CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22368/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per travisamento dei fatti ed erronea valutazione delle prove dichiarative, è indeducibile poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata; che non sussistono i dedotti vizi, posto che la Corte territoriale ha correttamente valorizzato la prova dichiarativa della p.o., nonché adeguatamente motivato sul corposo compendio probatorio a carico dell'imputato, specie per quel che concerne la materialità del fatto di reato e l'elemento psicologico dello stesso (si vedano, in particolare, pagg. 11 — 13 della sentenza impugnata); che deve ritenersi ininfluente la depenalizzazione, successiva al fatto contestato, del reato presupposto, in quanto, in tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'avvenuta abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario, non assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 cod.pen. e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano (fattispecie — invero ritagliata anche sul caso all'odierno esame - in tema di ricettazione di un assegno proveniente da un carnet denunciato smarrito, nella quale la S.C. ha evidenziato l'irrilevanza dell'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 627 cod.pen. per effetto del D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, Sez. 2, n. 20772 del 04/02/2016, Scalise, Rv. 267034; Sez. 3, n. 30591 del 0306/2014, Seck, Rv. 259957; Sez. 2, n. 36281 del 04/07/2003, Paperini, Rv. 228412); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/