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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 48859/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della Cotte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentiti il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Seconda sezione di questa Corte ha rettificato ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. la sentenza emessa in data 11 luglio 2018 dalla Corte di appello di Napoli nel senso che la pena applicata al Montagna è sostituita con la pena di anni 12 e mesi 6 di reclusione ed euro 6 mila di multa, rigettando il ricorso nel resto.

Il ricorrente denuncia l'errore commesso dalla Corte di appello in relazione all'aumento di pena ai sensi art. 63, comma 4, cod. proc. pen. relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152/91 conv. in I. n. 203/91- ora art. 416 bis.1 cod. pen.-, concorrente con l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 629 cod. pen.

Deduce di aver contestato nei motivi di ricorso l'aumento illegale operato dal giudice di secondo grado nella misura della metà della pena base anziché di un terzo previsto dalla norma indicata, ma tale violazione non è stata rilevata da questa Corte, che, invece, ha ritenuto valorizzata in fatto dai giudici di merito sia l'aggravante del metodo che dell'agevolazione mafiosa, stante la ritenuta possibilità di concorso tra le circostanze di cui all'art. 7 d.l. n. 152/91 e le aggravanti dei delitti di estorsione.

Sostiene che non si tratta di un errore di calcolo, emendabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., ma di un errore di fatto, frutto di erronea lettura degli atti processuali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile con il ricorso straordinario nonché manifestamente infondato.

Premesso che dalla sentenza impugnata risulta che il ricorrente contestava l'erronea applicazione dell'art. 63, comma 4, cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine all'ulteriore aumento di un terzo, applicato ai sensi di detta norma (pag. 10 sentenza), dalla stessa formulazione del motivo di ricorso risulta dedotto un errore di diritto - peraltro, non formulato in detti termini nel precedente ricorso per quanto è dato evincere dalla sentenza impugnata- e non di fatto, specie a fronte della precisazione dello stesso ricorrente, che esclude trattarsi di un mero errore di calcolo e denuncia un errore valutativo sulla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 7 dl. 152/91.

E' noto che in presenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale deve applicarsi il criterio moderatore di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., che impedisce il cumulo materiale tra circostanze ad effetto speciale concorrenti e prevede che si applichi solo la pena stabilita per quella più grave, aumentata fino ad un terzo, e che opera anche in caso di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e ad effetto speciale (Sez. 2, n. 6558 del 08/10/2020, dep. 2021, Ciotola, Rv. 280656).

Sul punto la sentenza impugnata dà conto sia in via generale per tutti i ricorrenti (2.7 e 2.7.1) che nell'esame della posizione del ricorrente (punto

3.2.4.2. pag. 34) della compresenza dell'aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa, giustificativa dell'aumento discrezionale di un terzo ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. proc. pen., stante la possibilità di concorso tra dette aggravanti e quelle dei delitti di estorsione.

In tal modo nella sentenza impugnata si dà atto dell'infondatezza della mancanza di motivazione denunciata nel ricorso, invece, resa per giustificare l'uso del potere discrezionale in ordine all'aumento facoltativo di un terzo previsto dalla norma citata.

Se ne ricava che non era stata eccepita in precedenza l'applicazione dell'aumento in violazione di legge, sicché l'eccezione risulta formulata solo con l'attuale ricorso, ma, come già detto, il motivo non è deducibile con detto rimedio straordinario, trattandosi di errore di diritto e non di fatto.

Alla luce del principio di diritto secondo il quale non sussiste l'errore di fatto, unico rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. (che costituisce impugnazione straordinaria e come tale è fondata su un contesto di eccezione, insuscettibile di interpretazione estensiva), ogniqualvolta il rilievo proposto comporti una decisione con contenuto valutativo, va ribadito che qualora, come nel caso di specie, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della Cotte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentiti il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Seconda sezione di questa Corte ha rettificato ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. la sentenza emessa in data 11 luglio 2018 dalla Corte di appello di Napoli nel senso che la pena applicata al Montagna è sostituita con la pena di anni 12 e mesi 6 di reclusione ed euro 6 mila di multa, rigettando il ricorso nel resto. Il ricorrente denuncia l'errore commesso dalla Corte di appello in relazione all'aumento di pena ai sensi art. 63, comma 4, cod. proc. pen. relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152/91 conv. in I. n. 203/91- ora art. 416 bis.1 cod. pen.-, concorrente con l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 629 cod. pen. Deduce di aver contestato nei motivi di ricorso l'aumento illegale operato dal giudice di secondo grado nella misura della metà della pena base anziché di un terzo previsto dalla norma indicata, ma tale violazione non è stata rilevata da questa Corte, che, invece, ha ritenuto valorizzata in fatto dai giudici di merito sia l'aggravante del metodo che dell'agevolazione mafiosa, stante la ritenuta possibilità di concorso tra le circostanze di cui all'art. 7 d.l. n. 152/91 e le aggravanti dei delitti di estorsione. Sostiene che non si tratta di un errore di calcolo, emendabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., ma di un errore di fatto, frutto di erronea lettura degli atti processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile con il ricorso straordinario nonché manifestamente infondato. Premesso che dalla sentenza impugnata risulta che il ricorrente contestava l'erronea applicazione dell'art. 63, comma 4, cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine all'ulteriore aumento di un terzo, applicato ai sensi di detta norma (pag. 10 sentenza), dalla stessa formulazione del motivo di ricorso risulta dedotto un errore di diritto - peraltro, non formulato in detti termini nel precedente ricorso per quanto è dato evincere dalla sentenza impugnata- e non di fatto, specie a fronte della precisazione dello stesso ricorrente, che esclude trattarsi di un mero errore di calcolo e denuncia un errore valutativo sulla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 7 dl. 152/91. E' noto che in presenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale deve applicarsi il criterio moderatore di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., che impedisce il cumulo materiale tra circostanze ad effetto speciale concorrenti e prevede che si applichi solo la pena stabilita per quella più grave, aumentata fino ad un terzo, e che opera anche in caso di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e ad effetto speciale (Sez. 2, n. 6558 del 08/10/2020, dep. 2021, Ciotola, Rv. 280656). Sul punto la sentenza impugnata dà conto sia in via generale per tutti i ricorrenti (2.7 e 2.7.1) che nell'esame della posizione del ricorrente (punto 3.2.4.2. pag. 34) della compresenza dell'aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa, giustificativa dell'aumento discrezionale di un terzo ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. proc. pen., stante la possibilità di concorso tra dette aggravanti e quelle dei delitti di estorsione. In tal modo nella sentenza impugnata si dà atto dell'infondatezza della mancanza di motivazione denunciata nel ricorso, invece, resa per giustificare l'uso del potere discrezionale in ordine all'aumento facoltativo di un terzo previsto dalla norma citata. Se ne ricava che non era stata eccepita in precedenza l'applicazione dell'aumento in violazione di legge, sicché l'eccezione risulta formulata solo con l'attuale ricorso, ma, come già detto, il motivo non è deducibile con detto rimedio straordinario, trattandosi di errore di diritto e non di fatto. Alla luce del principio di diritto secondo il quale non sussiste l'errore di fatto, unico rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. (che costituisce impugnazione straordinaria e come tale è fondata su un contesto di eccezione, insuscettibile di interpretazione estensiva), ogniqualvolta il rilievo proposto comporti una decisione con contenuto valutativo, va ribadito che qualora, come nel caso di specie, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi
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