Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16946/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19073/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 281, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona de l legale rappresentantepro tempore, d omiciliat a in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difes a ope legis ; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, n. 184/01/2020, depositata in data 28 dicembre2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 ma ggio 2025dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Appello incidentale -Art. 54 d.lgs. n. 546/1992 -Modalità di proposizione -[OSCURATO:PERSONA] che:

1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava, dinanzi alla Commissione t ributaria p rovinciale di Potenza , l a cartell a di pagamenton. 06820180029138722000 , relativa a spese di giu sti zi a per l’anno 2011 (per Euro 3.095,88) ; d educeva la nullità della notifica perché eseguita a mezzo pec mediante estensione .pdf e non p7m e l’inesistenza del ruolo per difetto di sottoscrizione.Nel merito, deduceva l’inesistenza della pretesa giuridica per non aver partecipato ad alcun giudizio dinanzi alla CTP di Milano.

L’Ufficio si costituiva contestando gli avversi assunti ed insistendosul la regolarità della notifica, specificando che, anche in caso contrario, l’eccepita irritualità della notifica della cartella sarebbe stata sanata, a norma dell’art. 156 cod. proc. civ., dal raggiungimento del suo scopo, postulato dalla circostanza che la contribuente aveva avuto conoscenza dell’atto.

La CTP di Potenzaaccoglieva il ricorso, annullando la cartella di pagamento, e condannava l’Ufficio al pagamento delle spese. 2.La società contribuente interponeva gravame chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza in relazione alla liquidazione delle spesedi giudizio.

Deduceva la violazione del principio di soccombenza processuale, avendo la CTP liquidato le spese senza tener conto della disciplina vigente in materia di tariffe professionali nella determinazione degli onorari.

Avverso la medesima sentenza proponeva autonomo appello l’[OSCURATO:PERSONA], deducendo l’omesso rilievo della carenza di legittimazione in capo all’Agente della Riscossione, che, in qualità di mero esecutore dell’attività, non era in possesso degli elementi necessari a provare la sussistenza del credito.

Riuniti i ricorsi, la CTR della Basilicata accoglieva l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA], previa qualificazione dello stesso come incidentale, in quanto proposto successivamente a quello della contribuente: dopo aver affermato l’ammissibilità del detto gravame, in quanto tempestivo (perché proposto nel termine di 6 mesi dal deposito della sentenza di prime cure), la CTRaccertava l’assolvimento – da parte dell’Ufficio –dell’onus probandi relativo all’esistenza di una regolare iscrizione del credito e del debitore al ruolo esattoriale, spettando in questo caso al contribuente l’onere di fornire la prova contraria.

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la societàcontribuente, affidandosi ad un unico motivo.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto con il quale ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20 ma ggio 2025.

Considerato che:

1. Con il primo ( ed unico ) strumento di impugnazione la ricorrentededuce l a « violazione e falsa applicazione degli artt. 54, comma 2, e 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c. p.c. » , per avere la CTR erroneamente ritenuto ammissibile l’appello proposto dall’Ufficio.

Deduce l’inammissibilità del detto appello, sul presupposto che lo stesso fosse tardivo, poiché presentato in violazione dei termini indicati dall’art. 54 d.lgs. 546/1992: precisamente, avendo la contribuente proposto (e notificato) il proprio gravame il 15/11/2019, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto proporre il proprio appello in sede di controdeduzioni, nel termine di 60 giorni previsto dal citato art. 54.

Di contro, l’Ufficio aveva notificato un autonomo atto di gravame solo il 23 marzo 2020, ben oltre lo spirare del detto termine.

Afferma, infatti, che il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta, in ricorso incidentale e va pertanto depositato entro sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. L’art. 54, comma 2, d.lgs. 546/1992 fissa le modalità di proposizione dell’appello incidentale, che deve essere presentato, a pena di inammissibilità, nell’atto di controdeduzioni di cui al comma primo, ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell’appello principale mediante deposito di detto atto nella cancelleria della CTR (oggi CGT-2).

Circa l’ammissibilità di un secondo gravame nelle forme dell’appello principale (ovvero mediante autonomo atto) questa Corte ha affermato che «nel processo tributario, la regola, posta dall'art. 54, comma secondo, del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, secondo la quale l'appello incidentale può essere proposto, "a pena d'inammissibilità", nell'atto di controdeduzioni, da depositare entro sessanta giorni dalla notifica dell'impugnazione principale, ha un'efficacia endoprocessuale - come l'analoga norma dettata in via generale dall'art. 343 cod. proc. civ. -, nel senso che dopo il deposito dell'atto di controdeduzioni -o della comparsa di risposta - non è più ammissibile la proposizione dell'impugnazione incidentale (salvo il caso previsto dal secondo comma dell'art. 343): ciò tuttavia non comporta, purché sia rispettato il termine prescritto per l'impugnazione incidentale, l'inammissibilità dell'appello erroneamente proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporlo solo incidentalmente» (Cass. 19/05/2006, n. 11809; conf.

Cass.04/04/2008, n. 8785).

Questa Corte ammette, sulla falsariga di quanto avviene nel processo civile, che l’appellato proponga gravame incidentale mediante notifica e deposito di un autonomo atto (in luogo del –solo –deposito di controdeduzioni) purché ciò avvenga nel rispetto d el termine di 60 giorni dalla notifica dell’appello principale e la parte si prodighi, poi, per ottenere la riunione del processo autonomo dalla stessa instaurato con quello relativo all’appello principale avverso la medesima sentenza ex art. 335 cod. proc. civ. (Cass. 02/11/2001, n. 13578; Cass. 03/03/2017, n. 5416).

Come osservato dalla dottrina, il gravame proposto nelle forme dell’appello principale, nonostante sia stata esperito successivamente alla proposizione di altro gravame principale, è valido, pur in presenza di una chiara violazione dell’art. 54, comma 2, cit., e si converte in appello incidentale, purché proposto nel rispetto del termine previsto nella citata norma, per il principio della sanatoria dell’atto nullo per il raggiungimento del suo scopo di cui all’art. 156 cod. proc. civ.. 1.3.Nella specie la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati, avendo valutato la tempestività del gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] (nelle forme dell’appello principale, successivamente all’appello proposto dalla contribuente) alla luce del combinato disposto degli artt. 327 cod. proc. civ. e 38 d.lgs. 546/1992, ossia considerando il termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.

Di contro, detta valutazione va condotta secondo la disciplina specifica dettata dall’art. 54 d.lgs. 546/1992 e, poiché il gravame proposto dalla contribuente risulta notificato il 15.11.2019 (a mezzo pec), l’appello incidentale poteva essere proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] (in via autonoma, come avvenuto, o mediante deposito di atto di controdeduzioni) entro il 14.1.2020, ovvero 60 giorni dalla notifica del primo appello.

Ne segue la tardività dell’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] solo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a mezzo pec.

2. Il ricorso va, quindi, accolto, l’appello incidentale proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile e la sentenza cassata con rinvio, dovendo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, esaminare l’appello principale (sulle spese) proposto dalla contribuente, rimasto assorbito dall’accoglimento di quello incidentale (come sostanzialmente rilevato dalla CTR in motivazione ) ; il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, dichiara inammissibile l’appello incidentale proposto dall’[OSCURATO:PERSONA],cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, perché, in diversa composizione, proceda all’esame dell’appe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19073/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 281, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona de l legale rappresentantepro tempore, d omiciliat a in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difes a ope legis ; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, n. 184/01/2020, depositata in data 28 dicembre2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 ma ggio 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Appello incidentale -Art. 54 d.lgs. n. 546/1992 -Modalità di proposizione -[OSCURATO:PERSONA] che: 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava, dinanzi alla Commissione t ributaria p rovinciale di Potenza , l a cartell a di pagamenton. 06820180029138722000 , relativa a spese di giu sti zi a per l’anno 2011 (per Euro 3.095,88) ; d educeva la nullità della notifica perché eseguita a mezzo pec mediante estensione .pdf e non p7m e l’inesistenza del ruolo per difetto di sottoscrizione.Nel merito, deduceva l’inesistenza della pretesa giuridica per non aver partecipato ad alcun giudizio dinanzi alla CTP di Milano. L’Ufficio si costituiva contestando gli avversi assunti ed insistendosul la regolarità della notifica, specificando che, anche in caso contrario, l’eccepita irritualità della notifica della cartella sarebbe stata sanata, a norma dell’art. 156 cod. proc. civ., dal raggiungimento del suo scopo, postulato dalla circostanza che la contribuente aveva avuto conoscenza dell’atto. La CTP di Potenzaaccoglieva il ricorso, annullando la cartella di pagamento, e condannava l’Ufficio al pagamento delle spese. 2.La società contribuente interponeva gravame chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza in relazione alla liquidazione delle spesedi giudizio. Deduceva la violazione del principio di soccombenza processuale, avendo la CTP liquidato le spese senza tener conto della disciplina vigente in materia di tariffe professionali nella determinazione degli onorari. Avverso la medesima sentenza proponeva autonomo appello l’[OSCURATO:PERSONA], deducendo l’omesso rilievo della carenza di legittimazione in capo all’Agente della Riscossione, che, in qualità di mero esecutore dell’attività, non era in possesso degli elementi necessari a provare la sussistenza del credito. Riuniti i ricorsi, la CTR della Basilicata accoglieva l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA], previa qualificazione dello stesso come incidentale, in quanto proposto successivamente a quello della contribuente: dopo aver affermato l’ammissibilità del detto gravame, in quanto tempestivo (perché proposto nel termine di 6 mesi dal deposito della sentenza di prime cure), la CTRaccertava l’assolvimento – da parte dell’Ufficio –dell’onus probandi relativo all’esistenza di una regolare iscrizione del credito e del debitore al ruolo esattoriale, spettando in questo caso al contribuente l’onere di fornire la prova contraria. 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la societàcontribuente, affidandosi ad un unico motivo. L’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto con il quale ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza di discussione. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20 ma ggio 2025. Considerato che: 1. Con il primo ( ed unico ) strumento di impugnazione la ricorrentededuce l a « violazione e falsa applicazione degli artt. 54, comma 2, e 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c. p.c. » , per avere la CTR erroneamente ritenuto ammissibile l’appello proposto dall’Ufficio. Deduce l’inammissibilità del detto appello, sul presupposto che lo stesso fosse tardivo, poiché presentato in violazione dei termini indicati dall’art. 54 d.lgs. 546/1992: precisamente, avendo la contribuente proposto (e notificato) il proprio gravame il 15/11/2019, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto proporre il proprio appello in sede di controdeduzioni, nel termine di 60 giorni previsto dal citato art. 54. Di contro, l’Ufficio aveva notificato un autonomo atto di gravame solo il 23 marzo 2020, ben oltre lo spirare del detto termine. Afferma, infatti, che il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta, in ricorso incidentale e va pertanto depositato entro sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. L’art. 54, comma 2, d.lgs. 546/1992 fissa le modalità di proposizione dell’appello incidentale, che deve essere presentato, a pena di inammissibilità, nell’atto di controdeduzioni di cui al comma primo, ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell’appello principale mediante deposito di detto atto nella cancelleria della CTR (oggi CGT-2). Circa l’ammissibilità di un secondo gravame nelle forme dell’appello principale (ovvero mediante autonomo atto) questa Corte ha affermato che «nel processo tributario, la regola, posta dall'art. 54, comma secondo, del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, secondo la quale l'appello incidentale può essere proposto, "a pena d'inammissibilità", nell'atto di controdeduzioni, da depositare entro sessanta giorni dalla notifica dell'impugnazione principale, ha un'efficacia endoprocessuale - come l'analoga norma dettata in via generale dall'art. 343 cod. proc. civ. -, nel senso che dopo il deposito dell'atto di controdeduzioni -o della comparsa di risposta - non è più ammissibile la proposizione dell'impugnazione incidentale (salvo il caso previsto dal secondo comma dell'art. 343): ciò tuttavia non comporta, purché sia rispettato il termine prescritto per l'impugnazione incidentale, l'inammissibilità dell'appello erroneamente proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporlo solo incidentalmente» (Cass. 19/05/2006, n. 11809; conf. Cass.04/04/2008, n. 8785). Questa Corte ammette, sulla falsariga di quanto avviene nel processo civile, che l’appellato proponga gravame incidentale mediante notifica e deposito di un autonomo atto (in luogo del –solo –deposito di controdeduzioni) purché ciò avvenga nel rispetto d el termine di 60 giorni dalla notifica dell’appello principale e la parte si prodighi, poi, per ottenere la riunione del processo autonomo dalla stessa instaurato con quello relativo all’appello principale avverso la medesima sentenza ex art. 335 cod. proc. civ. (Cass. 02/11/2001, n. 13578; Cass. 03/03/2017, n. 5416). Come osservato dalla dottrina, il gravame proposto nelle forme dell’appello principale, nonostante sia stata esperito successivamente alla proposizione di altro gravame principale, è valido, pur in presenza di una chiara violazione dell’art. 54, comma 2, cit., e si converte in appello incidentale, purché proposto nel rispetto del termine previsto nella citata norma, per il principio della sanatoria dell’atto nullo per il raggiungimento del suo scopo di cui all’art. 156 cod. proc. civ.. 1.3.Nella specie la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati, avendo valutato la tempestività del gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] (nelle forme dell’appello principale, successivamente all’appello proposto dalla contribuente) alla luce del combinato disposto degli artt. 327 cod. proc. civ. e 38 d.lgs. 546/1992, ossia considerando il termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. Di contro, detta valutazione va condotta secondo la disciplina specifica dettata dall’art. 54 d.lgs. 546/1992 e, poiché il gravame proposto dalla contribuente risulta notificato il 15.11.2019 (a mezzo pec), l’appello incidentale poteva essere proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] (in via autonoma, come avvenuto, o mediante deposito di atto di controdeduzioni) entro il 14.1.2020, ovvero 60 giorni dalla notifica del primo appello. Ne segue la tardività dell’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] solo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a mezzo pec. 2. Il ricorso va, quindi, accolto, l’appello incidentale proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile e la sentenza cassata con rinvio, dovendo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, esaminare l’appello principale (sulle spese) proposto dalla contribuente, rimasto assorbito dall’accoglimento di quello incidentale (come sostanzialmente rilevato dalla CTR in motivazione ) ; il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, dichiara inammissibile l’appello incidentale proposto dall’[OSCURATO:PERSONA],cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, perché, in diversa composizione, proceda all’esame dell’appe