Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 ottobre 2025

Cassazione n. 26860/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: SOMMINISTRAZIONE Ud.04/07/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8327/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1614/2023 depositata il 03/03/2023.

Numero registro generale 8327/2023 Numero sezionale 3429/2025 Numero di raccolta generale 26860/2025 Data pubblicazione 06/10/2025 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1614 del 2023 della Corte di appello di Rona, articolando due motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che parte ricorrente, con istanza depositata il 6 giugno 2025, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta transazione con la controparte; in assenza di una domanda congiunta in tal senso o altre risultanze al riguardo, deve constatarsi l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso senza che ricorrano, quindi, i presupposti dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v.

Cass., Sez.

U., n. 19976 del 2024); le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 4/7/2025 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 8327/2023 Numero sezionale 3429/2025 Numero di raccolta generale 26860/2025 Data pubblicazione 06/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: SOMMINISTRAZIONE Ud.04/07/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8327/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1614/2023 depositata il 03/03/2023. Numero registro generale 8327/2023 Numero sezionale 3429/2025 Numero di raccolta generale 26860/2025 Data pubblicazione 06/10/2025 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1614 del 2023 della Corte di appello di Rona, articolando due motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che parte ricorrente, con istanza depositata il 6 giugno 2025, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta transazione con la controparte; in assenza di una domanda congiunta in tal senso o altre risultanze al riguardo, deve constatarsi l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso senza che ricorrano, quindi, i presupposti dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. U., n. 19976 del 2024); le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 4/7/2025 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 8327/2023 Numero sezionale 3429/2025 Numero di raccolta generale 26860/2025 Data pubblicazione 06/10/2025
Sentenza Cassazione n. 26860/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris