CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12291/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore unico sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il suo studio in Marsala, via Roma n.68. Ricorrenti contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo. Intimati avverso la sentenza n. 399/2022del Tribunale di Marsala , depositata il 1 7. 5 . 2022. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] alla camera di consiglio del 5. 4. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione R.G. N. 17091/2022.Con sentenza n. 399 del 17. 5. 2022 il Tribunale di Marsala conferm ò la decisione di primo grado di rigetto dell’opposizione proposta dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza n. 1/2021 emessa dalla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, che aveva loro ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’art. 5 della propria ordinanza n. 16/2006, per non aver garantito, nella gestione dello stabilimento denominato [OSCURATO:PERSONA], “ la presenza contemporanea di almeno due assistenti abilitati al salvamento“. Il Tribunale, in particolare, motivò la sua conclusione reputando infondata l’argomentazione dei ricorrenti che avevano dedotto di non essere obbligati a predisporre l’assistenza al salvataggio dei bagnanti in ragione del fatto che lo stabilimento aveva la destinazione esclusiva a solarium, con esclusione della balneazione e di accesso alla spiaggia. Ritenne il giudicante che, sulla base degli accertamenti svolti, era da considerarsi invece pacifico il fatto che, nel tratto di mare antistante la struttura, ci f osse ro bagnanti, avventori dello stabilimento, che potevano agevolmente accedere alla spiaggia, accesso che non era impedito dalla presenza di un parapetto mobile, che anzi appariva univocamente rivolto a consentire ai clienti proprio di raggiungere la spiaggia.A nulla rilevava pertanto l’astratto inquadramento dello stabilimento nella categoria delle strutture balneari con mera attività di solarium, attesa la incontestata presenza in esso di bagnanti e dunque la concreta effettiva destinazione dello stabilimento ad attività di balneazione, come confermata dalla acquisizione in atti di documentazione fotografica. Richiamò inoltre le prescrizioni specifiche contenute nel nulla osta rilasciato dalla Capitaneria di porto in data 9. 3. 2017, che, qualora le acque pr ospicenti l’area demaniale dovesserorisultare balneabili, stabiliva l’obbligo del concessionario di osservare le prescrizioni inserite nell’ordinanza di sicurezza balneare n. 16/2006, con particolare riguardo ai servizi di salvamento. Ritenne, infine , pri v a di valore probatorio l’indicazione, riportata nella relazione di servizio, che sarebbe stato dato avviso ai clienti della impossibilità di usufruire del servizio di balneazione, trattandosi di dichiarazioni rese dallo stesso gestore dello stabilimento e non oggetto di percezione diretta dei verbalizzanti. R.G. N. 17091/2022.Per la cassazione di questa decisione hanno proposto ricorso, articolato in un unico motivo, la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasportie la Capitaneria d i Porto di Mazara del Vallonon hanno svolto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. Parti ricorrenti hanno depositato memoria. L’unico, articolato motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.D.G. n. 476/2007, dell’art. 5, comma 7 , dell’Ordinanza n. 16/2016 della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 115 stesso codice e vizio di insufficienza, illogicità e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. I ricorrenti censurano la sentenzaimpugnata per non avere considerato decisivo ed assorbente, per escludere la sussistenza della violazione contestata, chela concessione demaniale n. 67/2017 rilasciata alla società “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” stabilivaespressamente la destinazione esclusiva dello stabilimento a solarium , escludendo pertanto la balneazione e gli annessi servizi accessori , sicché la odierna ricorrente non poteva essere autorizzata a gestire la relativa attività. Il Tribunale ha pertanto errato nel prescindere dall’inquadramento nellacategoria delle strutture con mera attività di solarium, dando rilievo al fatto della balneazione. Il ricorso inoltre denuncia carenza di motivazione, per avere il Tribunale trascurato di considerare elementi di fatto, quale il divieto di balneazione previsto proprio dalla concessione, che la struttura era evidentemente destinata solo ad attività di solarium, che la presenza dei bagnanti sulla spiaggia era avvenuta senza il consenso del personale addetto e che nell’area antistante era presente materiale edilizio di riporto. Il motivo è infondato ed in parte inammissibile. Infondata è in particolare la censura secondo cui la sussistenza della violazione contesta avrebbe dovuto essere esclusa in ragione del mero fatto che l’attività autorizzata dalla concessione fosse soltanto quella d i solarium e non anche quella di balneazione. La conclusione accolta dai giudici di merito che , ai fini dell’accertamento della violazione contestata, hanno avuto riguardo all’attività in concreto esercitata dalla società opponente appare conforme ai principi in R.G. N. 17091/2022.materia di responsabilità per illeciti amministrativi, che sanzionano fatti materiali e quindi le condotte in concreto poste in essere. Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che l’attività esercitata era anche quella di balneazione e che pertanto il suo esercizio doveva rispettare le prescrizioni impartite dalla competente autorità amministrativa. La conclusione è senz’altro corretta enon risulta invero nemmeno contestata dai ricorrenti con la specifica indicazione delle norme o dei principi di diritto che sarebbero stati nel concreto violat i . Le altre censure sono invece inammissibili, in quanto sotto la forma di denuncia di violazioni di norme di dirittoin realtà investono la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito, che risolvendosi in apprezzamenti di fatti non sono sindacabili in sede di giudizio di legittimità. Ciò in particolare vale per gli accertamenti fattuali che il Tribunale ha posto a fondamento della ricostruzione della condotta posta in essere dalla società opponente, relativi alla presenza, nel tratto di mare antistante la struttura, di bagnanti avventori dello stabilimento e della facilità del loro accesso dalla spiaggia anche attraversando il parapetto mobile ivi esistente, quale struttura volta proprio ad agevolare il transito dei clienti, ed il rilievo circa le prescrizioni contenute nel nulla osta rilasciato dalla Capitaneria di porto in data 9. 3. 2017, che, nel caso in cui le acque prospicenti l’area demaniale dovessero risultare balneabili, stabiliva l’obbligo del concessionario di attivare i servizi di salvamento. Va precisato, infine, che nel presente giudizio trova applicazione l’art. 348 ter cod. proc. civ., che esclude la proponibilità del ricorso per cassazione per il vizio di omesso esame di fatti decisivi nel caso in cui la sentenza di appello si fondi sulle stesse risultanze della sentenza di primo grado ( c.d. doppia conforme ). Il ricorso va pertanto respinto. Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avento le parti intimate svolto attività difensiva. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. R.G. N. 17091/2022.Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.