CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 13568/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24789/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 318, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 403/2017 depositata il21/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. considerato che: 1. in causa sulla legittimità degli avvisi di liquidazione di maggiore TARSU per gli anni 2007-2011, notificati dal Comune di Gaiba (Rovigo) a [OSCURATO:PERSONA] e da questi impugnati per difetto di motivazione, il suddetto Comune, vistosi rigettare dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, con sentenza n.403/2/2017 del 2 marzo 2017, l'eccezione riconvenzionale di novità e inammissibilità, ai sensi dell'art.57 del d.lgs.31 dicembre 1992, n, 546, dell'eccezione avanzata in appello dal contribuente e poi accolta dalla CTR secondo la quale la maggiore imposta sarebbe stata richiesta senza tener conto del disposto dell'art.14, comma 9, del d.l.201/2011 (precisamente: “senza aver fatto l'obbligata depurazione [dalla superficie dell'immobile oggetto di tassazione] del 20% ex art.14, comma 9, d.l. 201/2011 ”), ha chiesto la cassazione della suddetta sentenza per quattro motivi tra cui quello -il primo- di violazione dell'art. 57 d.lgs.546/92, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.; 4. il contribuente è rimasto intimato; ritenuto che: 1.il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente rispetto agli altri (aventi ad oggetto violazione dell'art.112 c.p.c. per avere la CTR rigettato l'eccezione ex art. 57 citato; violazione degli artt.70 e 73 d.lgs.507/1993 e 14, comma 9del d.l. 201/2011 per avere la CTR erronemante ritenuto quest'ultimo articolo applicabile nel caso di specie; violazione, per identica ragione, degli artt.1, comma 2, del d.lgs.546/92 e 113 c.p.c.). 1.1. Il processo tributario di impugnazione ha un oggetto delimitato dai motivi dedotti col ricorso introduttivo in relazione al contenuto dell'atto impositivo. Detti motivi costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento. 1.2. L'art. 57 del d.lgs. 546/92 vieta l'estensione dell’oggetto del giudizio in appello. Non sono consentite quindi eccezioni nuove rispetto a quelle veicolate con il ricorso introduttivo. Sono nuove le eccezioni correlate ad un nuovo tema di indagine (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n. 13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766; Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335). 1.3. Nel caso di specie, il contribuente, con il ricorso originario, aveva eccepito che gli avvisi de quibus erano privi di motivazione. Con l'atto di appello ha eccepito trattarsi di avvisi portanti una pretesa impositiva determinata in violazione dell'art.14, comma 9, del d.l. 201/2011 (che in relazione al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, istituito con il comma 1 del medesimo art.14, prevedeva, per quanto interessa, che “9. La tariffa ̀ commisurata alle quantità̀e qualit à̀ medie ordinarie di rifiuti prodotti per unit à di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria isc ritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo ̀ costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attività̀ di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, pù considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138”). 1.4. L'eccezione proposta contro gli avvisi in secondo grado – e accolta dalla CTR- è evidentemente nuova rispetto a quella proposta con il ricorso originario. 1.5. La CTR, non dichiarando inammissibile tale nuova eccezione, ha violato l'art.57 d.lgs.546/92 (v. tra le stesse parti, Cass.n. 36482/22); 2. il primo motivo deve essere accolto; 3. la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto in diversa composizione per esame delle altre eccezioni sollevate dal contribuente contro la sentenza di primo grado nonché per la liquidazione delle spese dell'intero giudizio; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di II gradodel Veneto in diversa