce doganale 73079980 99 (“raccordi in acciaio”), erano state riclassificate dall’Ufficio alla voce 73079980 98 (“inserti a pressare ad occhio e boccole”) e alla voce 73079319 99 (“inserto a pressare ad occhio”); con riferimento alla seconda, le merci, dichiarate alla voce 73079910 90 (“componenti di raccorderia in acciaio lavorati meccanicamente”), erano state in parte riclassificate alla voce 73079980 98 (“insertia pressare”).

2. L’Ufficio aveva applicato, quindi, il dazio antidumping del 58,6% previsto dal regolamento CE n. 803 del 2009 ma la CTP aveva dichiarato illegittima la pretesa sulla scorta dell’[OSCURATO:PERSONA] (ITV) rilasciata alla ricorrente il 5.5.2016, applicabile anche alle importazioni effettuate in precedenza in quanto vi era identità sia della merce sia della voce doganale utilizzata.

3. A fondamento dell’appello l’Agenzia ha contestato la corrispondenza delle merci in questione con l’[OSCURATO:PERSONA] (ITV) sopra indicata, che non poteva avere efficacia retroattiva e si riferiva a merci in “acciaio” e apezzi filettati mentre le merci in questione erano solo in acciaio zincato e non inox, erano prive di filettatura, avevano un diametro inferiore mm. 609,6 ed erano pezzi forgiati e non fusi.

4. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardia ha rigettato l’appello confermando che la ITV del 5.5.2016 n. [OSCURATO:IBAN], riportante la classificazione alla voce 73019910 90, era applicabile anche alle operazioni oggetto del giudizio, in quanto vi era «identità non contestata della merce importata».

5. Avverso questa sentenza l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

6. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA], che deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. E’ bene premettere che il regolamento CE n. 803 del 2009 prevede, all’art. 1, quanto segue: «È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, attualmente compresi nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90 …».

2. E’ noto che la nomenclatura combinata (NC), contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, e successive modificazioni, disciplina la classificazione tariffaria delle merci importate nell'Unione europea, basandosi sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) (Corte giust., 15 luglio 2021, C-362/20, Openbaar, punti 5 e 6).

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del reg. n. 2658/87, la NC riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, mentre la settima e l'ottava cifra costituiscono suddivisioni ad essa proprie, a cui si devono aggiungere la nona e decima cifra delle sottovoci previste dalla tariffa integrata della Comunità (TARIC) istituita e gestita dalla Commissione per l’applicazione delle misure comunitarie relative alle importazioni ed esportazioni (v. art. 6 reg. cit.).

3. La Corte di Giustizia ha chiarito che, per garantire la certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione tariffaria delle merci deve essere ricercato, in generale, nelle caratteristiche e proprietà oggettive delle stesse, quali definite nel testo delle voci della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di quest'ultima (Corte giust., 26 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a., C-198/15, punto 18 e giurisprudenza ivi citata; Corte giust., 7 febbraio 2002, [OSCURATO:PERSONA], C-276/00, punto 21; Corte giust., 4 marzo 2004, Krings, C-130/02, punto 28; Corte giust., 19 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA] CMP Europe, C-336/11, punto 31), oltreché nelle note esplicative elaborate dalla Commissione europea, quando conformi alle disposizioni della NC e non modificative della relativa portata, le quali forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle singole voci tariffarie, senza tuttavia essere giuridicamente vincolanti (Corte giust., 26 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a., C-198/15, punto 19; Corte giust., 12 luglio 2018, , [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], C - 397 - 398/17, punto 26).

4. L’applicazione del dazio antidumping per cui è causa, previsto in presenza di specifiche caratteristiche (accessori non fusi, non filettati, non in acciaio inox, aventi un diametro uguale o inferiore a mm. 609,6, utilizzati per saldatura “testa a testa” o per altre applicazioni), presuppone, quindi,la classificazione delle merci in oggetto sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto di cui trattasi.

4.1. Tale classificazione deve essere svolta secondo quanto previsto dalle disposizioni preliminari del suddetto Regolamento, contenute nella Parte prima, Titolo 1, sotto la voce "Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata", che fissa alcune regole, poste tra loro in rapporto gerarchico, la prima delle quali richiama «I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli», ancorché da considerare puramente indicativi (in questi termini, Corte giust., 12 luglio 2018, C-397-398/17, cit.), poiché la classificazione delle merci è determinata ex lege «dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note».

5. In questo caso la CTR non ha proceduto a tale operazione di classificazione: i Giudici d’appello hanno escluso l’applicabilità del dazio data l’«identità non contestata della merce importata» con quella indicata nell’ITV n.

IT 2016-11511-314100, emesso circa due anni dopo le operazioni oggetto di accertamento, in cui il prodotto era descritto come dotato di filettatura («il raccordo per tubi importato “è composto di due parti che vanno integrate l’una nell’altra: la prima presenta ad un’estremità delle scanalature circolari parallele e all’altra un occhiello: la seconda consiste in un bullone forato-filettato.

Una volta assemblati i due elementi costituiscono un raccordo ad angolo retto filettato”…»), con attribuzione del codice Taric 7307 9910 90, utilizzato da molti anni dalla GSA.

6. Passando agli specifici motivi, con il primo la ricorrente deduce, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 1 del regolamento Ce n. 803/2009, dell’art. 12 del regolamento n. 2913/1992 del regolamento Ce n. 2658/1987 perché le ITV non hanno efficacia retroattiva e valgono solo per i richiedenti.

6.1. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la CTR non aveva esaminato la questione relative al fatto che si trattava di accessori per tubi di diametro inferiore o pari a mm. 609,6.

6.2. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la CTR non aveva esaminato la questione relativaal fatto che si trattava di accessori non filettati da montare a inserimento a pressione.

6.3. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 1 regolamento CE n. 803/2009 in quanto la CTR aveva ritenuto che si trattava di pezzi forgiati e non fusi ma il regolamento esenta soltanto i pezzi fusi.

7. Devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controricorrente, secondo cui l’Agenzia mirerebbe a rimettere in discussione l’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito e non avrebbe specificato le parti della pronuncia impugnata in contrasto con le norme asseritamente violate; in disparte il fatto che il ricorso riporta per autosufficienza la sentenza impugnata e consente, nel coordinamento tra i fatti di causa e i motivi di ricorso, la chiara comprensione dell’oggetto del giudizio e delle ragioni dell’impugnazione, preme rilevare che, oltre alle violazioni di legge, si deduce l’omessa pronuncia su specifiche ragioni di gravame riguardanti la classificazione doganale delle merci che, come sopra osservato, la CTR ha del tutto pretermesso.

8. Si impone proprio l’esame prioritario delle questioni processuali di cui al secondo e terzo motivo che sono fondate.

9. In questo caso, come riportato per autosufficienza in ricorso, in grado d’appello l’Agenzia aveva dedotto, con riguardo alla bolletta di importazione del 6.8.2013, che la stessa voce doganale dichiarata dalla società escludeva che si trattasse di prodotti filettati (era stata indicata la voce Taric 73079980.. anziché la voce 73079910..), e oltre a ciò i verificatori avevano accertato un diametro esterno inferiore o uguale a mm. 609,6 mentre, quanto alla bolletta del 6.5.2014, dalle fatture di acquisto del fornitore cinese e dalle schede tecniche risultava trattarsi di pezzi forgiati e non fusi, essendo stata richiesta espressamente la forgiatura, con diametro uguale o inferiore a mm. 609,6 e con scanalature orizzontali che servivano per l’incastro e non per l’avvitamento, cosicché dovevano classificarsi come “inserti a pressare” alla voce 73079980 98.

10. Ancora, l’Agenzia aveva contestat o che le merci oggetto dell’accertamento e quelle cui si riferiva la richiamata Informazione fossero identiche: come riportato nella stessa sentenza impugnata, l’Amministrazione aveva osservato che «la ITV rilasciata alla ricorrente il 05 maggio 2016 si riferisce alle merci in “acciaio” senza precisare il tipo di acciaio (zincato) mentre le merci controverse sono “inserti a pressare ad occhio o boccole” in acciaio zincato, che viene perciò sottoposto al dazio antidumping (..) Veniva anche precisato che la ITV si riferisce a pezzi filettati, mentre le merci controverse sono prive di filettature, ragione per cui sono state assoggettate all’antidumping in sede di revisione di accertamento; inoltre le merci importate da [OSCURATO:SOCIETA] sono dei “forgiati” e quindi lavorati meccanicamente (non fusi) come era emerso dall’esame degli ordinativi di acquisto».

11. L’Ufficio aveva altresì segnalato le difficoltà del confronto tra le merci indicate nell’ITV e quelle oggetto delle importazioni contestate, perché la descrizione contenuta nella ITV era «sommaria» e «approssimativa», fondata su dichiarazioni di parte e priva di fotografie o disegni (v. ricorso).

12. Orbene, la CTR non procede alla classificazione doganale delle merci né prende posizione alcuna sui rilievi dell’appellante ma si limita a recepire le risultanze dell’[OSCURATO:PERSONA] sul presupposto della “non contestazione” della identità dei beni ivi descritti rispetto a quelli oggetto delle importazioni – che, invece, dalla stessa lettura della sentenza non risulta pacifica -, trascurando anche di considerare che l’ITV si riferiva a merce classificata alla voce 73079910 90 mentre le operazioni in oggetto riguardavano anche altra tipologia di prodotto, dichiarato alla voce 73079980 99 e riclassificato dall’Ufficio alla voce 73079980 98 e alla voce 73079319 99 (si veda la dichiarazione 6.8.2013).

13. Non si è neppure in presenza di una decisione implicita di rigetto delle questioni sollevate dall’Agenzia che ricorre soltanto quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dall’incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico- giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. n. 12131 del 2023); non sussiste, infatti, un rapporto di dipendenza logico – giuridica tra i rilievi dell’Agenzia e la decisione della CTR, che si pongono su piani differenti, perché mentre i primi attengono alla classificazione doganale, la decisione della CTR prescinde daquesto prof ilo.

14. L’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso determina l’assorbimento del primo e del quarto.

15. Deve cassarsi di conseguenza la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo e il quarto, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25170/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 78/2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 1196/2019 depositata il 13/03/2019. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 9 maggio 2023, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modificazioni; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Secondo quanto si desume dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, l’Agenzia delle dogane ha proposto appello contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Milano che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] contro l’avviso di accertamento e l’atto di irrogazione sanzioni emessi a seguito di controllo a posteriori di due dichiarazioni doganali del 6.8.2013 e del 6.5.2014: riguardo alla prima, le merci, dichiarate alla voce doganale 73079980 99 (“raccordi in acciaio”), erano state riclassificate dall’Ufficio alla voce 73079980 98 (“inserti a pressare ad occhio e boccole”) e alla voce 73079319 99 (“inserto a pressare ad occhio”); con riferimento alla seconda, le merci, dichiarate alla voce 73079910 90 (“componenti di raccorderia in acciaio lavorati meccanicamente”), erano state in parte riclassificate alla voce 73079980 98 (“insertia pressare”). 2. L’Ufficio aveva applicato, quindi, il dazio antidumping del 58,6% previsto dal regolamento CE n. 803 del 2009 ma la CTP aveva dichiarato illegittima la pretesa sulla scorta dell’[OSCURATO:PERSONA] (ITV) rilasciata alla ricorrente il 5.5.2016, applicabile anche alle importazioni effettuate in precedenza in quanto vi era identità sia della merce sia della voce doganale utilizzata. 3. A fondamento dell’appello l’Agenzia ha contestato la corrispondenza delle merci in questione con l’[OSCURATO:PERSONA] (ITV) sopra indicata, che non poteva avere efficacia retroattiva e si riferiva a merci in “acciaio” e apezzi filettati mentre le merci in questione erano solo in acciaio zincato e non inox, erano prive di filettatura, avevano un diametro inferiore mm. 609,6 ed erano pezzi forgiati e non fusi. 4. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardia ha rigettato l’appello confermando che la ITV del 5.5.2016 n. [OSCURATO:IBAN], riportante la classificazione alla voce 73019910 90, era applicabile anche alle operazioni oggetto del giudizio, in quanto vi era «identità non contestata della merce importata». 5. Avverso questa sentenza l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 6. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA], che deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ bene premettere che il regolamento CE n. 803 del 2009 prevede, all’art. 1, quanto segue: «È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, attualmente compresi nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90 …». 2. E’ noto che la nomenclatura combinata (NC), contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, e successive modificazioni, disciplina la classificazione tariffaria delle merci importate nell'Unione europea, basandosi sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) (Corte giust., 15 luglio 2021, C-362/20, Openbaar, punti 5 e 6). Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del reg. n. 2658/87, la NC riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, mentre la settima e l'ottava cifra costituiscono suddivisioni ad essa proprie, a cui si devono aggiungere la nona e decima cifra delle sottovoci previste dalla tariffa integrata della Comunità (TARIC) istituita e gestita dalla Commissione per l’applicazione delle misure comunitarie relative alle importazioni ed esportazioni (v. art. 6 reg. cit.). 3. La Corte di Giustizia ha chiarito che, per garantire la certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione tariffaria delle merci deve essere ricercato, in generale, nelle caratteristiche e proprietà oggettive delle stesse, quali definite nel testo delle voci della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di quest'ultima (Corte giust., 26 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a., C-198/15, punto 18 e giurisprudenza ivi citata; Corte giust., 7 febbraio 2002, [OSCURATO:PERSONA], C-276/00, punto 21; Corte giust., 4 marzo 2004, Krings, C-130/02, punto 28; Corte giust., 19 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA] CMP Europe, C-336/11, punto 31), oltreché nelle note esplicative elaborate dalla Commissione europea, quando conformi alle disposizioni della NC e non modificative della relativa portata, le quali forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle singole voci tariffarie, senza tuttavia essere giuridicamente vincolanti (Corte giust., 26 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a., C-198/15, punto 19; Corte giust., 12 luglio 2018, , [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], C - 397 - 398/17, punto 26). 4. L’applicazione del dazio antidumping per cui è causa, previsto in presenza di specifiche caratteristiche (accessori non fusi, non filettati, non in acciaio inox, aventi un diametro uguale o inferiore a mm. 609,6, utilizzati per saldatura “testa a testa” o per altre applicazioni), presuppone, quindi,la classificazione delle merci in oggetto sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto di cui trattasi. 4.1. Tale classificazione deve essere svolta secondo quanto previsto dalle disposizioni preliminari del suddetto Regolamento, contenute nella Parte prima, Titolo 1, sotto la voce "Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata", che fissa alcune regole, poste tra loro in rapporto gerarchico, la prima delle quali richiama «I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli», ancorché da considerare puramente indicativi (in questi termini, Corte giust., 12 luglio 2018, C-397-398/17, cit.), poiché la classificazione delle merci è determinata ex lege «dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note». 