CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25140/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO(dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Torino ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; Considerato che la doglianza proposta, che prospetta l'ipotesi di falso innocuo ex art. 49 cod. pen., esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromìla in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/05