CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04850/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ha concluso chiedendo Alt 0-1j111 trA-` c-4J (3:' 3-5 udito il ensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti degli imputati, condannati a pena di giustizia per il delitto di cui agli artt.477-482 cp, in relazione alla falsificazione di due patenti apparentemente rilasciate dalla competenti autorità irlandesi. Fatti del 22.9.2014. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite il comune difensore di fiducia, che ha depositato due distinti atti di ricorso dal contenuto identico, articolando in ciascuno di essi due motivi. 1.Lamenta col primo motivo la illogicità di motivazione, poichè la Corte aveva respinto la tesi del falso grossolano, come già aveva fatto il primo Giudice, solo osservando che l'operatore che eseguì l'accertamento era un soggetto particolarmente qualificato. 2.Nel secondo motivo ci si è doluti della erronea applicazione dell'alt 597/3 cpp in relazione all'art 163 cp. Il Tribunale, infatti, aveva indicato in motivazione il beneficio della sospensione condizionale della pena, senza inserirlo nel dispositivo. La Corte d'Appello aveva interpretato la sentenza di primo grado nel senso che dovesse considerarsi prevalente la volontà espressa in dispositivo su quanto scritto nella motivazione. Per altro verso il Giudice di appello avrebbe errato nel revocare la sospensione condizionale della pena senza impugnazione da parte del PM e senza una richiesta da parte dell'imputato. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono complessivamente inammissibili. 1.Quanto al primo motivo occorre ricordare come questa Corte, con orientamento costantemente seguito, ritiene che in tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu oculi", riconoscibile da chiunque. Principio affermato in un caso analogo al presente, in cui si è esclusa la grossolanità del falso in relazione a patente di guida (Sez. 5, Sentenza n. 27310 del 11/02/2019 Ud. (dep. 19/06/2019 ) Rv. 276639. Nel caso in esame i Giudici del merito hanno correttamente ritenuto che non emergesse la dedotta grossolanità della falsificazione, in quanto il falso era stato evidenziato solo tramite gli accertamenti specifici condotti con strumentario apposito (lampada Voud) da personale dell'ufficio di Polizia giudiziaria specializzato in materia di falsi documentali. 2.Neppure colgono nel segno le doglianze espresse nel secondo motivo. La difesa deduce la violazione dell'art 597 cpp e della norma ex art 163 cp, poiché il Giudice di appello avrebbe revocato la sospensione condizionale della pena riconosciuta in primo grado, in assenza di appello del PM. Si è allo scopo rappresentato che il Tribunale avrebbe riconosciuto il beneficio in parola,menzionandolo nella motivazione ma non riportandone traccia nel dispositivo e si è richiamato a sostegno un indirizzo interpretativo presente nella giurisprudenza di questa Corte in tema di contrasto tra dispositivo e motivazione. 2.1.La difesa si riferisce a più pronunzie, secondo le quali in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. Da ultimo :Sez. 3, Sentenza n. 3969 del 25/09/2018 Ud. (dep. 28/01/2019 ) Rv. 275690. Massime precedenti Conformi: N. 23343 del 2016 Rv. 267082 - 01, N. 24157 del 2018 Rv. 273269 01, N. 43419 del 2015 Rv. 264909 - 01, N. 47576 del 2014 Rv. 261402 - 01, N. 13904 del 2016 Rv. 266660. Il predetto filone esegetico - a differenza di quanto esposto nell'atto di impugnazione - è tutt'altro che pacifico, poiché risulta in chiara divergenza rispetto ad un diverso orientamento,pure consistentemente seguito, secondo il quale in caso di difformità tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volonta' della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata. (Sez. 2, Sentenza n. 15986 del 07/01/2016 Ud. (dep. 19/04/2016 ) Rv. 266717;nnassime precedenti conformi: N. 20958 del 2012 Rv. 252837 - 01, N. 34177 del 2012 Rv. 253530 - 01, N. 29348 del 2013 Rv. 257212 - 01, N. 19537 del 2015 Rv. 263638 - 01, N. 37849 del 2015 Rv. 265183. 2.2 La critica sollevata dalla difesa appare, dunque, in contrasto frontale con l'orientamento ermeneutico da ultimo citato, dal quale consegue la sicura inammissibilità del motivo. Occorre, tuttavia, osservare che, nel caso di specie, i ricorrenti neppure allegano elementi concreti a sostegno dell'applicazione dell'esegesi favorevole citata,non avendo neppure operato un cenno alle ragioni per le quali il Giudice di primo grado aveva concesso la sospensione condizionale della pena, limitandosi ad asserire sic et simpliciter che il beneficio doveva ritenersi concesso in primo grado. Risulta, pertanto, smentito in fatto il presupposto della revoca della sospensione condizionale della pena, che la Corte d'Appello non ha mai pronunziato e sulla base del quale la difesa ha articolato parte delle doglianze ora in esame. 2.3. .In realtà il Giudice di secondo grado ha svolto un proprio ragionamento giuridico esatto, chiarendo le ragioni della negatoria della sospensione condizionale. Si è, infatti, annotato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] aveva già usufruito della sospensione condizionale della pena, beneficio in seguito revocato, ed inoltre aveva riportato una condanna intermedia punita con pena detentiva ritenuta ostativa alla formulazione di prognosi favorevole. Per quanto riguarda l'imputato [OSCURATO:PERSONA], questi, oltre ad avere già goduto della sospensione condizionale, è gravato da un precedente specifico e, pertanto, è stato ritenuto impossibile formulare un giudizio prognostico favorevole. La motivazione appare corretta ed in armonia con i principi esegetici affermati da questa Corte 2.4. Va ricordato, infatti, che la regola di cui all'articolo 164, comma 2, n. 1, c.p. prevede che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna per delitto. Al caso in esame non può essere applicata l'eccezione dell'art. 164, ultimo comma, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale 28 aprile 76 n. 95, atteso che si è in presenza di due condanne entrambe per delitti per i quali sono state inflitte pene detentive. In tal senso, la giurisprudenza di questa Corte nel suo massimo consesso ha chiarito che la sospensione condizionale della pena può essere reiterata, qualora esista una condanna intermedia, solo quando la stessa riguardi una contravvenzione o la pena della multa per il delitto, giacché, altrimenti, alla reiterazione del beneficio osta il dettato dell'art. 164 c.p., in base al quale questo non può essere concesso a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sicché se detta condanna è ostativa alla concessione del beneficio per la prima volta lo è a maggior ragione nell'ipotesi di reiterazione ( v. Sezioni unite, 23 luglio 1984,n. 1718, Neri, rv. 162815). Nel solco tracciato dalla predetta pronunzia delle SU si è chiarito che la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è possibile se, nel periodo compreso tra la precedente condanna sospesa e quella per la quale esso viene invocato, sia stata pronunciata condanna (cosiddetta intermedia) a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione, altrimenti ostandovi la previsione di cui all'art. 164, comma secondo, n. 1 cod. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 47512 del 30/11/2011 Ud. (dep. 21/12/2011 ) Rv. 251745 - 01 Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 9.11.2021/ Il Consigliere snsore [OSCURATO:PERSONA] /r_l o Gregorio drs aria