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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025

Cassazione n. 36826/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] NARDO' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato il giudizio di penale responsabilità degli imputati e il trattamento sanzionatorio loro inflitto per il delitto di truffa aggravata; ritenuto che i due ricorsi in ragione del contenuto perfettamente sovrapponibile possono essere congiuntamente delibati con esiti di inammissibilità per le ragioni di seguito precisate: -il primo motivo in punto di responsabilità è del tutto generico e non si confronta criticamente con la motivazione rassegnata dalla Corte di merito (pagg. 3-4) che ha ampiamente esplicitato le ragioni a sostegno della colpevolezza dei prevenuti per l'addebito loro concorsualmente ascritto; -i motivi secondo e terzo risultano del tutto eccentrici rispetto alla regiudicanda, denunziando in rubrica la violazione dell'art. 73, commi 4 e 5 del DPR 309/90 e il vizio di motivazione sebbene nel corpo del secondo motivo si faccia riferimento al diniego delle attenuanti generiche (non devoluto) e al rigetto dell'eccezione di prescrizione, correttamente disattesa in ragione della contestata e ritenuta recidiva qualificata per entrambi i ricorrenti; il terzo motivo formula analogamente in maniera assertiva ed aspecifica rilievi sull'attendibilità della p.o., sganciati dal tessuto argomentativo della sentenza impugnata; -precluso in quanto non devoluto in appello è anche il quarto motivo in punto di qualificazione della recidiva, formulato peraltro in termini del tutto avulsi dalla specificità del caso a giudizio; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] NARDO' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato il giudizio di penale responsabilità degli imputati e il trattamento sanzionatorio loro inflitto per il delitto di truffa aggravata; ritenuto che i due ricorsi in ragione del contenuto perfettamente sovrapponibile possono essere congiuntamente delibati con esiti di inammissibilità per le ragioni di seguito precisate: -il primo motivo in punto di responsabilità è del tutto generico e non si confronta criticamente con la motivazione rassegnata dalla Corte di merito (pagg. 3-4) che ha ampiamente esplicitato le ragioni a sostegno della colpevolezza dei prevenuti per l'addebito loro concorsualmente ascritto; -i motivi secondo e terzo risultano del tutto eccentrici rispetto alla regiudicanda, denunziando in rubrica la violazione dell'art. 73, commi 4 e 5 del DPR 309/90 e il vizio di motivazione sebbene nel corpo del secondo motivo si faccia riferimento al diniego delle attenuanti generiche (non devoluto) e al rigetto dell'eccezione di prescrizione, correttamente disattesa in ragione della contestata e ritenuta recidiva qualificata per entrambi i ricorrenti; il terzo motivo formula analogamente in maniera assertiva ed aspecifica rilievi sull'attendibilità della p.o., sganciati dal tessuto argomentativo della sentenza impugnata; -precluso in quanto non devoluto in appello è anche il quarto motivo in punto di qualificazione della recidiva, formulato peraltro in termini del tutto avulsi dalla specificità del caso a giudizio; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 36826/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris