CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 41373/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/3/2020 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 marzo 2020 la Corte d'appello di Roma, giudicando a seguito del rinvio disposto da questa Corte con la sentenza n. 38625 del 2019, limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza del 21 settembre 2017 del Tribunale di Viterbo, resa a seguito di giudizio abbreviato, riducendo a quattro anni di reclusione e 18.000,00 euro di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (detenzione a fine di spaccio di 173 grammi di cocaina). 2. Anche avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con un primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, con riferimento al riconoscimento della recidiva reiterata, in quanto l'ultima condanna per reati in materia di stupefacenti risaliva all'anno 2012, cosicché l'ultimo reato, commesso nel 2017, non poteva essere considerato sintomo di particolare riprovevolezza della condotta e di maggior pericolosità del ricorrente, anche in considerazione della eterogeneità dei reati in relazione ai quali aveva riportato le altre condanne. Ha criticato anche l'affermazione della maggior riprovevolezza della condotta, fondata sul numero di dosi medie ricavabili dalla sostanza sequestrata, non essendo stato adeguatamente considerato che il ricorrente all'epoca dei fatti era un forte assuntore di sostanze stupefacenti e che quindi una parte della sostanza sequestratagli era destinata al suo consumo personale, nonché quella della esistenza di collegamenti dell'imputato medesimo con gruppi criminali, trattandosi di motivazione assertiva, non essendo stati indicati gli elementi di fatto dai quali era stata tratta la prova dell'esistenza di tali collegamenti. 2.2. Con un secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e l'errata applicazione degli artt. 69, comma 4, e 62 bis cod. pen., in quanto, esclusa la recidiva per le ragioni esposte con il primo motivo di ricorso, le circostanze attenuanti generiche, riconosciute per il buon comportamento processuale, avrebbero dovuto comportare una diminuzione di pena, essendo state considerate solamente equivalenti nel giudizio di bilanciamento con la recidiva, con la conseguente sussistenza dei presupposti per procedere a una rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 3. Il Procuratore generale nelle sue richieste scritte ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le doglianze formulate con il primo motivo, in ordine alla configurabilità della recidiva reiterata, che sarebbe stata applicata solamente tenendo conto delle precedenti condanne riportate dall'imputato, omettendo di considerare la sua condizione all'epoca della condotta di assuntore di sostanze stupefacenti, e sulla base di una errata e impropria considerazione dei suoi precedenti, oltre che di una motivazione assertiva in ordine ai collegamenti con la criminalità organizzata, sono inammissibili, sia perché sono volte a censurare una valutazione di merito dei giudici del rinvio, quanto all'apprezzamento della maggior pericolosità del ricorrente, che è stata giustificata in modo non manifestamente illogico e con motivazione sufficiente, non sindacabile sul piano valutativo e delle considerazioni di merito in sede di legittimità; sia perché sono manifestamente infondate, proprio alla luce della correttezza e della adeguatezza della motivazione sul punto. La Corte d'appello, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio a seguito del nuovo giudizio disposto da questa Corte in conseguenza del mutamento della disciplina relativa al trattamento sanzionatorio della detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ha ribadito l'applicabilità della recidiva, sottolineando sia le precedenti condanne riportate dall'imputato (sia per reati della stessa indole, sia per reati contro il patrimonio, sia per i reati di evasione, resistenza e porto abusivo di armi), traendone la prova della non occasionalità della realizzazione dell'ultimo reato; sia la gravità del fatto, desunta dal quantitativo di sostanza detenuta e dalla sua elevata purezza, indicativa di collegamenti con ambienti criminali di notevole spessore e della stabilità ed estensione della attività di spaccio: si tratta di motivazione pienamente idonea, essendo stati adeguatamente evidenziati gli indici dimostrativi della maggior pericolosità dell'imputato conseguente alla commissione dell'ultimo reato, sia per la reiterazione di condotte illecite, del medesimo e di altro genere; sia per la particolare gravità di detto ultimo reato, desunta dal rilevante quantitativo di sostanza stupefacente e dal suo grado di purezza, indicativa della esistenza di fonti di approvvigionamento di tale sostanza in grado di fornirne rilevanti quantitativi di stupefacenti (si tratta di 173 grammi di cocaina pari a 880 dosi medie), circostanza che è stata desunta in modo logico, sulla base di un apprezzamento di tale dato ponderale fondato su massime di comune esperienza (qua(e quella relativa alla difficoltà, in assenza di collegamenti con ambienti criminali, di procurarsi rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti cosiddette pesanti), e anche della stabilità della attività di spaccio.Tali considerazioni, idonee a giustificare la valutazione di maggior pericolosità del ricorrente, essendo fondate su una adeguata analisi della personalità dell'imputato e della gravità del fatto, sono state censurate dal ricorrente esclusivamente sul piano delle valutazioni di merito, contestando il giudizio di maggior pericolosità specifica in considerazione della risalenza nel tempo della precedente condanna per stupefacenti (e cioè all'anno 2012) e anche la gravità della condotta, ma si tratta di censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto volte a conseguire una riconsiderazione degli elementi di fatto valutati nella prospettiva del giudizio di pericolosità ai fini del riconoscimento della recidiva, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che non è manifestamente illogica e dunque non è sindacabile sul piano del merito in questa sede, come invece ha fatto il ricorrente, con la conseguente inammissibilità della censura. 3. Le doglianze formulate con il secondo motivo, circa la mancata diminuzione della pena nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giudicate equivalenti alla recidiva reiterata, sono assorbite dalla rilevata inammissibilità del primo motivo, in quanto presuppongono espressamente l'esclusione della recidiva reiterata, che, invece, è stata correttamente applicata. 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non consentito e la manifesta infondatezza del primo motivo, nel quale rimane assorbito il secondo che da esso dipende. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell