CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04590/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 23/09/2019 dalla Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato in data 07/03/2018, dal G.i.p. del Tribunale di Firenze, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Francesco era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di rapina aggravata e ricettazione di autovettura a lui ascritti in concorso. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver superato in modo illogico le contraddizioni rilevabili nelle dichiarazioni della teste che si trovava fuori dalla banca, sia quanto alla riferita assenza di tatuaggi sul corpo del rapinatore (al contrario di quanto rilevabile sul corpo del [OSCURATO:PERSONA]), sia sull'altezza (di circa quindici centimetri maggiore di quella del ricorrente). 2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., avuto riguardo alla somma sottratta (circa 300 Euro). 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando l'insussistenza dei lamentati vizi motivazionali. il mancato confronto con il complessivo apparato motivazionale della sentenza, e la manifesta infondatezza della doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. Pen. Con memoria del 06/12/2021, il difensore insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso, richiamando le doglianze svolte in ricorso quanto alle dichiarazioni dell'unica teste che avrebbe riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo ordine di censure, assume rilievo assorbente la necessità di fare applicazione, nella fattispecie in esame, del consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 2.1. Nella specie, infatti, il ricorrente formula alcuni rilievi sul percorso motivazionale adottato dai giudici di merito, per ritenere attendibile il riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] da parte di una delle persone presenti nel luogo della rapina, ma omette completamente di confrontarsi con le risultanze accusatorie cui la Corte ha, con ogni evidenza, attribuito un rilievo preponderante. Si allude al fatto che all'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] si era pervenuti, anzitutto, attraverso l'analisi delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza di un bar e di alcune abitazioni private: analisi che aveva consentito di rilevare il numero 2 di targa di una delle due vetture utilizzate dai rapinatori, e la presenza, sul braccio sinistro del guidatore, di vistosi tatuaggi. La successiva attività investigativa aveva consentito, per un verso, di identificare la proprietaria dell'auto in una parente convivente del [OSCURATO:PERSONA], e di accertare che la vettura era certamente in uso anche a quest'ultimo, come comprovato da un controllo stradale; per altro verso, dalla foto segnaletica del [OSCURATO:PERSONA] era emersa la presenza di vistosi tatuaggi che ricoprivano le braccia e le gambe. Si tratta, all'evidenza, di risultanze a carico di indiscutibile rilievo, che avevano non a caso indotto la Corte d'Appello ad identificare nel [OSCURATO:PERSONA] il conducente di una delle due auto certamente utilizzate dai rapinatori (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata): risultanze rimaste tuttavia rimaste prive di qualsiasi confutazione nell'odierno ricorso, che risulta quindi aspecifico. 2.2. Solo per completezza, si evidenzia che comunque la Corte d'Appello aveva non illogicamente replicato ai rilievi difensivi svolti con riferimento alla individuazione fotografica espletata dalla teste, la quale aveva notato il rapinatore munito di pistola passarle accanto prima di entrare nell'ufficio postale: soggetto riconosciuto, in termini di assoluta certezza nel [OSCURATO:PERSONA], come il primo rapinatore che aveva fatto irruzione in banca. Si è in particolare osservato, quanto all'altezza, che l'oggettività della valutazione era condizionata dalla posizione dell'uno e dell'altra; quanto al mancato riferimento della donna ai tatuaggi, la cosa poteva per la Corte territoriale essere giustificata - come già evidenziato dal primo giudice - sia dal fatto che la sua attenzione era stata attratta dalla pistola sia dal conseguente turbamento subito, tanto da indurre la dichiarante a scappare e a cercare riparo in un negozio (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). Si tratta di osservazioni immuni da rilievi di contraddittorietà o illogicità manifesta denunciabili in questa sede, specie considerando il fatto, sottolineato dalla stessa dichiarante, che il rapinatore "le era passato accanto molto velocemente" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). 3. Manifestamente infondata risulta la residua censura. Sia pure in termini sintetici, la Corte d'Appello ha compiutamente motivato la valutazione di insussistenza dell'attenuante invocata, da un lato sottolineando il non esiguo ammontare della somma sottratta, dall'altro richiamando le modalità della condotta che aveva arrecato danno morale alle persone offese. Si tratta di un percorso che sfugge a censure deducibili in questa sede, sia per le effettive modalità esecutive prescelte (rapinatori entrambi muniti di pistola e travisati in volto), sia perché deve escludersi che alla somma rapinata (Euro 315) possano conferirsi le connotazioni di irrisorietà richieste dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte per il riconoscimento dell'attenuante (cfr. sul punto, da ultimo, Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep 2021, DI Giorgio, Rv. 280615).3 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 cUcembre 2021 Il ConsigIie sten