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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 16137/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Crotone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Crotone, ex art. 322 bis cod.proc.pen., con la quale era stata respinta l'istanza di dissequestro di un terreno censito al catasto del comune di Crotone, al foglio 16, part. 355, e di mc. 700 di terreno, proveniente da lavori di sbancamento, in relazione ad indagini per lavori di sbancamento e movimento terra in assenza di titolo autorizzativo, sul rilievo della permanenza del periculum in mora in quanto tuttora sussistente l'esigenza posta a base del vincolo reale avendo i lavori determinato una modificazione dello stato dei luoghi in assenza ab origine di titoli autorizzativi.

2. Deduce il ricorrente l'assenza totale di motivazione e/o la motivazione apparente del provvedimento impugnato sulla ritenuta permanenza del periculum in mora.

Evidenzia, al riguardo, che il Giudice delle indagini preliminari aveva convalidato il sequestro preventivo d'urgenza del terreno ed emesso il decreto di sequestro preventivo impeditivo volto ad evitare l'aggravamento del reato in conseguenza della prosecuzione dei lavori di sbancamento, che l'indagato aveva provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, ripristino autorizzato dal Giudice ed eseguito sotto controllo della PG, manifestando anche la non intenzione alla prosecuzione dei lavori, e che il provvedimento impugnato non avrebbe argomentato, tenuto conto di ciò, la permanenza del periculum in mora derivante dalla necessità di evitare che la libera disponibilità del bene potesse aggravare le conseguenze del reato, rendendo una motivazione meramente apparente in relazione alla concretezza del periculum in mora.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso non è fondato.

Premesso che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge nella cui nozione rientrano, oltre agli "errores in iudicando" o "in procedendo", anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093), rileva, il Collegio, che il provvedimento impugnato non è affetto dalla denunciata violazione di legge sotto il profilo della motivazione apparente.

5. Dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che il Tribunale ha rilevato che dagli accertamenti della G.di F., in data 29/03/2022, risultava, da un confronto tra gli aereofotogrammi del sito rilevati da [OSCURATO:PERSONA] con le foto scattate al termine dei lavori di ripristino dello Stato dei luoghi, che un tratto di parete visibilmente ad andamento sub verticale in corrispondenza dei massi indicati nelle foto 8 e 9, avente lunghezza di circa 15 m. nella parte più a nord del costone interessato dai lavori, resa tale a seguito di sbancamento, non era conforme allo stato iniziale come risultante dalle fotografie.

Pur con motivazione succinta, ma effettiva e per nulla apparente, il Tribunale ha reso una motivazione che consente di individuare l'iter argomentativo posto a base della permanenza del pericolo e della necessità di impedire che la libera disponibilità del bene in capo al ricorrente possa aggravare e/o agevolare la commissione di ulteriori reati tenuto conto delle circostanze di fatto, non specificatamente contestate dal ricorrente, e segnatamente la circostanza che non era avvenuto il completo ripristino dei luoghi in quanto lo stato di fatto non era conforme allo stato iniziale poiché non era stato ripristinato lo stato dei luoghi con riferimento al tratto di costone nord di circa m. 15 interessato dai lavori di sbancamento (cfr. pag. 3), sicchè permanevano le esigenze cautelari di tipo impeditivo poste a base del provvedimento di convalida del sequestro preventivo d'urgenza e di emissione del decreto di sequestro preventivo a fini impeditivi.

Il mancato completamento del ripristino dello stato dei luoghi con riferimento alla difformità rilevata (vedi supra) giustifica il permanere del vincolo sussistendo un pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato o di agevolazione della commissione di altri reati in caso di libera disponibilità del bene.

6. Orbene nel caso in esame, la motivazione dell'ordinanza consente la verifica delle ragioni poste a base, dal giudicante, per la decisione adottata e quelle che l'hanno condotta a disattendere le censure difensive come devolute nell'impugnazione.

7. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Crotone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Crotone, ex art. 322 bis cod.proc.pen., con la quale era stata respinta l'istanza di dissequestro di un terreno censito al catasto del comune di Crotone, al foglio 16, part. 355, e di mc. 700 di terreno, proveniente da lavori di sbancamento, in relazione ad indagini per lavori di sbancamento e movimento terra in assenza di titolo autorizzativo, sul rilievo della permanenza del periculum in mora in quanto tuttora sussistente l'esigenza posta a base del vincolo reale avendo i lavori determinato una modificazione dello stato dei luoghi in assenza ab origine di titoli autorizzativi. 2. Deduce il ricorrente l'assenza totale di motivazione e/o la motivazione apparente del provvedimento impugnato sulla ritenuta permanenza del periculum in mora. Evidenzia, al riguardo, che il Giudice delle indagini preliminari aveva convalidato il sequestro preventivo d'urgenza del terreno ed emesso il decreto di sequestro preventivo impeditivo volto ad evitare l'aggravamento del reato in conseguenza della prosecuzione dei lavori di sbancamento, che l'indagato aveva provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, ripristino autorizzato dal Giudice ed eseguito sotto controllo della PG, manifestando anche la non intenzione alla prosecuzione dei lavori, e che il provvedimento impugnato non avrebbe argomentato, tenuto conto di ciò, la permanenza del periculum in mora derivante dalla necessità di evitare che la libera disponibilità del bene potesse aggravare le conseguenze del reato, rendendo una motivazione meramente apparente in relazione alla concretezza del periculum in mora. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso non è fondato. Premesso che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge nella cui nozione rientrano, oltre agli "errores in iudicando" o "in procedendo", anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093), rileva, il Collegio, che il provvedimento impugnato non è affetto dalla denunciata violazione di legge sotto il profilo della motivazione apparente. 5. Dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che il Tribunale ha rilevato che dagli accertamenti della G.di F., in data 29/03/2022, risultava, da un confronto tra gli aereofotogrammi del sito rilevati da [OSCURATO:PERSONA] con le foto scattate al termine dei lavori di ripristino dello Stato dei luoghi, che un tratto di parete visibilmente ad andamento sub verticale in corrispondenza dei massi indicati nelle foto 8 e 9, avente lunghezza di circa 15 m. nella parte più a nord del costone interessato dai lavori, resa tale a seguito di sbancamento, non era conforme allo stato iniziale come risultante dalle fotografie. Pur con motivazione succinta, ma effettiva e per nulla apparente, il Tribunale ha reso una motivazione che consente di individuare l'iter argomentativo posto a base della permanenza del pericolo e della necessità di impedire che la libera disponibilità del bene in capo al ricorrente possa aggravare e/o agevolare la commissione di ulteriori reati tenuto conto delle circostanze di fatto, non specificatamente contestate dal ricorrente, e segnatamente la circostanza che non era avvenuto il completo ripristino dei luoghi in quanto lo stato di fatto non era conforme allo stato iniziale poiché non era stato ripristinato lo stato dei luoghi con riferimento al tratto di costone nord di circa m. 15 interessato dai lavori di sbancamento (cfr. pag. 3), sicchè permanevano le esigenze cautelari di tipo impeditivo poste a base del provvedimento di convalida del sequestro preventivo d'urgenza e di emissione del decreto di sequestro preventivo a fini impeditivi. Il mancato completamento del ripristino dello stato dei luoghi con riferimento alla difformità rilevata (vedi supra) giustifica il permanere del vincolo sussistendo un pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato o di agevolazione della commissione di altri reati in caso di libera disponibilità del bene. 6. Orbene nel caso in esame, la motivazione dell'ordinanza consente la verifica delle ragioni poste a base, dal giudicante, per la decisione adottata e quelle che l'hanno condotta a disattendere le censure difensive come devolute nell'impugnazione. 7. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a
Decreto Cassazione n. 16137/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris