CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28260/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in relazione al primo, terzo e quarto motivo, con declaratoria di inammissibilità nel resto. Sono state trasmesse, altresì, conclusioni scritte e note di replica nell'interesse del Volpe. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17 ottobre 2022 la Corte d'appello di L'Aquila, per quanto ancora rileva, ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione di beni ammortizzabili contestatogli, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 14 marzo 2019 e, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 219,, terzo comma, I. fall., ha rideterminato la pena inflitta. La Corte territoriale ha ridotto, altresì, la durata delle pene accessorie fallimentari. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale, nell'accedere alla determinazione del valore dei beni ammortizzabili recepita dal consulente tecnico di parte, trascurato di considerare che quest'ultimo, oltre a rideterminare il valore dei beni strumentali oggetto dell'indagine in euro 169,81, aveva, altresì, chiarito che, comunque, dal valore dei beni stessi avrebbero dovuto essere esclusi i cespiti indicati nella categoria "stigliatura" al codice 1 e 2 e che il sistema di illuminazione non rappresentava, per sua natura, un bene strumentale appartenente a siffatta categoria. Il valore dei beni era, pertanto, pari a O euro. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata risposta alle deduzioni dell'appellante quanto alla sorte dei beni (quelli presenti nei locali di Avezzano erano stati ritirati dalla TIM, a seguito della risoluzione del contratto di franchising, mentre quelli dell'ex punto vendita di Celano era custoditi presso l'abitazione del Volpe) e quanto al mancato rilievo dell'assenza di una sottrazione penalmente rilevante alla luce del valore irrisorio dei beni. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, trattandosi di profilo sul quale la Corte territoriale aveva omesso di motivare. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali per avere la Corte territoriale omesso di argomentare in ordine all'invocata c:oncessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in relazione al primo, terzo e quarto motivo, con declaratoria di inammissibilità nel resto. Sono state trasmesse, altresì, conclusioni scritte e note di replica nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] in diritto 1. I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati. Premesso che, in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa, deve prendersi atto che, secondo la Corte territoriale, il valore dei beni non rinvenuti ammontava ad euro 160 circa, si osserva che la sentenza impugnata, oltre a non illustrare le ragioni per le quali non ha condiviso in toto la ricostruzione di parte, giungendo alla conclusione dell'assenza di qualunque valore dei beni (ciò che probabilmente avrebbe dovuto indurre ad ulteriori riflessioni sul criterio valutativo applicato), neppure ha preso posizione sul fatto che alcuni dei beni stessi sarebbero stati ritirati dalla Tim, a seguito della risoluzione del contratto di franchising, né ha affrontato il tema dei beni custoditi presso l'abitazione del Volpe. D'altra parte, l'assenza di analisi critica della vicenda ha condotto a trascurare anche il profilo di censura legato alla criticata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Infatti, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza'', rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). 2. L'accoglimento dei primi tre motivi di ricorso comporta l'assorbimento del quarto motivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudi