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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18779/2026

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95 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 commesso in Gravina di Catania il 22.04.2019, è manifestamente infondato oltre che reiterativo di doglianze già dedotte in appello cui la decisione impugnata ha dato adeguata risposta mediante un apparato argomentativo, fol 2 e 3, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio e in specie la ritenuta recidiva.

La Corte di appello ha infatti motivatamente applicato la contestata recidiva, tenuto conto della pluralità dei precedenti specifici reiterati nel quinquennio rispetto ai quali il fatto reato per cui si procede si pone in continuità ed è espressione proprio di quell'aggravio di pericolosità e capacità a delinquere previsto dall'applicazione dell'art. 99 cod.pen.; ha ritenuto la sussistenza di elementi indicativi di un soggetto dedito allo spaccio di droga, tanto che l'episodio delittuoso per cui si procede non essendo un fatto episodico ed occasionale si inserisce in un contesto di dinamiche criminali in cui erano maturate le precedenti condotte illecite che avevano condotto alle condanne negli anni 2015/2018 ( v. fol 3 sentenza impugnata).Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione. 2.Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
95 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 commesso in Gravina di Catania il 22.04.2019, è manifestamente infondato oltre che reiterativo di doglianze già dedotte in appello cui la decisione impugnata ha dato adeguata risposta mediante un apparato argomentativo, fol 2 e 3, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio e in specie la ritenuta recidiva. La Corte di appello ha infatti motivatamente applicato la contestata recidiva, tenuto conto della pluralità dei precedenti specifici reiterati nel quinquennio rispetto ai quali il fatto reato per cui si procede si pone in continuità ed è espressione proprio di quell'aggravio di pericolosità e capacità a delinquere previsto dall'applicazione dell'art. 99 cod.pen.; ha ritenuto la sussistenza di elementi indicativi di un soggetto dedito allo spaccio di droga, tanto che l'episodio delittuoso per cui si procede non essendo un fatto episodico ed occasionale si inserisce in un contesto di dinamiche criminali in cui erano maturate le precedenti condotte illecite che avevano condotto alle condanne negli anni 2015/2018 ( v. fol 3 sentenza impugnata).Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione. 2.Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18779/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris