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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 46481/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 18/05/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato: 1) la sospensione condizionale della pena di 1 anno di reclusione e di 300,00 euro di multa inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, in data 21/05/2013, irrevocabile il 28/06/2013, per il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., commesso ad Alcamo il 27/07/2010; 2) l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Trapani, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato estinto il predetto reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen.

L'ordinanza è stata motivata con il fatto che ricorresse, nel caso di specie, l'ipotesi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., in quanto [OSCURATO:PERSONA], nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato, in data 28/06/2013, della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione distaccata di Alcamo, del 21/05/2013, aveva commesso, in data 26/06/2015, il delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 per il quale era stata condannata alla pena di 2 anni di reclusione inflitta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani del 10/12/2019, definitiva il 13/01/2023.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 445, comma 2, cod. proc. pen., 167 e 168 cod. pen.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., che l'ordinanza abbia revocato la sospensione condizionale sull'erroneo presupposto che il reato non si fosse estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., mentre tale effetto si sarebbe prodotto ipso iure con il mero decorso del termine quinquennale.

Ciò che avrebbe impedito la revoca dell'effetto estintivo prodottosi, non essendo prevista, per tale fattispecie, la possibilità di una revoca dell'effetto estintivo già prodottosi.

3. In data 22/09/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha dato atto, con l'ordinanza impugnata, che la revoca ha riguardato, accanto alla sospensione condizionale della pena, l'ordinanza di estinzione del reato emessa ai sensi dell'art. 167 cod. pen.

Quest'ultima ben poteva essere revocata in virtù del cd. giudicato debole che caratterizza il provvedimento adottato in sede esecutiva (cfr. Sez. 5, n. 15341 del 24/02/2010, Tantucci, Rv. 246959 - 01).

E la revoca è stata legittimamente disposta a ragione del contestuale provvedimento di revoca dell'originario beneficio, a sua volta correttamente assunto in considerazione della sussistenza di un'ipotesi di revoca obbligatoria o di diritto, posto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso, entro il termine dei 5 anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio, un delitto per il quale è stata condannata a pena detentiva, non rilevando che la sentenza di condanna che ha accertato la commissione di tale reato sia passata in giudicato in epoca successiva al quinquennio (cfr. Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, dep. 2020, Greco, Rv. 279015 - 01).

3. Il ricorso, invece, non considera tale provvedimento, omettendo di confrontarsi con le sue statuizioni e con la traiettoria argomentativa dell'ordinanza impugnata, e prospetta una circostanza, ovvero l'avvenuta estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., che risulta palesemente smentita dalle ragioni, ampiamente illustrate, della revoca della sospensione condizionale della pena.

Infatti, sia l'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., sia l'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. prevedono, sia pure nell'ambito di differenti istituti produttivi di differenti effetti giuridici, la medesima situazione, ovvero la commissione, nel termine di cinque anni, di un delitto; situazione che, come detto, si è pacificamente verificata nel caso di specie.

Ne consegue che, così come la commissione del nuovo delitto nel quinquennio ha determinato, dopo il suo accertamento con sentenza irrevocabile, l'obbligatorietà della revoca, così essa ha certamente impedito che si producesse quell'effetto estintivo, previsto dall'art. 445 cod. proc. pen., che la difesa, errando, pretende si sia determinato "di diritto".

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18/05/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato: 1) la sospensione condizionale della pena di 1 anno di reclusione e di 300,00 euro di multa inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, in data 21/05/2013, irrevocabile il 28/06/2013, per il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., commesso ad Alcamo il 27/07/2010; 2) l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Trapani, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato estinto il predetto reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen. L'ordinanza è stata motivata con il fatto che ricorresse, nel caso di specie, l'ipotesi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., in quanto [OSCURATO:PERSONA], nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato, in data 28/06/2013, della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione distaccata di Alcamo, del 21/05/2013, aveva commesso, in data 26/06/2015, il delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 per il quale era stata condannata alla pena di 2 anni di reclusione inflitta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani del 10/12/2019, definitiva il 13/01/2023. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 445, comma 2, cod. proc. pen., 167 e 168 cod. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., che l'ordinanza abbia revocato la sospensione condizionale sull'erroneo presupposto che il reato non si fosse estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., mentre tale effetto si sarebbe prodotto ipso iure con il mero decorso del termine quinquennale. Ciò che avrebbe impedito la revoca dell'effetto estintivo prodottosi, non essendo prevista, per tale fattispecie, la possibilità di una revoca dell'effetto estintivo già prodottosi. 3. In data 22/09/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha dato atto, con l'ordinanza impugnata, che la revoca ha riguardato, accanto alla sospensione condizionale della pena, l'ordinanza di estinzione del reato emessa ai sensi dell'art. 167 cod. pen. Quest'ultima ben poteva essere revocata in virtù del cd. giudicato debole che caratterizza il provvedimento adottato in sede esecutiva (cfr. Sez. 5, n. 15341 del 24/02/2010, Tantucci, Rv. 246959 - 01). E la revoca è stata legittimamente disposta a ragione del contestuale provvedimento di revoca dell'originario beneficio, a sua volta correttamente assunto in considerazione della sussistenza di un'ipotesi di revoca obbligatoria o di diritto, posto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso, entro il termine dei 5 anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio, un delitto per il quale è stata condannata a pena detentiva, non rilevando che la sentenza di condanna che ha accertato la commissione di tale reato sia passata in giudicato in epoca successiva al quinquennio (cfr. Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, dep. 2020, Greco, Rv. 279015 - 01). 3. Il ricorso, invece, non considera tale provvedimento, omettendo di confrontarsi con le sue statuizioni e con la traiettoria argomentativa dell'ordinanza impugnata, e prospetta una circostanza, ovvero l'avvenuta estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., che risulta palesemente smentita dalle ragioni, ampiamente illustrate, della revoca della sospensione condizionale della pena. Infatti, sia l'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., sia l'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. prevedono, sia pure nell'ambito di differenti istituti produttivi di differenti effetti giuridici, la medesima situazione, ovvero la commissione, nel termine di cinque anni, di un delitto; situazione che, come detto, si è pacificamente verificata nel caso di specie. Ne consegue che, così come la commissione del nuovo delitto nel quinquennio ha determinato, dopo il suo accertamento con sentenza irrevocabile, l'obbligatorietà della revoca, così essa ha certamente impedito che si producesse quell'effetto estintivo, previsto dall'art. 445 cod. proc. pen., che la difesa, errando, pretende si sia determinato "di diritto". 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell
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