CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2026
Cassazione n. 19693/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la condanna degli imputati per il concorso in una pluralità di reati di furto e tentato furto pluriaggravato; Lette le conclusioni pervenute in data 20 marzo 2026 a firma del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della costituita parte civile che insiste nella declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'omessa riqualificazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen., il secondo motivo, che lamenta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., e il quarto motivo, che denunzia vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, non sono consentiti in sede di legittimità perché le censure non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione relativamente all'identificazione dei ricorrenti quali autori dei reati loro ascritti, è manifestamente infondato in quanto numerosi sono gli elementi che hanno consentito l'identificazione certa dei ricorrenti. Nello specifico, l'intestazione delle carte PostePay utilizzate, il confronto fra le foto segnaletiche e le immagini degli impianti di video sorveglianza e il fatto che gli imputati sono stati arrestati in flagranza di reato, rilasciando, poi, dichiarazioni spontanee dal contenuto confessorio; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla si dispone in favore della parte civile avendo la stessa depositato unicamente conclusione scritte, ma non avendo avanzato alcuna domanda di condanna alle spese. P. Q. M. Dichia P.Q.M