Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38379/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 maggio 1965 avverso la sentenza del 23 Aprile 2021 della CORTE DI APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale delle parti civili, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e liquidarsi le spese sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civili costituite, come da nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.La CORTE APPELLO di Milano riformando la sentenza resa il 10 dicembre 2019 dal Tribunale di Milano, che aveva dichiarato l'improcedibilità del reato di appropriazione indebita ascritto a [OSCURATO:PERSONA] per difetto di tempestiva querela, ha dichiarato la responsabilità del predetto imputato in ordine al reato ascrittogli, condannandolo anche al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, e ad una provvisionale.

Si addebita all'imputato, in qualità di dottore commercialista, di essersi appropriato di diverse somme di denaro versategli da clienti del suo studio, per eseguire adempimenti fiscali o per costituire una società.

Nella sentenza impugnata la corte di appello ha considerato erronee le argomentazioni del primo giudice e ha osservato che il reato di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 11 e n. 7 cod.pen. era procedibile d'ufficio sia all'epoca di commissione del reato, che a seguito delle modifiche apportate all'articolo 649 bis cod.pen. dal d.lgs. 36/18. 2.Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: 2.1 Violazione degli articoli 1 e 2 del codice penale, dell'articolo 14 delle preleggi e dell'articolo 25 della Costituzione poiché, pur a fronte della contestata aggravante, il reato è divenuto procedibile a querela di parte in forza dell'articolo 10 del decreto legislativo del 10 Aprile 2018 N.36, che ha abrogato il terzo comma dell'articolo 646 cod.pen. .

Essendo stata presentata querela 1'11 Marzo 2015 ed essendo datata 28 dicembre 2013 la scrittura privata intercorsa tra le parti con cui l'imputato si era impegnato a restituire le somme, la volontà punitiva è stata espressa ben oltre i tre mesi previsti come termine massimo.

L'art. 12 del decreto legislativo n. 36/2018 che regola la disciplina transitoria in tema di perseguibilità a querela non è applicabile alla fattispecie in esame, poiché la volontà punitiva delle persone offese era già stata manifestata.

In forza dell'articolo 2 cod.pen. si applicano le disposizioni più favorevoli al reo e nel caso in esame l'articolo 10, che ha abrogato il terzo comma dell'articolo 646 cod.pen. e quindi la procedibilità d'ufficio in caso di sussistenza dell'aggravante prevista all'art. 61 n. 11 cod.pen. va applicato.

A sostegno di tale interpretazione il ricorrente richiama una pronunzia di questa Sezione del 13 Febbraio 2020, secondo cui la disciplina transitoria non può risolversi in una rimessione in termini e quindi nel riconoscimento della possibilità di sanare i vizi di una querela tardiva.

Inoltre in altra pronunzia questa sezione ha affermato che, in tema di condizioni di procedibilità con riferimento a reati divenuti perseguibili a querela, l'avviso alla persona offesa non è previsto perché ha già manifestato la volontà di punizione anche se oltre il termine di cui all'articolo 124 cod.pen.

Alla stregua di queste considerazioni e della giurisprudenza di legittimità la Corte d'appello avrebbe dovuto confermare la improcedibilità del reato. 2.2 Violazione dell'art. 646 cod.pen. e travisamento della prova poiché la corte non ha condiviso l'assunto difensivo secondo cui l'imputato non ha manifestato la volontà di convertire il possesso in proprietà, condotta materiale del reato di appropriazione indebita, ma si è limitato ad esercitare la ritenzione del denaro in garanzia del suo preteso diritto di credito, non essendogli stati pagati gli onorari.

La corte territoriale ha trascurato di considerare che secondo la giurisprudenza di legittimità anche la semplice ritenzione del bene, quando origini da una lite civile, non costituisce un indice della volontà di interversione del possesso e può, al più, essere qualificato come un mero inadempimento civilisticamente sanzionabile. 2.3 Insufficienza o apparenza della motivazione in ordine alla prova della sussistenza delle aggravanti contestate poiché la Corte si limita a indicare che le stesse ricorrono in ragione del ruolo di consulente svolto dall'imputato e dall'entità del danno cagionato.

Tale motivazione va considerata come apparente in quanto inidonea a far percepire le ragioni che stanno alla base della statuizione.2.4 Intervenuta prescrizione del reato poiché lo stesso è stato consumato in epoca antecedente e prossima alla data del 22 ottobre 2013, come si ricava dalla mail inviata dall'imputato al socio della società Tripmeal s.r.I.. e nelle more sono già decorsi i termini per la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1La prima censura è manifestamente infondata.

Va premesso che i reati ex artt. 646 cod. pen., contestati all'imputato, sono pacificamente aggravati ex art. 61, primo comma n. 11, cod.pen., in ragione del rapporto professionale tra il commercialista e le persone offese, sotteso alle vicende di cui si tratta.

Proprio in ragione della presenza di detta aggravante, la difesa ha sostenuto che la tardività delle querele non poteva essere sanata in ragione di quanto disposto dall'art. 12 del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36.

Il citato decreto, con gli articoli 8 e 10, ha previsto che l'appropriazione indebita sia sempre procedibile a querela (mentre in precedenza si procedeva d'ufficio se ricorreva la circostanza del fatto commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o una di quelle indicate nell'art. 61, primo comma n. 11, cod. pen.).

L'articolo 12 dello stesso decreto ha previsto una disciplina transitoria in forza della quale, «per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato» (comma 1), mentre, «se è pendente il procedimento, il pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata» (comma 2).

Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, «è stata predisposta una disciplina transitoria (art. 12) per regolare le modalità con le quali, in relazione ai reati per i quali è mutato regime di procedibilità, la persona offesa viene messa nelle condizioni di valutare l'opportunità di esercitare nei termini il diritto di formulare l'atto propulsivo» (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551).

Pertanto - si è sostenuto - «è al momento dell'entrata in vigore della nuova legge ovvero da quello in cui la persona offesa ha avuto notizia della facoltà di proporre querela che vanno svolte le valutazioni relative alla ritualità della condizione di procedibilità, a nulla rilevando eventuali "difetti" legati a momenti processuali differenti in cui tale condizione non era affatto richiesta".

E' stato condivisibilmente osservato che si tratta di due segmenti procedimentali diversi rispetto ai quali il regime transitorio determina un'autonoma apertura del termine per proporre l'istanza di punizione in tutti i casi in cui in precedenza la procedibilità era- come nel caso di specie - ex officio.

Altrimenti si giungerebbe all'irragionevole risultato di consentire la procedibilità ex art. 12 della nuova legge a mere denunzie alle quali è poi seguita una manifestazione di volontà di punizione, escludendola rispetto ad atti, quale quello costituito da una querela tardiva che, in ragione del regime di procedibilità ex officio del tempo del commesso reato, avevano, ai fini della procedibilità, l'identica valenza di notitia criminis» (così Sez. 2, n. 13775 del 30/01/2019,Greco, Rv. 276060-02, in motivazione; in senso conforme v.

Sez. 2, n. 11970 del 22/01/2020, Torna, Rv. 278831, in motivazione, nonché Sez. 2, n. 29357 del 22/07/2020, Panizzi, non mass.).

Sia pure dopo qualche oscillazione, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha con diverse pronunzie ribadito che in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che in precedenza abbia manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., atteso che la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti ad un momento procedinnentale anteriore, in cui la querela stessa non era richiesta ai fini della procedibilità. (Conf.

Sez. 2, Sentenza n. 25341 del 13/05/2021 Ud. (dep. 02/07/2021 ) Rv. 281465 - 01; Sez. 2, n. 11970 del 2020 e Sez. 2, n. 13775 del 2019).

A ciò si aggiunga che nel caso in esame le persone offese si sono costituite parti civili e la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifiche intervenute nel 2018, la costituzione di parte civile palesa la volontà di chiedere la punizione anche sotto il profilo penale del colpevole, in conformità al principio statuito dalle Sezioni unite nella sentenza Salatino (di recente ribadito da Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giamo, Rv. 277432 - 01). 1.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché la corte ha reso al riguardo adeguata e corretta motivazione, osservando che l'imputato non ha in alcun modo dimostrato l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in suo favore.

Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e reitera la medesima censura formulata con i motivi di gravame, così destinandola alla inammissibilità. 1.3 D motivo è manifestamente infondato poiché la corte ha reso sintetica ma esaustiva motivazione anche in ordine alla sussistenza delle due aggravanti contestate, valorizzando il ruolo di consulenza svolto dall'imputato a favore delle persone offese, che certamente costituisce elemento per il riconoscimento del rapporto di lavoro, e l'entità del danno cagionato in particolare nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. 1.4 Il reato è stato contestato come commesso in data anteriore e prossima all'undici Marzo 2015 per cui il reato si prescrive non prima dell'Il settembre 2022, ma occorre considerare le sospensioni previste per il Covid di non meno di 62 giorni , sicchè non è ancora prescritto alla data odierna.

Va comunque osservato che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso preclude la rilevanza di eventuali cause estintive del reato che siano maturate dopo la sentenza di appello.2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo determinare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione del grado di colpa nella presentazione del ricorso.

3. Nel rispetto del principio di soccombenza l'imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili persona, tutte difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si ritiene congruo liquidare in complessivi euro 1755 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Condanna inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenuta nel presente giudizio dalle parti civili in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] SRL, [OSCURATO:SOCIETA] E Team soc.coop. a r.I., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, spese che liquida in complessivi euro 1755 oltre accessori di legge.

List-61-7aRom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 maggio 1965 avverso la sentenza del 23 Aprile 2021 della CORTE DI APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale delle parti civili, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e liquidarsi le spese sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civili costituite, come da nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.La CORTE APPELLO di Milano riformando la sentenza resa il 10 dicembre 2019 dal Tribunale di Milano, che aveva dichiarato l'improcedibilità del reato di appropriazione indebita ascritto a [OSCURATO:PERSONA] per difetto di tempestiva querela, ha dichiarato la responsabilità del predetto imputato in ordine al reato ascrittogli, condannandolo anche al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, e ad una provvisionale. Si addebita all'imputato, in qualità di dottore commercialista, di essersi appropriato di diverse somme di denaro versategli da clienti del suo studio, per eseguire adempimenti fiscali o per costituire una società. Nella sentenza impugnata la corte di appello ha considerato erronee le argomentazioni del primo giudice e ha osservato che il reato di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 11 e n. 7 cod.pen. era procedibile d'ufficio sia all'epoca di commissione del reato, che a seguito delle modifiche apportate all'articolo 649 bis cod.pen. dal d.lgs. 36/18. 2.Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: 2.1 Violazione degli articoli 1 e 2 del codice penale, dell'articolo 14 delle preleggi e dell'articolo 25 della Costituzione poiché, pur a fronte della contestata aggravante, il reato è divenuto procedibile a querela di parte in forza dell'articolo 10 del decreto legislativo del 10 Aprile 2018 N.36, che ha abrogato il terzo comma dell'articolo 646 cod.pen. . Essendo stata presentata querela 1'11 Marzo 2015 ed essendo datata 28 dicembre 2013 la scrittura privata intercorsa tra le parti con cui l'imputato si era impegnato a restituire le somme, la volontà punitiva è stata espressa ben oltre i tre mesi previsti come termine massimo. L'art. 12 del decreto legislativo n. 36/2018 che regola la disciplina transitoria in tema di perseguibilità a querela non è applicabile alla fattispecie in esame, poiché la volontà punitiva delle persone offese era già stata manifestata. In forza dell'articolo 2 cod.pen. si applicano le disposizioni più favorevoli al reo e nel caso in esame l'articolo 10, che ha abrogato il terzo comma dell'articolo 646 cod.pen. e quindi la procedibilità d'ufficio in caso di sussistenza dell'aggravante prevista all'art. 61 n. 11 cod.pen. va applicato. A sostegno di tale interpretazione il ricorrente richiama una pronunzia di questa Sezione del 13 Febbraio 2020, secondo cui la disciplina transitoria non può risolversi in una rimessione in termini e quindi nel riconoscimento della possibilità di sanare i vizi di una querela tardiva. Inoltre in altra pronunzia questa sezione ha affermato che, in tema di condizioni di procedibilità con riferimento a reati divenuti perseguibili a querela, l'avviso alla persona offesa non è previsto perché ha già manifestato la volontà di punizione anche se oltre il termine di cui all'articolo 124 cod.pen. Alla stregua di queste considerazioni e della giurisprudenza di legittimità la Corte d'appello avrebbe dovuto confermare la improcedibilità del reato. 2.2 Violazione dell'art. 646 cod.pen. e travisamento della prova poiché la corte non ha condiviso l'assunto difensivo secondo cui l'imputato non ha manifestato la volontà di convertire il possesso in proprietà, condotta materiale del reato di appropriazione indebita, ma si è limitato ad esercitare la ritenzione del denaro in garanzia del suo preteso diritto di credito, non essendogli stati pagati gli onorari. La corte territoriale ha trascurato di considerare che secondo la giurisprudenza di legittimità anche la semplice ritenzione del bene, quando origini da una lite civile, non costituisce un indice della volontà di interversione del possesso e può, al più, essere qualificato come un mero inadempimento civilisticamente sanzionabile. 2.3 Insufficienza o apparenza della motivazione in ordine alla prova della sussistenza delle aggravanti contestate poiché la Corte si limita a indicare che le stesse ricorrono in ragione del ruolo di consulente svolto dall'imputato e dall'entità del danno cagionato. Tale motivazione va considerata come apparente in quanto inidonea a far percepire le ragioni che stanno alla base della statuizione.2.4 Intervenuta prescrizione del reato poiché lo stesso è stato consumato in epoca antecedente e prossima alla data del 22 ottobre 2013, come si ricava dalla mail inviata dall'imputato al socio della società Tripmeal s.r.I.. e nelle more sono già decorsi i termini per la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1La prima censura è manifestamente infondata. Va premesso che i reati ex artt. 646 cod. pen., contestati all'imputato, sono pacificamente aggravati ex art. 61, primo comma n. 11, cod.pen., in ragione del rapporto professionale tra il commercialista e le persone offese, sotteso alle vicende di cui si tratta. Proprio in ragione della presenza di detta aggravante, la difesa ha sostenuto che la tardività delle querele non poteva essere sanata in ragione di quanto disposto dall'art. 12 del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36. Il citato decreto, con gli articoli 8 e 10, ha previsto che l'appropriazione indebita sia sempre procedibile a querela (mentre in precedenza si procedeva d'ufficio se ricorreva la circostanza del fatto commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o una di quelle indicate nell'art. 61, primo comma n. 11, cod. pen.). L'articolo 12 dello stesso decreto ha previsto una disciplina transitoria in forza della quale, «per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato» (comma 1), mentre, «se è pendente il procedimento, il pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata» (comma 2). Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, «è stata predisposta una disciplina transitoria (art. 12) per regolare le modalità con le quali, in relazione ai reati per i quali è mutato regime di procedibilità, la persona offesa viene messa nelle condizioni di valutare l'opportunità di esercitare nei termini il diritto di formulare l'atto propulsivo» (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Pertanto - si è sostenuto - «è al momento dell'entrata in vigore della nuova legge ovvero da quello in cui la persona offesa ha avuto notizia della facoltà di proporre querela che vanno svolte le valutazioni relative alla ritualità della condizione di procedibilità, a nulla rilevando eventuali "difetti" legati a momenti processuali differenti in cui tale condizione non era affatto richiesta". E' stato condivisibilmente osservato che si tratta di due segmenti procedimentali diversi rispetto ai quali il regime transitorio determina un'autonoma apertura del termine per proporre l'istanza di punizione in tutti i casi in cui in precedenza la procedibilità era- come nel caso di specie - ex officio. Altrimenti si giungerebbe all'irragionevole risultato di consentire la procedibilità ex art. 12 della nuova legge a mere denunzie alle quali è poi seguita una manifestazione di volontà di punizione, escludendola rispetto ad atti, quale quello costituito da una querela tardiva che, in ragione del regime di procedibilità ex officio del tempo del commesso reato, avevano, ai fini della procedibilità, l'identica valenza di notitia criminis» (così Sez. 2, n. 13775 del 30/01/2019,Greco, Rv. 276060-02, in motivazione; in senso conforme v. Sez. 2, n. 11970 del 22/01/2020, Torna, Rv. 278831, in motivazione, nonché Sez. 2, n. 29357 del 22/07/2020, Panizzi, non mass.). Sia pure dopo qualche oscillazione, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha con diverse pronunzie ribadito che in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che in precedenza abbia manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., atteso che la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti ad un momento procedinnentale anteriore, in cui la querela stessa non era richiesta ai fini della procedibilità. (Conf. Sez. 2, Sentenza n. 25341 del 13/05/2021 Ud. (dep. 02/07/2021 ) Rv. 281465 - 01; Sez. 2, n. 11970 del 2020 e Sez. 2, n. 13775 del 2019). A ciò si aggiunga che nel caso in esame le persone offese si sono costituite parti civili e la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifiche intervenute nel 2018, la costituzione di parte civile palesa la volontà di chiedere la punizione anche sotto il profilo penale del colpevole, in conformità al principio statuito dalle Sezioni unite nella sentenza Salatino (di recente ribadito da Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giamo, Rv. 277432 - 01). 1.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché la corte ha reso al riguardo adeguata e corretta motivazione, osservando che l'imputato non ha in alcun modo dimostrato l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in suo favore. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e reitera la medesima censura formulata con i motivi di gravame, così destinandola alla inammissibilità. 1.3 D motivo è manifestamente infondato poiché la corte ha reso sintetica ma esaustiva motivazione anche in ordine alla sussistenza delle due aggravanti contestate, valorizzando il ruolo di consulenza svolto dall'imputato a favore delle persone offese, che certamente costituisce elemento per il riconoscimento del rapporto di lavoro, e l'entità del danno cagionato in particolare nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. 1.4 Il reato è stato contestato come commesso in data anteriore e prossima all'undici Marzo 2015 per cui il reato si prescrive non prima dell'Il settembre 2022, ma occorre considerare le sospensioni previste per il Covid di non meno di 62 giorni , sicchè non è ancora prescritto alla data odierna. Va comunque osservato che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso preclude la rilevanza di eventuali cause estintive del reato che siano maturate dopo la sentenza di appello.2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo determinare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione del grado di colpa nella presentazione del ricorso. 3. Nel rispetto del principio di soccombenza l'imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili persona, tutte difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si ritiene congruo liquidare in complessivi euro 1755 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenuta nel presente giudizio dalle parti civili in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] SRL, [OSCURATO:SOCIETA] E Team soc.coop. a r.I., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, spese che liquida in complessivi euro 1755 oltre accessori di legge. List-61-7aRom
Sentenza Cassazione n. 38379/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris