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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37333/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 010ZDPF) nato 1113/02/1984 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che, disapplicando la recidiva e conseguentemente diminuendo il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente rifomato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge e l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per la fattispecie di cui al secondo comma del delitto ascritto in luogo di quella meno grave di cui al primo comma, è manifestamente infondato in quanto, secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. proc. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di una carta d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 set

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 010ZDPF) nato 1113/02/1984 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che, disapplicando la recidiva e conseguentemente diminuendo il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente rifomato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge e l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per la fattispecie di cui al secondo comma del delitto ascritto in luogo di quella meno grave di cui al primo comma, è manifestamente infondato in quanto, secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. proc. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di una carta d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 set
Sentenza Cassazione n. 37333/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris