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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 12508/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. Roberto MORINI ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione, ri- spettivamente, alla pronuncia assolutoria in relazione ai reati di cui all'art.189 commi 6 e 7 C.d.S. in ragione della particolare tenuità del fatto e, in via di subor- dine, in relazione alla statuizione concernente la trasmissione degli atti al Prefetto competente, in quanto prospettava la esigenza della applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto de- clinati in fatto, assertivi e assolutamente privi di specificità in tutte le loro artico- !azioni.

I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di Milano, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità sia nel riconoscere l'elemento soggettivo dei reati, sia nell'escludere la causa di giustificazione dello stato di ne- cessità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto in ordine ai fatti in contestazione e degli elementi ostativi a ricondurre i fatti nell'alveo dell'art. 131-bis cod. pen. (si vedano sul punto le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata).

3. Il terzo motivo assume la errata formulazione del provvedimento di tra- smissione degli atti a prefetto competente, dal momento che la stessa parte ricor- rente riconosce l'autonomia decisionale dell'organo amministrativo nella adozione delle sanzioni amministrative accessorie connesse alle violazioni contestate.

Ri- tiene la Corte che anche tale articolazione risulti inammissibile laddove il giudice distrettuale non anticipa, con l'ordine di trasmissione, nessun giudizio, né vincoli in alcun modo l'autorità profettizia sull'an o il quantum della sanzione amministra- tiva.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Roberto MORINI ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione, ri- spettivamente, alla pronuncia assolutoria in relazione ai reati di cui all'art.189 commi 6 e 7 C.d.S. in ragione della particolare tenuità del fatto e, in via di subor- dine, in relazione alla statuizione concernente la trasmissione degli atti al Prefetto competente, in quanto prospettava la esigenza della applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto de- clinati in fatto, assertivi e assolutamente privi di specificità in tutte le loro artico- !azioni. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di Milano, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità sia nel riconoscere l'elemento soggettivo dei reati, sia nell'escludere la causa di giustificazione dello stato di ne- cessità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto in ordine ai fatti in contestazione e degli elementi ostativi a ricondurre i fatti nell'alveo dell'art. 131-bis cod. pen. (si vedano sul punto le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata). 3. Il terzo motivo assume la errata formulazione del provvedimento di tra- smissione degli atti a prefetto competente, dal momento che la stessa parte ricor- rente riconosce l'autonomia decisionale dell'organo amministrativo nella adozione delle sanzioni amministrative accessorie connesse alle violazioni contestate. Ri- tiene la Corte che anche tale articolazione risulti inammissibile laddove il giudice distrettuale non anticipa, con l'ordine di trasmissione, nessun giudizio, né vincoli in alcun modo l'autorità profettizia sull'an o il quantum della sanzione amministra- tiva. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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