CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21025/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Salerno, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato contemplato dall'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, con il quale deduce, letteralmente, la «nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 lett. b) ed e), c.p.p., in riferimento all'art. 129 c.p.p.». Il giudice d'appello, sempre per il ricorrente, avrebbe «eluso l'obbligo di pronunciare sentenza di assoluzione, esistendo agli atti la prova evidente che l'imputato non aveva commesso il fatto ascrittogli in rubrica». 3. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Invero, l'unica censura integra un «non motivo» in quanto, al di là della formulazione della rubrica evocante le lettere b) ed e) del citato art. 606 (ancorché relazionandole alla nullità della sentenza), non deduce l'assenza di motivazione o vizi motivazionali ovvero violazioni di legge o altre censure contemplate nel citato articolo, limitandosi solo a un generico riferimento alla mancata assoluzione dell'imputato peraltro del tutto svincolato da qualsivoglia riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e alle emergenze processuali (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche per il ricorso per cassazione). 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod, proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile