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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32678/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i! ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il 7/10/2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui agli artt. 61 bis, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 perché agendo in concorso con soggetti nei cui confronti si è proceduto separatamente, senza autorizzazione aveva importato in territorio italiano all'interno del container contrassegnato dalla sigla BM0U235743/1, trasportato a bordo della nave MSC Algeciras e prima della nave MSC Athens proveniente dal Brasile, circa 338 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisi in 300 panetti con principio attivo pari a 218 chilogrammi circa occultati all'interno di appositi vani ricavati in lastre di granil:o e, comunque, successivamente (a seguito di «consegna controllata») aveva detenuto illecitamente quattro panetti corrispondenti a kg 4,565 circa della medesima sostanza.

Reato pluriaggravato in quanto riguardante una ingente quantità di sostanza stupefacente, perché commesso da più di tre persone in concorso tra loro e perché alla sua commissione aveva contribuito un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

Fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 28 dicembre 2019 (importazione) e in Massa il 9 gennaio 2020 (detenzione).

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con unico, articolato motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla circostanza aggravante della transnazionalità di cui all'art.4 legge 16 marzo 2006, n. 146.

2.1. Secondo la difesa, le sentenze di merito non hanno dato conto degli elementi di prova idonei a dimostrare la configurabilità in concreto di tale aggravante.

Il percorso argomentativo si fonda su mere presunzioni, non essendo emerso da chi sarebbe composto l'ulteriore gruppo e su quali territori avrebbe operato.

2.2. Nel ricorso viene richiamata la sentenza delle Sezioni Unite Adami n.18374/13 per sostenere che l'estensione dell'aggravante della transnazionalità ai reati-fine dell'associazione sorga solo allorquando il gruppo criminale organizzato che avrebbe prestato il proprio contributo alla commissione del reato non coincida con l'associazione per delinquere stessa.

Non è stata provata l'esistenza del gruppo criminale organizzato, essendo rimasti ignoti elementi quali le generalità e il numero dei soggetti costituenti il gruppo, l'organizzazione e i ruoli interni allo stesso, nè è stato dimostrato il materiale contributo causale apportato dal gruppo all'opera criminosa.

A nessuno degli imputati è stato contestato il reato associativo e non è stato spiegato come possa sussistere l'aggravante senza che ricorra anche un reato associativo quale quello di cui all'art. 74 T.U.

Stup.

2.3. I giudici di merito non si sono confrontati con le censure mosse dalla difesa, che ha più volte evidenziato come fossero rimasti ignoti i soggetti che avrebbero costituito il gruppo criminale organizzato e l'effettivo contributo materiale da esso fornito.

La Corte di appello si è limitata a richiamare sul punto l'argomentazione del tribunale secondo la quale l'attività di messa a disposizione di 300 chilogrammi di cocaina pura al 70%, il confezionamento in pani, l'occultamento all'interno di lastre di marmo e la spedizione via mare dal Brasile all'Italia non potessero che essere riferibili a una stabile organizzazione con consolidati rapporti con i produttori sudamericani e con dotazioni logistiche di mezzi e uomini necessari, a movimentare un così elevato quantitativo di stupefacente.

Si tratta di un ragionamento di tipo deduttivo ossia di presunzioni sfornite di prova.

3. All'odierna udienza, svoltasi con trattazione orale su istanza della difesa, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] rileva che l'atto di impugnazione si confronta solo parzialmente con le sentenze di merito, ignorando un elemento di rilievo posto a fondamento del giudizio ed espresso nella motivazione, laddove i giudici hanno valorizzato la prova di numerosi contatti intercorsi fra l'imputata e soggetti localizzati in Brasile.

1.2. Con riguardo alla dedotta violazione di legge, la difesa ritiene che, per l'accertamento della circostanza aggravante, sia necessaria la conoscenza dell'identità dei soggetti facenti parte del gruppo organizzato e dei territori nei quali avrebbero operato.

Sostiene che, nel caso concreto, non sia stata provata l'esistenza del gruppo criminale organizzato, essendo rimasti ignoti elementi quali le generalità e il numero dei soggetti costituenti il gruppo, l'organizzazione e i ruoli interni allo stesso, e che non sia stato dimostrato il materiale contributo causale apportato dal gruppo all'opera criminosa.

Censura, altresì, il fatto che a nessuno degli imputati sia stato contestato il reato associativo e che non sia stato spiegato come possa sussistere l'aggravante senza che ricorra anche il delitto di cui all'art.74 T.U.

Stup.

2. L'assunto difensivo è errato in diritto, laddove sembra desumere dalla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite Adami (Sez.

U, n.18374 del 31/01/2013) non solo la compatibilità tra l'aggravante in questione e il reato associativo, che costituiva il tema del contrasto portato all'attenzione del supremo consesso, ma anche la necessità che il reato aggravato da tale circostanza sia un reato associativo.

Si tratta di assunto manifestamente infondato, essendo pacifica la compatibilità dell'aggravante della trasnazionalità, oggi disciplinata dall'art.61 bis cod. pen., con qualsiasi reato punito con pena della reclusione non inferiore nel massimo ai quattro anni.

Occorre, in proposito, distinguere la circostanza aggravante, contestata nel presente giudizio, prevista originariamente dall'art.4 legge 16 marzo 2006, n.146, dal reato trasnazionale previsto e disciplinato dall'art.3 del medesimo testo normativo, le cui caratteristiche sembrano evocate dalle argomentazioni difensive, che anche per tale ragione risultano inconferenti.

Sebbene, infatti, la circostanza aggravante risulti ritagliata da una delle ipotesi di reato transnazionale, ossia, in particolare, dall'ipotesi i cui elementi costitutivi si sostanziano, oltre che nel contributo di un gruppo criminale organizzato, nel fatto che detto gruppo sia impegnato in attività criminali in più di uno Stato, la predetta circostanza aggravante sussiste a condizione che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata, o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto deterministico, e non dal mero coinvolgimento, di un gruppo criminale organizzato transnazionale.

3. In merito alla valutazione della prova, con argomento logicamente ineccepibile la Corte territoriale ha valorizzato gli elementi istruttori a disposizione per desumerne la sussumibilità del fatto nell'ipotesi circostanziata, in particolare la pluralità di soggetti operanti in almeno due Paesi, desunta dai numerosi contatti intercorsi tra soggetti localizzati in Brasile e l'imputata, e il carattere organizzato del gruppo, desunto dalla complessità dell'attività di reperimento, confezionamento e spedizione dal Brasile in Italia di più di 300 chilogrammi di cocaina occultati in vani ricavati in lastre di granito.

3.1. Per quanto concerne l'apporto causale di tale gruppo, le modalità del fatto ne sono state considerate prova evidente, sottolineando la Corte che ai fini della sussistenza dell'aggravante in parola non è necessario che tale requisito si sostanzi in un legame duraturo.

Il lemma «coinvolto», presente nella norma che tipizza il reato trasnazionale, non è peraltro riprodotto nel testo dell'art.61 bis cod. pen., ove il legislatore si limita a richiedere che il gruppo organizzato abbia dato un contributo alla perpetrazione del reato, ossia abbia prestato un apporto causalmente rilevante, in chiave di causalità materiale, nel senso che la commissione del reato deve essere stata determinata, o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto deterministico, quale esso sia, di un gruppo criminale organizzato transnazionale.

3.2. Sebbene la connotazione in termini di «organizzato» del gruppo transnazionale escluda la rilevanza di un gruppo che si sia costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato, non è tuttavia necessario che siano previsti ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata, cosicchè è sufficiente che il giudice di merito accerti, anche desumendolo, come nel caso in esame, dalla complessità dell'attività compiuta, che la commissione del reato contestato sia stata agevolata dall'apporto, anche limitato alla singola fattispecie criminosa, di una pluralità di persone operanti in almeno due Paesi dotate di una struttura organizzativa (Sez. 3, n. 23896 del 19/04/2016, Gonzales, Rv. 267440 - 01; Sez. 5, n. 8892 del 22/12/2014, dep. 2015, Carracoi, Rv. 263420 - 01; Sez. 5, n. 500 del 06/11/2014, dep. 2015, Zappaterra, Rv. 262217 - 01).

3.3. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì evidenziato come il gruppo criminale organizzato costituisca certamente un quid pluris rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifichi anche dall'associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen., la quale richiede un'articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima o elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati.

Di questi principi la Corte territoriale ha dimostrato di aver tenuto pienamente conto, evidenziando come fosse indispensabile, per movimentare un così elevato quantitativo di sostanza stupefacente, una stabile organizzazione con idonee dotazioni logistiche di mezzi e di uomini, senza il cui apporto non sarebbe stata possibile la commissione del reato di cui al capo d'imputazione.

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i! ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il 7/10/2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui agli artt. 61 bis, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 perché agendo in concorso con soggetti nei cui confronti si è proceduto separatamente, senza autorizzazione aveva importato in territorio italiano all'interno del container contrassegnato dalla sigla BM0U235743/1, trasportato a bordo della nave MSC Algeciras e prima della nave MSC Athens proveniente dal Brasile, circa 338 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisi in 300 panetti con principio attivo pari a 218 chilogrammi circa occultati all'interno di appositi vani ricavati in lastre di granil:o e, comunque, successivamente (a seguito di «consegna controllata») aveva detenuto illecitamente quattro panetti corrispondenti a kg 4,565 circa della medesima sostanza. Reato pluriaggravato in quanto riguardante una ingente quantità di sostanza stupefacente, perché commesso da più di tre persone in concorso tra loro e perché alla sua commissione aveva contribuito un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 28 dicembre 2019 (importazione) e in Massa il 9 gennaio 2020 (detenzione). 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con unico, articolato motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla circostanza aggravante della transnazionalità di cui all'art.4 legge 16 marzo 2006, n. 146. 2.1. Secondo la difesa, le sentenze di merito non hanno dato conto degli elementi di prova idonei a dimostrare la configurabilità in concreto di tale aggravante. Il percorso argomentativo si fonda su mere presunzioni, non essendo emerso da chi sarebbe composto l'ulteriore gruppo e su quali territori avrebbe operato. 2.2. Nel ricorso viene richiamata la sentenza delle Sezioni Unite Adami n.18374/13 per sostenere che l'estensione dell'aggravante della transnazionalità ai reati-fine dell'associazione sorga solo allorquando il gruppo criminale organizzato che avrebbe prestato il proprio contributo alla commissione del reato non coincida con l'associazione per delinquere stessa. Non è stata provata l'esistenza del gruppo criminale organizzato, essendo rimasti ignoti elementi quali le generalità e il numero dei soggetti costituenti il gruppo, l'organizzazione e i ruoli interni allo stesso, nè è stato dimostrato il materiale contributo causale apportato dal gruppo all'opera criminosa. A nessuno degli imputati è stato contestato il reato associativo e non è stato spiegato come possa sussistere l'aggravante senza che ricorra anche un reato associativo quale quello di cui all'art. 74 T.U. Stup. 2.3. I giudici di merito non si sono confrontati con le censure mosse dalla difesa, che ha più volte evidenziato come fossero rimasti ignoti i soggetti che avrebbero costituito il gruppo criminale organizzato e l'effettivo contributo materiale da esso fornito. La Corte di appello si è limitata a richiamare sul punto l'argomentazione del tribunale secondo la quale l'attività di messa a disposizione di 300 chilogrammi di cocaina pura al 70%, il confezionamento in pani, l'occultamento all'interno di lastre di marmo e la spedizione via mare dal Brasile all'Italia non potessero che essere riferibili a una stabile organizzazione con consolidati rapporti con i produttori sudamericani e con dotazioni logistiche di mezzi e uomini necessari, a movimentare un così elevato quantitativo di stupefacente. Si tratta di un ragionamento di tipo deduttivo ossia di presunzioni sfornite di prova. 3. All'odierna udienza, svoltasi con trattazione orale su istanza della difesa, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] rileva che l'atto di impugnazione si confronta solo parzialmente con le sentenze di merito, ignorando un elemento di rilievo posto a fondamento del giudizio ed espresso nella motivazione, laddove i giudici hanno valorizzato la prova di numerosi contatti intercorsi fra l'imputata e soggetti localizzati in Brasile. 1.2. Con riguardo alla dedotta violazione di legge, la difesa ritiene che, per l'accertamento della circostanza aggravante, sia necessaria la conoscenza dell'identità dei soggetti facenti parte del gruppo organizzato e dei territori nei quali avrebbero operato. Sostiene che, nel caso concreto, non sia stata provata l'esistenza del gruppo criminale organizzato, essendo rimasti ignoti elementi quali le generalità e il numero dei soggetti costituenti il gruppo, l'organizzazione e i ruoli interni allo stesso, e che non sia stato dimostrato il materiale contributo causale apportato dal gruppo all'opera criminosa. Censura, altresì, il fatto che a nessuno degli imputati sia stato contestato il reato associativo e che non sia stato spiegato come possa sussistere l'aggravante senza che ricorra anche il delitto di cui all'art.74 T.U. Stup. 2. L'assunto difensivo è errato in diritto, laddove sembra desumere dalla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite Adami (Sez. U, n.18374 del 31/01/2013) non solo la compatibilità tra l'aggravante in questione e il reato associativo, che costituiva il tema del contrasto portato all'attenzione del supremo consesso, ma anche la necessità che il reato aggravato da tale circostanza sia un reato associativo. Si tratta di assunto manifestamente infondato, essendo pacifica la compatibilità dell'aggravante della trasnazionalità, oggi disciplinata dall'art.61 bis cod. pen., con qualsiasi reato punito con pena della reclusione non inferiore nel massimo ai quattro anni. Occorre, in proposito, distinguere la circostanza aggravante, contestata nel presente giudizio, prevista originariamente dall'art.4 legge 16 marzo 2006, n.146, dal reato trasnazionale previsto e disciplinato dall'art.3 del medesimo testo normativo, le cui caratteristiche sembrano evocate dalle argomentazioni difensive, che anche per tale ragione risultano inconferenti. Sebbene, infatti, la circostanza aggravante risulti ritagliata da una delle ipotesi di reato transnazionale, ossia, in particolare, dall'ipotesi i cui elementi costitutivi si sostanziano, oltre che nel contributo di un gruppo criminale organizzato, nel fatto che detto gruppo sia impegnato in attività criminali in più di uno Stato, la predetta circostanza aggravante sussiste a condizione che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata, o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto deterministico, e non dal mero coinvolgimento, di un gruppo criminale organizzato transnazionale. 3. In merito alla valutazione della prova, con argomento logicamente ineccepibile la Corte territoriale ha valorizzato gli elementi istruttori a disposizione per desumerne la sussumibilità del fatto nell'ipotesi circostanziata, in particolare la pluralità di soggetti operanti in almeno due Paesi, desunta dai numerosi contatti intercorsi tra soggetti localizzati in Brasile e l'imputata, e il carattere organizzato del gruppo, desunto dalla complessità dell'attività di reperimento, confezionamento e spedizione dal Brasile in Italia di più di 300 chilogrammi di cocaina occultati in vani ricavati in lastre di granito. 3.1. Per quanto concerne l'apporto causale di tale gruppo, le modalità del fatto ne sono state considerate prova evidente, sottolineando la Corte che ai fini della sussistenza dell'aggravante in parola non è necessario che tale requisito si sostanzi in un legame duraturo. Il lemma «coinvolto», presente nella norma che tipizza il reato trasnazionale, non è peraltro riprodotto nel testo dell'art.61 bis cod. pen., ove il legislatore si limita a richiedere che il gruppo organizzato abbia dato un contributo alla perpetrazione del reato, ossia abbia prestato un apporto causalmente rilevante, in chiave di causalità materiale, nel senso che la commissione del reato deve essere stata determinata, o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto deterministico, quale esso sia, di un gruppo criminale organizzato transnazionale. 3.2. Sebbene la connotazione in termini di «organizzato» del gruppo transnazionale escluda la rilevanza di un gruppo che si sia costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato, non è tuttavia necessario che siano previsti ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata, cosicchè è sufficiente che il giudice di merito accerti, anche desumendolo, come nel caso in esame, dalla complessità dell'attività compiuta, che la commissione del reato contestato sia stata agevolata dall'apporto, anche limitato alla singola fattispecie criminosa, di una pluralità di persone operanti in almeno due Paesi dotate di una struttura organizzativa (Sez. 3, n. 23896 del 19/04/2016, Gonzales, Rv. 267440 - 01; Sez. 5, n. 8892 del 22/12/2014, dep. 2015, Carracoi, Rv. 263420 - 01; Sez. 5, n. 500 del 06/11/2014, dep. 2015, Zappaterra, Rv. 262217 - 01). 3.3. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì evidenziato come il gruppo criminale organizzato costituisca certamente un quid pluris rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifichi anche dall'associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen., la quale richiede un'articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima o elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati. Di questi principi la Corte territoriale ha dimostrato di aver tenuto pienamente conto, evidenziando come fosse indispensabile, per movimentare un così elevato quantitativo di sostanza stupefacente, una stabile organizzazione con idonee dotazioni logistiche di mezzi e di uomini, senza il cui apporto non sarebbe stata possibile la commissione del reato di cui al capo d'imputazione. 4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e c
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