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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35266/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che deducono rispettivamente il vizio di violazione di legge, con riferimento agli artt. 1854, 1298 cod. civ., nonché il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla sussistenza del consenso della persona offesa all'utilizzo dei beni oggetto del reato di cui all'art. 646 cod. pen., sono indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che gli stessi motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata relativamente alla prova delle condotte appropriative aventi ad oggetto le somme di denaro, peraltro ammesse dalla stessa imputata che aveva dichiarato che le somme sul conto corrente cointestato appartenevano solo all'ex coniuge, operando in modo anomalo dopo la lite definitiva con il marito, a dimostrazione del dolo del reato); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 23 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che deducono rispettivamente il vizio di violazione di legge, con riferimento agli artt. 1854, 1298 cod. civ., nonché il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla sussistenza del consenso della persona offesa all'utilizzo dei beni oggetto del reato di cui all'art. 646 cod. pen., sono indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che gli stessi motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata relativamente alla prova delle condotte appropriative aventi ad oggetto le somme di denaro, peraltro ammesse dalla stessa imputata che aveva dichiarato che le somme sul conto corrente cointestato appartenevano solo all'ex coniuge, operando in modo anomalo dopo la lite definitiva con il marito, a dimostrazione del dolo del reato); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 23 settemb
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