CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 07905/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 23 giugno 2022 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ammissione all'affidamento al servizio sociale ovvero alla semilibertà. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato il difetto di motivazione della decisione di rigetto della richiesta di ammissione alla semilibertà, punto della decisione privo di motivazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va perciò pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. Pur dando atto che l'istanza del detenuto aveva riguardato l'ammissione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero alla semilibertà, il provvedimento impugnato ha pronunciato, nel dispositivo, il rigetto della richiesta di ammissione alla prima misura, ed ha motivato tale decisione, senza alcun riferimento, né nel dispositivo né nella parte motiva, alla richiesta di ammissione alla semilibertà. La motivazione, espressamente riferita alla valutazione dei requisiti di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, non può essere intesa come relativa anche alla misura della semilibertà, che è misura con forte valenza custodiale e dunque richiede una diversa valutazione di idoneità, sia in relazione alla progressione trattamentale che al contenuto della misura, rispetto all'obiettivo rieducativo. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina per nuovo giudizio. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, è tenuto a evitare la censurata assenza motivazionale in relazione alla richiesta della parte di ammissione alla misura della semilibertà. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina. Così deciso,