CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19186/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine all'art. 124 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di improcedibilità per la tardività della querela, oltre che manifestamente infondato, risulta riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti (pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza, ove si è specificato come la compagnia assicurativa avesse avuto piena contezza della frode solo all'esito della relazione ispettiva, rispetto al cui ricevimento la querela risulta tempestivamente proposta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 026 wrr 111,..ìi 1