5. In questo caso la CTR non ha proceduto a tale operazione di classificazione: i Giudici d’appello hanno escluso l’applicabilità del dazio data l’«identità non contestata della merce importata» con quella indicata nell’ITV n. IT 2016-11511-314100, emesso circa due anni dopo le operazioni oggetto di accertamento, in cui il prodotto era descritto come dotato di filettatura («il raccordo per tubi importato “è composto di due parti che vanno integrate l’una nell’altra: la prima presenta ad un’estremità delle scanalature circolari parallele e all’altra un occhiello: la seconda consiste in un bullone forato-filettato. Una volta assemblati i due elementi costituiscono un raccordo ad angolo retto filettato”…»), con attribuzione del codice Taric 7307 9910 90, utilizzato da molti anni dalla GSA. 6. Passando agli specifici motivi, con il primo la ricorrente deduce, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 1 del regolamento Ce n. 803/2009, dell’art. 12 del regolamento n. 2913/1992 del regolamento Ce n. 2658/1987 perché le ITV non hanno efficacia retroattiva e valgono solo per i richiedenti. 6.1. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la CTR non aveva esaminato la questione relative al fatto che si trattava di accessori per tubi di diametro inferiore o pari a mm. 609,6. 6.2. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la CTR non aveva esaminato la questione relativaal fatto che si trattava di accessori non filettati da montare a inserimento a pressione. 6.3. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 1 regolamento CE n. 803/2009 in quanto la CTR aveva ritenuto che si trattava di pezzi forgiati e non fusi ma il regolamento esenta soltanto i pezzi fusi. 7. Devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controricorrente, secondo cui l’Agenzia mirerebbe a rimettere in discussione l’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito e non avrebbe specificato le parti della pronuncia impugnata in contrasto con le norme asseritamente violate; in disparte il fatto che il ricorso riporta per autosufficienza la sentenza impugnata e consente, nel coordinamento tra i fatti di causa e i motivi di ricorso, la chiara comprensione dell’oggetto del giudizio e delle ragioni dell’impugnazione, preme rilevare che, oltre alle violazioni di legge, si deduce l’omessa pronuncia su specifiche ragioni di gravame riguardanti la classificazione doganale delle merci che, come sopra osservato, la CTR ha del tutto pretermesso. 8. Si impone proprio l’esame prioritario delle questioni processuali di cui al secondo e terzo motivo che sono fondate. 9. In questo caso, come riportato per autosufficienza in ricorso, in grado d’appello l’Agenzia aveva dedotto, con riguardo alla bolletta di importazione del 6.8.2013, che la stessa voce doganale dichiarata dalla società escludeva che si trattasse di prodotti filettati (era stata indicata la voce Taric 73079980.. anziché la voce 73079910..), e oltre a ciò i verificatori avevano accertato un diametro esterno inferiore o uguale a mm. 609,6 mentre, quanto alla bolletta del 6.5.2014, dalle fatture di acquisto del fornitore cinese e dalle schede tecniche risultava trattarsi di pezzi forgiati e non fusi, essendo stata richiesta espressamente la forgiatura, con diametro uguale o inferiore a mm. 609,6 e con scanalature orizzontali che servivano per l’incastro e non per l’avvitamento, cosicché dovevano classificarsi come “inserti a pressare” alla voce 73079980 98. 10. Ancora, l’Agenzia aveva contestat o che le merci oggetto dell’accertamento e quelle cui si riferiva la richiamata Informazione fossero identiche: come riportato nella stessa sentenza impugnata, l’Amministrazione aveva osservato che «la ITV rilasciata alla ricorrente il 05 maggio 2016 si riferisce alle merci in “acciaio” senza precisare il tipo di acciaio (zincato) mentre le merci controverse sono “inserti a pressare ad occhio o boccole” in acciaio zincato, che viene perciò sottoposto al dazio antidumping (..) Veniva anche precisato che la ITV si riferisce a pezzi filettati, mentre le merci controverse sono prive di filettature, ragione per cui sono state assoggettate all’antidumping in sede di revisione di accertamento; inoltre le merci importate da [OSCURATO:SOCIETA] sono dei “forgiati” e quindi lavorati meccanicamente (non fusi) come era emerso dall’esame degli ordinativi di acquisto». 11. L’Ufficio aveva altresì segnalato le difficoltà del confronto tra le merci indicate nell’ITV e quelle oggetto delle importazioni contestate, perché la descrizione contenuta nella ITV era «sommaria» e «approssimativa», fondata su dichiarazioni di parte e priva di fotografie o disegni (v. ricorso). 12. Orbene, la CTR non procede alla classificazione doganale delle merci né prende posizione alcuna sui rilievi dell’appellante ma si limita a recepire le risultanze dell’[OSCURATO:PERSONA] sul presupposto della “non contestazione” della identità dei beni ivi descritti rispetto a quelli oggetto delle importazioni – che, invece, dalla stessa lettura della sentenza non risulta pacifica -, trascurando anche di considerare che l’ITV si riferiva a merce classificata alla voce 73079910 90 mentre le operazioni in oggetto riguardavano anche altra tipologia di prodotto, dichiarato alla voce 73079980 99 e riclassificato dall’Ufficio alla voce 73079980 98 e alla voce 73079319 99 (si veda la dichiarazione 6.8.2013). 13. Non si è neppure in presenza di una decisione implicita di rigetto delle questioni sollevate dall’Agenzia che ricorre soltanto quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dall’incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico- giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. n. 12131 del 2023); non sussiste, infatti, un rapporto di dipendenza logico – giuridica tra i rilievi dell’Agenzia e la decisione della CTR, che si pongono su piani differenti, perché mentre i primi attengono alla classificazione doganale, la decisione della CTR prescinde daquesto prof ilo. 14. L’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso determina l’assorbimento del primo e del quarto. 15. Deve cassarsi di conseguenza la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo e il quarto, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado de
Sentenza Cassazione n. 29047/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris