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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15433/2026

Testo disponibile della fonte

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propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controP.f. [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 13842/2023Numero sezionale 284/2026Numero di raccolta generale 15433/2026Data pubblicazione 20/05/2026-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1276/2023depositata il 18/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia trae origine dall’azione revocatoria ordinaria propostada [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e GianCarlo Bianchi, avente ad oggetto la compravendita di un immobile sito inMilano, stipulata il 17 marzo 2014, con la quale [OSCURATO:PERSONA] alienava aBianchi il bene per il prezzo di euro 1.300.000,00.[OSCURATO:PERSONA] era socio di maggioranza e amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. e di società del relativo gruppo; a seguito del fallimentodella Fisar, dichiarato nel 2015, il curatore, riscontrata una grave attivitàdi mala gestio posta in essere dall’amministratore nel periodo 2013-2014,veniva autorizzato all’esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall., successivamente ceduta, nell’ambito del concordato fallimentare, aP.[OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito risarcitorio.Ritenendo che l’atto di alienazione immobiliare fosse idoneo a pregiudicarele ragioni creditorie nascenti dall’azione di responsabilità e che il terzoacquirente fosse consapevole dello stato di dissesto del disponente, [OSCURATO:SOCIETA]. agiva in giudizio per la declaratoria di inefficaciadell’atto ex art. 2901 c.c.Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 123/2021, accoglieva la domandarevocatoria, dichiarando inefficace l’atto di compravendita nei confrontiNumero registro generale 13842/2023Numero sezionale 284/2026Numero di raccolta generale 15433/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell’attrice e condannando i convenuti, in solido, alla rifusione delle spesedi lite.2.

Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA],deducendo, tra l’altro, il difetto di legittimazione attiva di P.F.

InvestmentsS.r.l., l’inesistenza o posteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo, lamancanza dell’eventus damni e dell’elemento soggettivo richiesto dall’art.2901 c.c.2.1.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1276/2023, rigettavaintegralmente il gravame, confermando la decisione di primo grado.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste concontroricorso, illustrato da memoria, [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 124, comma 4, l.fall., dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 81c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., censurando lasentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. la legittimazione all’esercizio dell’azione revocatoriaordinaria proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso Bianchi.Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello abbia erroneamente ritenutosufficiente, ai fini della legittimazione attiva della società, la cessionedell’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall., ritenendo che l’actiopauliana costituisse un mezzo “accessorio” di conservazione del credito,implicitamente compreso nella cessione stessa.Secondo il ricorrente, tale conclusione sarebbe in contrasto con l’art. 124,comma 4, l.fall., che esige – ai fini della cessione delle azioni di pertinenzadella massa – una specifica autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA], conespressa indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa.Numero registro generale 13842/2023Numero sezionale 284/2026Numero di raccolta generale 15433/2026Data pubblicazione 20/05/20265.

Ritenuto che il ricorso sottopone all’esame della Corte questioni didiritto che presentano profili di novità e/o di particolare rilevanzasistematica, la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza.In particolare, con il motivo il ricorrente solleva la questione dellalegittimazione all’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria da parte delsoggetto cessionario, nell’ambito di un concordato fallimentare, allorché ilGiudice Delegato abbia autorizzato esclusivamente la cessione dell’azionedi responsabilità ex art. 146 l.fall., senza espressa indicazione dellarevocatoria ordinaria né nella proposta di concordato né nelprovvedimento autorizzativo.

Viene così posta la questione se l’actiopauliana possa ritenersi implicitamente compresa nella cessionedell’azione di responsabilità, quale mezzo accessorio di conservazione delcredito, ovvero se, ai sensi dell’art. 124, comma 4, l.fall., sia necessariauna specifica autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA], con analitica indicazionedell’oggetto e del fondamento della pretesa, anche con riferimentoall’azione revocatoria ordinaria.Il motivo pone, altresì, il problema dell’estensione e dei limiti della nozionedi “azioni di pertinenza della massa” a seguito della riforma del 2005, edella riconducibilità dell’azione revocatoria ordinaria – prevista dall’art. 66l.fall. e di natura derivativa rispetto a quella civilistica – tra le azionicedibili in sede di concordato senza espressa menzione, nonché dellacompatibilità di tale interpretazione con la ratio dell’art. 124 l.fall., direttaa garantire ai creditori una completa informazione preventiva sulle azionisuscettibili di essere esercitate, al fine di consentire un voto consapevolesulla convenienza della proposta concordataria.6.

Attesa la rilevanza delle questioni prospettate, la trattazione del ricorsova rimessa alla pubblica udienza, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la relativa trattazione inpubblica udienza.Numero registro generale 13842/2023Numero sezionale 284/2026Numero di raccolta generale 15433/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 23 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controP.f. [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 13842/2023Numero sezionale 284/2026Numero di raccolta generale 15433/2026Data pubblicazione 20/05/2026-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1276/2023depositata il 18/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’azione revocatoria ordinaria propostada [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e GianCarlo Bianchi, avente ad oggetto la compravendita di un immobile sito inMilano, stipulata il 17 marzo 2014, con la quale [OSCURATO:PERSONA] alienava aBianchi il bene per il prezzo di euro 1.300.000,00.[OSCURATO:PERSONA] era socio di maggioranza e amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. e di società del relativo gruppo; a seguito del fallimentodella Fisar, dichiarato nel 2015, il curatore, riscontrata una grave attivitàdi mala gestio posta in essere dall’amministratore nel periodo 2013-2014,veniva autorizzato all’esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall., successivamente ceduta, nell’ambito del concordato fallimentare, aP.[OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito risarcitorio.Ritenendo che l’atto di alienazione immobiliare fosse idoneo a pregiudicarele ragioni creditorie nascenti dall’azione di responsabilità e che il terzoacquirente fosse consapevole dello stato di dissesto del disponente, [OSCURATO:SOCIETA]. agiva in giudizio per la declaratoria di inefficaciadell’atto ex art. 2901 c.c.Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 123/2021, accoglieva la domandarevocatoria, dichiarando inefficace l’atto di compravendita nei confrontiNumero registro generale 13842/2023Numero sezionale 284/2026Numero di raccolta generale 15433/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell’attrice e condannando i convenuti, in solido, alla rifusione delle spesedi lite.2. Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA],deducendo, tra l’altro, il difetto di legittimazione attiva di P.F. InvestmentsS.r.l., l’inesistenza o posteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo, lamancanza dell’eventus damni e dell’elemento soggettivo richiesto dall’art.2901 c.c.2.1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1276/2023, rigettavaintegralmente il gravame, confermando la decisione di primo grado.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Resiste concontroricorso, illustrato da memoria, [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 124, comma 4, l.fall., dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 81c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., censurando lasentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. la legittimazione all’esercizio dell’azione revocatoriaordinaria proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso Bianchi.Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello abbia erroneamente ritenutosufficiente, ai fini della legittimazione attiva della società, la cessionedell’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall., ritenendo che l’actiopauliana costituisse un mezzo “accessorio” di conservazione del credito,implicitamente compreso nella cessione stessa.Secondo il ricorrente, tale conclusione sarebbe in contrasto con l’art. 124,comma 4, l.fall., che esige – ai fini della cessione delle azioni di pertinenzadella massa – una specifica autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA], conespressa indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa.Numero registro generale 13842/2023Numero sezionale 284/2026Numero di raccolta generale 15433/2026Data pubblicazione 20/05/20265. Ritenuto che il ricorso sottopone all’esame della Corte questioni didiritto che presentano profili di novità e/o di particolare rilevanzasistematica, la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza.In particolare, con il motivo il ricorrente solleva la questione dellalegittimazione all’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria da parte delsoggetto cessionario, nell’ambito di un concordato fallimentare, allorché ilGiudice Delegato abbia autorizzato esclusivamente la cessione dell’azionedi responsabilità ex art. 146 l.fall., senza espressa indicazione dellarevocatoria ordinaria né nella proposta di concordato né nelprovvedimento autorizzativo. Viene così posta la questione se l’actiopauliana possa ritenersi implicitamente compresa nella cessionedell’azione di responsabilità, quale mezzo accessorio di conservazione delcredito, ovvero se, ai sensi dell’art. 124, comma 4, l.fall., sia necessariauna specifica autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA], con analitica indicazionedell’oggetto e del fondamento della pretesa, anche con riferimentoall’azione revocatoria ordinaria.Il motivo pone, altresì, il problema dell’estensione e dei limiti della nozionedi “azioni di pertinenza della massa” a seguito della riforma del 2005, edella riconducibilità dell’azione revocatoria ordinaria – prevista dall’art. 66l.fall. e di natura derivativa rispetto a quella civilistica – tra le azionicedibili in sede di concordato senza espressa menzione, nonché dellacompatibilità di tale interpretazione con la ratio dell’art. 124 l.fall., direttaa garantire ai creditori una completa informazione preventiva sulle azionisuscettibili di essere esercitate, al fine di consentire un voto consapevolesulla convenienza della proposta concordataria.6. Attesa la rilevanza delle questioni prospettate, la trattazione del ricorsova rimessa alla pubblica udienza, con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la relativa trattazione inpubblica udienza.Numero registro generale 13842/2023Numero sezionale 284/2026Numero di raccolta generale 15433/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 23 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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