CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 39963/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Campobasso, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. «cod. strada»). 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputata, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Con il primo motivo si deducono la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte avrebbe riconosciuto lo stato di forte stress psicofisico nel quale versava l'imputata, al momento della richiesta di sottoposizione all'accertamento alcolimetrico, per poi qualificare la sua condotta come denotante particolare astuzia e discernimento nonché tenuta da soggetto ben conscio di essere ubriaco. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., per averne il giudice di merito escluso l'operatività nella specie nonostante l'assenza di contestazione di violazioni al codice della strada da parte delle forze dell'ordine intervenute. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il primo motivo la ricorrente non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza impugnata che ha argomentato il consapevole rifiuto dell'imputata rispetto all'accertamento alcolimetrico anche in ragione del di lei consento all'esecuzione degli accertamenti tossicologici 3. In merito alla seconda doglianza va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590, in senso conforme, ex plurimis, tra le più recenti, Sez. 4, n. 32454 del 06/07/2022, Mescalchin, in motivazione). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10482 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (comma primo), essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi con motivazione esente dai vizi prospettati, con la quale, peraltro, non si confronta la ricorrente. La Corte territoriale, invero, consapevole dell'astratta compatibilità dell'istituto con la fattispecie in contestazione (ex plurimis, Sez. u, n.13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, Rv. 266595), accertata la situazione pericolosa e dunque l'offesa, ha apprezzato in concreto, alla stregua della manifestazione del reato ed al solo fine della valutazione della gravità dell'illecito, lo sfondo fattuale in cui la condotta si è iscritta e, di conseguenza, l'effettivo impatto pregiudizievole per il bene tutelato. Il riferimento, in particolare, è stato alla perdita di controllo del veicolo con conseguente invasione dell'opposta corsia per poi arrestare la propria corsa dopo aver oltrepassato un marciapiede, rotto una inferriata ed essere precipitata in una scarpata all'esito di un salto di circa tre metri. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci il 21 settembre 2022 Il liere esten