CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37714/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Roma applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato dei delitti di cui all'art. 74 (capo A) e 73 (capo B7), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Secondo il Tribunale risultava accertata, alla stregua degli esiti delle investigazioni -condotte attraverso operazioni intercettative, servizi di osservazione, controllo e perquisizione nonché sequestri- l'esistenza un'associazione criminale stabilmente funzionante nei territori di Acilia e Primavalle in Roma (capo A), dedita alla pianificazione e all'esecuzione di una indeterminata serie di cessioni di stupefacente, operativa da gennaio a luglio 2019. Dalla lettura unificata del copioso materiale probatorio emergevano: -la struttura gerarchica e la stabile suddivisione dei compiti all'interno del sodalizio, ove [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] svolgevano il ruolo di organizzatori; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quello di partecipi, insieme con [OSCURATO:PERSONA], che aveva messo a disposizione del sodalizio due immobili (un appartamento e un box), ove veniva custodita sostanza stupefacente; -l'esistenza di vari canali di rifornimento e di numerose reti di vendita; -la partecipazione di una pluralità di soggetti; -l'esistenza di una cassa comune destinata anche alla copertura delle spese legali; -l'interdipendenza delle condotte; -un collaudato modus operandi; - l'utilizzo di telefoni cellulari "criptati"; -l'esistenza di strutture logistiche (appartamento e box di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e della di lui madre) destinate all'occultamento dello stupefacente. Con specifico riferimento al quadro di gravità indiziaria nei confronti del ricorrente, il Tribunale evidenziava anzitutto che gli immobili citati erano certamente nella disponibilità del sodalizio, i cui membri (in particolare Burhanaj, addetto alla custodia e vendita) accedevano in plurime e registrate occasioni e che ivi erano custoditi considerevoli quantitativi di sostanze droganti. La stabile partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio veniva desunta dalla consapevolezza del medesimo che presso gli immobili di sua proprietà (o comunque nella sua disponibilità quanto al box di cui è proprietaria la madre) fosse custodito lo stupefacente della consorteria e dal fatto che egli ben conoscesse i traffici illeciti gestiti da Boci e Bardi, con cui erano stati registrati plurimi e significativi contatti (fra cui conversazioni nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] si informava circa il quantitativo di sostanza di cui disponevano). La fruibilità degli immobili rivestiva un ruolo fondamentale per il gruppo criminale, che poteva così contare su una sicura base logistica. Analoghe considerazioni valevano per il reato-fine di cui al capo B7), con riguardo al quale il Tribunale riteneva che [OSCURATO:PERSONA] avesse concorso nella detenzione illecita della sostanza stupefacente rinvenuta all'interno dell'appartamento nel corso della perquisizione effettuata il 6 aprile 2019.Invero, nel periodo di osservazione egli era stato visto in almeno due occasioni sostare dinanzi allo stabile (ove era solo formalmente residente). In una prima occasione era entrato, dopo che nelle more era sopraggiunto anche Burhanaj, per uscirne poco dopo con una vistosa busta e, nella seconda, si era intrattenuto conversando con il medesimo coindagato. Il Tribunale disattendeva la versione difensiva secondo cui il ricorrente si recava presso lo stabile per visitare madre e sorella, dal momento che nei vari mesi non era stato registrato alcun effettivo contatto con i familiari. Valorizzava viceversa il fatto che egli non avesse mai richiesto la revoca del sequestro delle chiavi prelevate a Burhanaj durante la perquisizione, a dimostrazione che egli ne aveva comunque la disponibilità. Anche con riguardo a un furto asseritamente subito nello stesso appartamento alcuni mesi dopo la perquisizione, in relazione al quale il ricorrente aveva postato sui soda! alcune fotografie ritraenti i luoghi, il Tribunale da un lato rilevava la mancanza di documentazione certa (v. denuncia) e dall'altro lo riteneva semmai un tentativo di prendere le distanze dai fatti riconducendo la vicenda a un presunto furto. Quanto all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari (pericolo di recidivanza e inquinamento probatorio) e all'adeguatezza della misura carceraria, assistite da una presunzione relativa quanto al reato associativo, il Tribunale, ai fini del consistente pericolo di recidiva, evidenziava il radicato inserimento di [OSCURATO:PERSONA] negli ambienti del narcotraffico, alla luce della gravità dei fatti, dimostrata dal ruolo imprescindibile rivestito e della pericolosità confermata da successivo arresto e applicazione di misura cautelare per altro reato specifico (nel 2021) dimostrativo del mai interrotto inserimento nel traffico di stupefacenti. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione: 2.1. per il profilo della gravità indiziaria in ordine ai reati contestati. Con riguardo al reato associativo non è ravvisabile l'affectio soci etatis. Il coinvolgimento dell'imputato non viene adeguatamente motivato dal Tribunale, che si è limitato a valorizzare la messa a disposizione degli immobili; quanto al reato-fine, esso non è attribuibile all'indagato, poiché egli accedeva agli immobili per fare visita alle prossime congiunte; 2.2. in relazione alle ragioni cautelari a sostegno della ritenuta adeguatezza della massima misura coercitiva, atteso che il Tribunale non ha adeguatamente considerato che i fatti si riferiscono a condotte commesse nel 2019 e che egli è incensurato. Quanto al diverso reato per il quale il ricorrente è sottoposto a cautela, il Tribunale non ha fornito adeguata motivazione circa l'applicazione della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, pur trattandosi di fatto commesso successivamente a quelli in esame. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, oltre a palesarsi per taluni aspetti aspecifico. 2. Il motivo concernente il quadro indiziario in ordine al delitto associativo investe, per i profili della violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il giudizio di gravità espresso dal Tribunale. Difetterebbe, ad avviso del ricorrente, il presupposto della intraneità dell'indagato all'associazione finalizzata al narcotraffico (capo A), in assenza di condotte concrete, evocative di un contributo causalmente apprezzabile, che sarebbe racchiuso soltanto nella messa a disposizione di due immobili. Tale dato -secondo quanto è prospettato nel ricorso- sarebbe comunque insufficiente quand'anche [OSCURATO:PERSONA] fosse stato a conoscenza delle sostanze ivi custodite, trattandosi di un fatto episodico. Osserva il Collegio che le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori risultano sostanzialmente dirette ad una rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, che esula dallo scrutinio di legittimità. Inoltre, è omesso il dovuto confronto con le argomentazioni del provvedimento impugnato che, pur dando conto della limitata durata delle indagini, ha ricostruito, sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e dei servizi di osservazione, la struttura del sodalizio, la ripartizione dei ruoli al suo interno, il suo ambito di operatività nel territorio e nell'ambiente dei consumatori di cocaina, marijuana e hashish. Quanto alla sussistenza della struttura associativa -peraltro non oggetto di contestazione da parte del ricorrente- i giudici del merito hanno evidenziato innanzitutto la consistenza dei copiosi dati informativi (in particolare, il chiaro tenore delle conversazioni intercettate e delle videoriprese), dai quali era lecito desumere l'effettiva esistenza e operatività di un'associazione criminosa operante nel territorio di Roma (Acilia e Primavalle) finalizzata al narcotraffico. E hanno adeguatamente valorizzato gli indizi attestanti la struttura gerarchica e la stabile suddivisione dei compiti all'interno del sodalizio, la continuità dei contatti e l'interdipendenza delle condotte dei sodali, la capacità del gruppo di approvvigionarsi di cospicui quantitativi di sostanze (3,5 kg. di cocaina, 32,5 kg. di marijuana e 81,5 kg. di hashish) in modo da soddisfare costantemente la domanda di mercato; la disponibilità di due specifici luoghi di deposito serventi a tutti i sodali, la commissione di plurimi reati-fine. Il Tribunale ha dato inoltre puntualmente e logicamente conto delle specifiche ragioni per le quali l'indagato era attinto da gravi indizi di colpevolezza, con riferimento alla sua concreta adesione all'associazione dedita al narcotraffico con il ruolo di partecipe. Il Tribunale ha rappresentato come l'indagato, con la consapevole messa a disposizione dei due immobili a lui facenti capo e all'interno dei quali era custodita la sostanza stupefacente, fosse stabilmente inserito nel sodalizio, tanto da essere a piena conoscenza dei traffici illeciti gestiti da Boci e Bardi, con cui si registrano plurimi contatti e conversazioni nel corso dei quali [OSCURATO:PERSONA] si informava circa il quantitativo di sostanza di cui disponevano. 3. Anche il motivo di ricorso concernente i gravi indizi in ordine alla commissione del reato-fine di cui al capo B7) è manifestamente infondato. Le doglianze sono sostanzialmente dirette a una rilettura degli elementi indiziari e a una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, che esula dallo scrutinio di legittimità. Il Tribunale, con motivazione lineare e priva di fratture logiche ha dato conto della rilevanza degli elementi indiziari raccolti, individuando il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla detenzione degli importanti quantitativi di sostanze stupefacenti di diverso tipo sequestrati in data 6 aprile 2019. La presenza del ricorrente sui luoghi in distinte occasioni non ha trovato diversa lettura, posto che sono state valorizzate dal Tribunale le visite rapide seguite dagli incontri con i coindagati. Viceversa non risultano nei diversi mesi contatti con i familiari, pur ivi residenti. Orbene, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per il delitto contestato, che, siccome correttamente motivate in punto di gravità dell'acquisito quadro indiziario, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità. 4. Non si sottrae alla valutazione di inammissibilità anche il motivo di ricorso riguardante i profili delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura applicata. Ed invero, l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento. Nell'ordinanza del riesame, ai fini del consistente e attuale pericolo di reiterazione criminosa, sono stati valorizzati con motivazione diffusa e logicamente congrua e perciò insindacabile in sede di legittimità -oltre la presunzione legale di pericolosità e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere per il delitto associativo- sia la notevole gravità dei fatti, attinenti alla messa a disposizione di una base logistica per custodire sostanza stupefacente per un consistente arco temporale, sia la pericolosità dell'indagato, desumibile anche dal successivo arresto per reato specifico -aggravato dall'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990-, a dimostrazione di un radicato inserimento negli ambienti del narcotraffico. A ciò si aggiunge la presenza di un carico pendente per reato associativo finalizzato a riciclaggio, intestazioni fittizie, appropriazione indebita e truffe. A fronte dell'assenza di specifici elementi da cui desumere la rescissione di legami con il contesto criminale di riferimento e, dunque, il superamento della presunzione di adeguatezza esclusiva, la inidoneità di misure meno afflittive è dunque congruamente motivata. 5. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in