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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12472/2026

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[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale il Gup del Tribunale di Genova ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, deducendo il vizio di 'motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, determinato senza adeguata motivazione in relazione ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen. in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità.

Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Nel caso di specie il ricorrente lamenta, al di fuori dei casi consentiti, il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena proposta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e ratificata dal decidente.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del •13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.

M. Dichiara inammi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale il Gup del Tribunale di Genova ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, deducendo il vizio di 'motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, determinato senza adeguata motivazione in relazione ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen. in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Nel caso di specie il ricorrente lamenta, al di fuori dei casi consentiti, il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena proposta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e ratificata dal decidente. 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del •13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q. M. Dichiara inammi P.Q.M
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