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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 01562/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6871/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 68, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 3/2022 depositata il12/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato in data 8.10.2018 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Rovereto, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio per accedere ad un fondo intercluso.

Con sentenza n. 24/2020 il Tribunale rigettava la domanda.

Con la sentenza impugnata, n. 3/2022, la Corte di Appello di Trento riformava la decisione di prime cure ed accoglieva la domanda proposta dall’Adami.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha formulato, ai sensi dell’art. 380 - bis c .p.c., la seguente proposta: “INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con atto di citazione notificato in data 8.10.2018 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Rovereto, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio per accedere ad un fondo intercluso.

Con sentenza n. 24/2020 il Tribunale rigettava la domanda.

Con la sentenza impugnata, n. 3/2022, la Corte di Appello di Trento riformava la decisione di prime cure ed accoglieva la domanda proposta dall’Adami.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo, il ricorrente si duole che la Corte di Appello abbia esaminato le risultanze istruttorie in modo non coerente né completo, rendendo sul punto una motivazione incomprensibile.

Con il secondo motivo, lamenta la mancata valorizzazione degli elementi di prova da lui prodotti a sostegno della sua tesi difensiva.

Con il terzo motivo, contesta la mancata valutazione del fatto che egli aveva posto in opera un cancello, così impedendo di fatto l’accesso al fondo dell’Adami attraverso il passaggio oggetto della domanda di usucapione.

Con il quarto motivo, invece, lamenta il rigetto dell’eccezione di estinzione, per non uso ventennale, del diritto di servitù oggetto della domanda di usucapione.

Infine, con il quinto motivo,il ricorrente si duole dell’erronea interpretazione che il giudice di merito avrebbe fornito dell’art. 1073 c.c., ritenendo irrilevante l’eccezione di prescrizione del diritto reale di passaggio di cui anzidetto.

Tutte le censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili perché concernono la valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie.

La Corte di Appello ha ritenuto, in particolare, che il tracciato che l’Adami aveva dedotto di aver utilizzato per accedere al fondo di sua proprietà era stato adeguatamente rappresentato in citazione ed era “… significativamente caratterizzato dalla presenza di una scaletta in pietra e di un cancello apposto dal proprietario del fondo servente” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).

Ha poi aggiunto che l’odierno ricorrente non aveva contestato il tracciato –circostanza, questa, che nei motivi non viene revocata in dubbio–; che non fosse stata dimostrata la presenza di un accesso alternativo al fondo di cui si discute, che pertanto doveva essere considerato intercluso; che la scala in pietra non poteva avere altra funzione se non quella di permettere il collegamento tra i due fondi –servente e dominante–, peraltro posti a livelli diversi; che anche il cancello posto in opera dal Manica, proprietario del fondo servente, potesse avere senso solo per regolamentare l’accesso ed evitare il transito degli estranei (cfr. pagg. 10 e 11).

Ha poi dato atto che le deposizioni testimoniali avevano confermato che il Manica, dopo aver posto in opera il cancello di cui anzidetto, ne aveva consegnato le chiavi all’Adami, proprio al fine di consentire al medesimo di esercitare l’accesso al fondo di cui è causa (cfr. pag. 12).

Sulla base di questa articolata ricostruzione dei fatti, il giudice di seconde cure ha ritenuto che soltanto con la sostituzione della serratura del cancello stesso, avvenuta nel 2016, si fosse realizzato l’evento interruttivo del possesso, validamente esercitato dall’Adami sino a quel momento ai fini dell’usucapione; ed ha, inoltre, ravvisato la natura apparente della servitù, per effetto della presenza della scaletta e del cancello (cfr. pag. 13) e dunque la sua usucapibilità, concludendo alfine per l’accoglimento della domanda.

