CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 21055/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 21621-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; - resistente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D’OPAGLIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimat i - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 1004/2022, depositata l’11 febbraio2022. Rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 31maggio 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, perché il Ministero intimato ha depositato un mero atto di costituzione, con riservadi prendere specifica posizione sui motivi di ricorso ele argomentazioni di controparte, senza proporre un vero e proprio controricorso; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma,