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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 16227/2026

Testo disponibile della fonte

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o di BolognaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso.1.

Con sentenza del 11 settembre 2025 la Corte di appello di Bologna haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in data 2 luglio 2024 conla quale [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], è stata ritenuta responsabiledel delitto di ricettazione, nella forma attenuata di cui al comma quarto dell’art.648 cod. pen., e condannata alla pena di due mesi di reclusione ed euro 200 dimulta.2.

Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensoredi fiducia della [OSCURATO:PERSONA], eccependo il vizio di motivazione e la violazione di legge(art. 648 cod. pen.) in relazione: a) all’affermazione di responsabilità per entrambigli imputati sul presupposto che non era stato possibile accertare quale dei duefosse autore del furto del portafogli oggetto della ricettazione, in violazione dell’art.27 Cost. circa il principio di colpevolezza personale e dell’art. 199 cod. pen. perl’indebita imposizione di un dovere di delazione; b) all’esclusione della punibilitàper particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.3.

Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivo non consentito ecomunque privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivo di censure già prospettate insede di appello e definite in termini adeguati dalla corte di merito.3.1.

Con riferimento al primo motivo, circa la corretta applicazione dell’art.648 cod. pen., è sufficiente richiamare il principio di diritto affermato dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che,trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatoriunivocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, nonfornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (exmultis, Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 – 01).È indubbio che il portafogli, oggetto di denuncia di smarrimento, sia statotrovato nel possesso di entrambi gli imputati, nell’abitazione condivisa dallacoppia.Con argomentazione immune da vizi logici la corte territoriale ha altresìrilevato l’assenza di elementi probatori univoci per riqualificare la condotta in furto,considerando a tal fine la detenzione a distanza di un considerevole lasso di tempodallo smarrimento e la mancanza di spiegazioni attendibili circa l’impossessamentodel bene smarrito (non era a tal fine richiesto che uno dei due imputati siautoaccusasse del furto o che accusasse l’altro, ma che fossero forniti indici divalutazione circostanziati in tal senso).3.2.

Circa il secondo motivo, la ricorrente non si confronta con la motivazionesul punto della sentenza impugnata che non ha valutato la “astratta idoneità dellacondotta a produrre conseguenze lesive” ma, al contrario, ha escluso la particolaretenuità del fatto in relazione ai beni oggetto di ricettazione, consistiti non soltantonella somma in denaro (euro 35) ma in documenti personali (tessera sanitaria,tesserino di avvocato) e carte di credito, in relazione alle quali il valore daconsiderare ai fini della valutazione del danno non è quello del supporto materiale,ma quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dellostrumento di pagamento (Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, Della Marchesina, Rv.283338 – 01).4.

Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, nonemergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolodi sanzione pecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di BolognaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso.1. Con sentenza del 11 settembre 2025 la Corte di appello di Bologna haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in data 2 luglio 2024 conla quale [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], è stata ritenuta responsabiledel delitto di ricettazione, nella forma attenuata di cui al comma quarto dell’art.648 cod. pen., e condannata alla pena di due mesi di reclusione ed euro 200 dimulta.2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensoredi fiducia della [OSCURATO:PERSONA], eccependo il vizio di motivazione e la violazione di legge(art. 648 cod. pen.) in relazione: a) all’affermazione di responsabilità per entrambigli imputati sul presupposto che non era stato possibile accertare quale dei duefosse autore del furto del portafogli oggetto della ricettazione, in violazione dell’art.27 Cost. circa il principio di colpevolezza personale e dell’art. 199 cod. pen. perl’indebita imposizione di un dovere di delazione; b) all’esclusione della punibilitàper particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.3. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivo non consentito ecomunque privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivo di censure già prospettate insede di appello e definite in termini adeguati dalla corte di merito.3.1. Con riferimento al primo motivo, circa la corretta applicazione dell’art.648 cod. pen., è sufficiente richiamare il principio di diritto affermato dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che,trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatoriunivocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, nonfornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (exmultis, Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 – 01).È indubbio che il portafogli, oggetto di denuncia di smarrimento, sia statotrovato nel possesso di entrambi gli imputati, nell’abitazione condivisa dallacoppia.Con argomentazione immune da vizi logici la corte territoriale ha altresìrilevato l’assenza di elementi probatori univoci per riqualificare la condotta in furto,considerando a tal fine la detenzione a distanza di un considerevole lasso di tempodallo smarrimento e la mancanza di spiegazioni attendibili circa l’impossessamentodel bene smarrito (non era a tal fine richiesto che uno dei due imputati siautoaccusasse del furto o che accusasse l’altro, ma che fossero forniti indici divalutazione circostanziati in tal senso).3.2. Circa il secondo motivo, la ricorrente non si confronta con la motivazionesul punto della sentenza impugnata che non ha valutato la “astratta idoneità dellacondotta a produrre conseguenze lesive” ma, al contrario, ha escluso la particolaretenuità del fatto in relazione ai beni oggetto di ricettazione, consistiti non soltantonella somma in denaro (euro 35) ma in documenti personali (tessera sanitaria,tesserino di avvocato) e carte di credito, in relazione alle quali il valore daconsiderare ai fini della valutazione del danno non è quello del supporto materiale,ma quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dellostrumento di pagamento (Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, Della Marchesina, Rv.283338 – 01).4. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, nonemergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolodi sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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