Rispetto a tali argomentazioni, il ricorrente propone una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza confrontarsi con il duplice principio, che merita di essere ribadito, per cui: 1)il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013, Rv. 627790); 2)“L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014,Rv. 631330)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non offre elementi ulteriori rispetto al ricorso, del cui contenuto essa è meramente riproduttiva.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6871/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 68, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 3/2022 depositata il12/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato in data 8.10.2018 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Rovereto, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio per accedere ad un fondo intercluso. Con sentenza n. 24/2020 il Tribunale rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 3/2022, la Corte di Appello di Trento riformava la decisione di prime cure ed accoglieva la domanda proposta dall’Adami. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha formulato, ai sensi dell’art. 380 - bis c .p.c., la seguente proposta: “INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con atto di citazione notificato in data 8.10.2018 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Rovereto, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio per accedere ad un fondo intercluso. Con sentenza n. 24/2020 il Tribunale rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 3/2022, la Corte di Appello di Trento riformava la decisione di prime cure ed accoglieva la domanda proposta dall’Adami. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, il ricorrente si duole che la Corte di Appello abbia esaminato le risultanze istruttorie in modo non coerente né completo, rendendo sul punto una motivazione incomprensibile. Con il secondo motivo, lamenta la mancata valorizzazione degli elementi di prova da lui prodotti a sostegno della sua tesi difensiva. Con il terzo motivo, contesta la mancata valutazione del fatto che egli aveva posto in opera un cancello, così impedendo di fatto l’accesso al fondo dell’Adami attraverso il passaggio oggetto della domanda di usucapione. Con il quarto motivo, invece, lamenta il rigetto dell’eccezione di estinzione, per non uso ventennale, del diritto di servitù oggetto della domanda di usucapione. Infine, con il quinto motivo,il ricorrente si duole dell’erronea interpretazione che il giudice di merito avrebbe fornito dell’art. 1073 c.c., ritenendo irrilevante l’eccezione di prescrizione del diritto reale di passaggio di cui anzidetto. Tutte le censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili perché concernono la valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie. La Corte di Appello ha ritenuto, in particolare, che il tracciato che l’Adami aveva dedotto di aver utilizzato per accedere al fondo di sua proprietà era stato adeguatamente rappresentato in citazione ed era “… significativamente caratterizzato dalla presenza di una scaletta in pietra e di un cancello apposto dal proprietario del fondo servente” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Ha poi aggiunto che l’odierno ricorrente non aveva contestato il tracciato –circostanza, questa, che nei motivi non viene revocata in dubbio–; che non fosse stata dimostrata la presenza di un accesso alternativo al fondo di cui si discute, che pertanto doveva essere considerato intercluso; che la scala in pietra non poteva avere altra funzione se non quella di permettere il collegamento tra i due fondi –servente e dominante–, peraltro posti a livelli diversi; che anche il cancello posto in opera dal Manica, proprietario del fondo servente, potesse avere senso solo per regolamentare l’accesso ed evitare il transito degli estranei (cfr. pagg. 10 e 11). Ha poi dato atto che le deposizioni testimoniali avevano confermato che il Manica, dopo aver posto in opera il cancello di cui anzidetto, ne aveva consegnato le chiavi all’Adami, proprio al fine di consentire al medesimo di esercitare l’accesso al fondo di cui è causa (cfr. pag. 12). Sulla base di questa articolata ricostruzione dei fatti, il giudice di seconde cure ha ritenuto che soltanto con la sostituzione della serratura del cancello stesso, avvenuta nel 2016, si fosse realizzato l’evento interruttivo del possesso, validamente esercitato dall’Adami sino a quel momento ai fini dell’usucapione; ed ha, inoltre, ravvisato la natura apparente della servitù, per effetto della presenza della scaletta e del cancello (cfr. pag. 13) e dunque la sua usucapibilità, concludendo alfine per l’accoglimento della domanda. Rispetto a tali argomentazioni, il ricorrente propone una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza confrontarsi con il duplice principio, che merita di essere ribadito, per cui: 1)il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013, Rv. 627790); 2)“L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014,Rv. 631330)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non offre elementi ulteriori rispetto al ricorso, del cui contenuto essa è meramente riproduttiva. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso