CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17498/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 04/12/2025 della Corte d'appello di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 4 dicembre 2025 la Corte d'appello di Torino, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero di revoca dell’indulto, cheera stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] con precedente ordinanza del Tribunale di Torinodel 15 luglio 2008, delle pene a lui inflitte dalla Corte d'appello di Torino con sentenza del 11febbraio 2003 (2 anni e 2 mesi di reclusione) e dal Tribunale di Pinerolo con sentenza del 19gennaio 2006 (3 mesi di reclusione e 100 euro di multa), oltre quelle di altre due pronunceche non rilevano in questo giudizio.L’istanza è stata accolta a causa del sopraggiungere di ulteriore condanna ad almenodue anni di reclusione per delitto commesso entro i cinque anni dall’entrata in vigore della l.31 luglio 2006, n. 241; in particolare, si tratta della condanna pronunciata dalla Corte diappello di Torino del 27 gennaio 2021, irrevocabile il 14 giugno 2023, che ha condannatoArgenta alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa per reati commessi il11 dicembre 2010 ed in data prossima al 13 settembre 2010.Il giudice dell'esecuzione ha, invece, respinto la richiesta del condannato di essererimesso in termini per chiedere la sostituzione delle pene oggetto di indulto con quella dellavoro di pubblica utilità, richiesta formulata ex art 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; larichiesta è stata respinta in quanto la norma invocata era una disposizione transitoria checonsentiva l'accesso alle pene sostitutive limitatamente ai processi in quel momentopendente in Cassazione, tra cui non ci sono quelli in cui sono state inflitte le pene oggetto diindulto, e perché, in ogni caso, deve escludersi che il condannato meritasse il beneficio,condannato comportano una prognosi negativa circa la possibilità che egli rispetti modalità eprescrizioni del lavoro sostitutivo, e che si astenga in futuro dal delinquere. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con i seguenti motivi.Con il primo motivo deduce violazione di legge per la mancata applicazione dellanorma dell'art. 95 d. lgs. n. 150 del 2022, atteso che la pena complessiva coperta da indultorisulta ampiamente nei limiti edittali di cui all'art 53 l. 24 novembre 1981, n. 689, e cheseppure è vero che il giudicato formale delle condanne si è cristallizzato sotto la vecchiadisciplina che non consentiva la sostituzione, il giudicato sostanziale, quindi, la concretaeseguibilità delle stesse si è verificato sulla base di una condanna che alla data di entrata invigore del decreto legislativo n. 150 era pendente in cassazione e non ancora eseguibile,deve ritenersi, pertanto, che sia stata la decisione della Corte d'appello di revoca dell'indultoa far decorrere il termine di 30 giorni previsto dall’art. 95 perché il condannato potesserichiedere l'applicazione di una delle pene sostitutive; in via subordinata, si chiede disollevare questione di costituzionalità dell'art. 95 nella parte in cui non consente questo tipodi richiesta.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'istanzaper la asserita presenza di numerose, ricorrenti e gravi condanne riportata nel tempo, inquanto il giudice dell’esecuzione ha utilizzato come parametro per la decisione soltantoquello della presenza nel casellario di precedenti condanne; non vi è una specificamotivazione sul perché nel 2025 la pena risulterebbe non idonea alla rieducazione delcondannato.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. La norma dell’art. 95, comma 1, secondo periodo, d. lgs. n. 150 del 2022 disponeche “il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di unprocedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presentedecreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo IIIdella legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 delcodice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza”. Nel caso in esame, il condannato ha chiesto al giudice dell’esecuzione l'applicazionedella previsione transitoria dell'art. 95 non con riferimento ad una pena inflitta in “unprocedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presentedecreto”, ovvero al 30 dicembre 2022, ma con riferimento alla pena inflitta da due sentenzedivenute irrevocabili, rispettivamente, il 14 gennaio 2004 ed il 12 maggio 2009.Secondo il ricorrente, la circostanza che le due pene siano divenute eseguibili, pereffetto della revoca dell'indulto in data successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del2022, consentirebbe l'applicazione della norma transitoria dell'art. 95.L’argomento è infondato.Questa Corte si è già pronunciata sulla medesima questione con riferimento ad un casodi pena inflitta da una sentenza divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n.150 del 2022, divenuta eseguibile dopo tale data per effetto della revoca di un beneficio (inquel caso, la sospensione condizionale della pena) ed ha ritenuto che questa successione diprovvedimenti non permetta al condannato di beneficiare della norma transitoria dell’art. 95.In particolare, nella Sez. 1, n. 19816 del 17/02/2025, Todosiev, n.m., è stato ritenutoche “la disciplina relativa alle pene sostitutive introdotte dalla d.lgs. n. 150 del 2022, alla lucedella descritta normativa transitoria, non attinge, per precisa scelta del legislatore, i processidefiniti con sentenza irrevocabile in data anteriore all’entrata in vigore della citata fonte:come si è chiarito, l’analizzata disciplina transitoria ha circoscritto l’applicazione delledisposizioni sulle pene sostitutive ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigoredella fonte normativa che le ha istituite, ivi compresi quelli pendenti dinnanzi alla Corte dicassazione (applicazione resa possibile dall’appendice esecutiva analizzata), a condizionedella presentazione della tempestiva istanza del condannato. Pertanto, quando la sentenzaaccertativa del reato ha acquisito l’irrevocabilità in tempo antecedente all’entrata in vigoredel d.lgs. n. 150 del 2022, la disciplina transitoria stabilita dall’art. 95 d.lgs. cit. non puòapplicarsi, come è confermato anche dal comma 2 della norma, al lume del quale le sanzionisostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso diesecuzione al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, continuano a esseredisciplinate dalle disposizioni previgenti, con la specificazione che, tuttavia, i condannati allasemidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nellasemilibertà sostitutiva. Che la sospensione condizionale concessa con le due sentenzeaccertative dei reati qui rilevanti sia stata revocata in epoca successiva all’entrata in vigoredel d.lgs. n. 150 del 2022 non integra, ad avviso del Collegio, un novum idoneo a influire suldeterminante dato di fatto che i processi conclusi con le suddette decisioni hannocontemplato il conseguimento dell’irrevocabilità delle stesse in epoca esclusa dalla sfera diapplicazione della suddetta fonte, epoca nella quale l’interessato aveva titolo ad accedere,sempre che ne avesse avuto i requisiti, all’allora operante sistema delle sanzioni sostitutive.Il discrimen determinato dall’irrevocabilità della sentenza ante d.lgs. n. 150 del 2022,pertanto, non autorizza – in carenza di ogni indicazione normativa in tal senso – a ritenereapplicabili le pene sostitutive introdotte da questo d.lgs. in dipendenza della sopravvenienzacostituita dalla revoca della sospensione condizionale della pena irrogata con sentenzaesclusa ratione temporis dalla sfera di applicazione del nuovo istituto sanzionatorio. Il fattoche soltanto a cagione della revoca della sospensione condizionale la pena irrogata con lapregressa sentenza sia divenuta eseguibile non sposta in avanti la data di irrevocabilità dellasentenza che ha inflitto la pena detentiva e non si profila, quindi, idoneo a conferire alcondannato il diritto all’accesso alle pene sostitutive della pena detentiva riportata concondanna relativa a processo escluso dal novero di quelli ai quali la disciplina istitutiva dellestesse ha circoscritto l’applicazione”.La sentenza in esame ha preso in considerazione anche la questione di legittimitàcostituzionale della previsione transitoria, proposta anche nell’odierno ricorso, ed haaggiunto che “l’assetto delle pene sostitutive introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 non pareautorizzare i dubbi di costituzionalità sollevati dal ricorrente con il terzo motivo. Si è giàaffermato in modo condivisibile che è manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost.,nella parte in cui non estende l'applicabilità delle disposizioni in tema di pene sostitutive dellepene detentive brevi ai reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili prima dell’entrata invigore del citato d.lgs. Invero, il principio di retroattività delle disposizioni penali più favorevolinon riguarda qualsiasi norma incidente sul trattamento penale, ma soltanto quelle chedisciplinano il reato e la pena. Esso, dunque, può subire, in quanto non assoluto edinderogabile, deroghe rimesse alla discrezionalità legislativa, tra le quali quella connessaall'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti coperti dal giudicato. È, invero,principio più volte affermato anche dalla giurisprudenza dalla Corte costituzionale che ilprincipio di retroattività della disposizione penale più favorevole al reo, fissato nell’art. 2 cod.pen., non è stato costituzionalizzato dall'art. 25, secondo comma, Cost., che ha circoscrittol’immediata tutela costituzionale al principio di irretroattività delle norme incriminatrici e, ingenerale, delle norme penali più severe, con l’effetto che – al di fuori di tale specifico ambito– l’irretroattività può subire deroghe in forza della legislazione ordinaria, quando ne ricorraun’adeguata ragione giustificativa che renda ragionevole la relativa statuizione, che sia,pertanto, compatibile con il generale precetto stabilito dall’art. 3 Cost. In tale direzione si èpuntualizzato che la regola della retroattività della lex mitior, pur possedendo spessorediverso dal principi di irretroattività della norma incriminatrice, di cui all'art. 25 secondocomma, della Carta fondamentale, ha certo un suo fondamento costituzionale, sancito dalprincipio di eguaglianza, il quale impone, in linea di massima, di equiparare il trattamentosanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano staticommessi prima o dopo l’entrata in vigore della normativa definibile di maggior favore, manon vieta le corrispondenti deroghe quando sussista una congrua giustificazione chedetermini la ragionevolezza della relativa disciplina (in tale direzione Sez. 3, n. 47042 del26/09/2023, Buscaglia, Rv. 285420 - 01, con persuasiva compiutezza riferimenti allagiurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte Edu; nella stessa direzione Sez. 6, n.34091 del 21/06/2023, Sabatini, Rv. 285154 - 01, in motivazione). In questa prospettiva, nonsussiste fondato motivo per censurare, sotto i profili dedotti dal ricorrente, la scelta normativache ha escluso i rapporti processuali già esauriti in sede cognitiva dalla sfera di applicazionedelle introdotte pene sostitutive, anche per la parte in cui esse sono contraddistinte da regolepiù favorevoli di quella precedente, tale limitazione trovando una chiara e ragionevolegiustificazione nell’esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti”.L’orientamento interpretativo della sentenza Todosiev ha trovato conferma nella, dipoco successiva, pronuncia Sez. 1, n. 26014 del 23/04/2025, Papa, n.m., in cui si legge che,“se è vero che l’applicazione della pena sostitutiva può essere realizzata – ai sensidell’art.58 della legge n.689 del 1981 – solo quando il giudice non ordina la sospensionecondizionale, ciò non comporta l’effetto ipotizzato dalla difesa del ricorrente (ossia ilcongelamento sine die della possibilità di proporre la domanda di pena sostitutiva al giudicedella esecuzione, con riattivazione in ipotesi di revoca del beneficio), per due ragioniessenziali. La prima è che la stessa disciplina transitoria di cui all’art.95 non opera alcunadistinzione e richiede esclusivamente che sia passata in giudicato una sentenza di condannaa pena detentiva non superiore a quattro anni, senza altro aggiungere. La seconda è che –come più volte detto nelle decisioni di questa Corte di legittimità – la particolare disposizionedi cui sopra introduce un ‘supplemento di cognizione’ e pertanto la parte interessata èchiamata a fare una scelta tra il mantenimento del beneficio già concesso (la pena sospesa,che tuttavia può in futuro essere revocata in presenza delle condizioni di legge) e laproposizione della domanda di pena sostitutiva che, ove ammissibile, autorizza il giudice del‘supplemento di cognizione’ a variare la decisione originaria. Non vi è pertanto alcunariattivazione del potere di chiedere la applicazione della pena sostitutiva nei casi di avvenutarevoca della pena sospesa, come ipotizzato dal ricorrente”.Il collegio intende dare continuità all’orientamento delle pronunce Todosiev e Papa, cheè fondato sulla lettera della norma, che limita la previsione transitoria alle pene inflitte“all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore delpresente decreto”, tra cui non vi è quello definito prima del d. lgs. n. 150 del 2022 la cui penadiventa eseguibile per una sopravvenienza, e che ha, inoltre, una maggiore coerenzasistematica con le regole generali sulla successione di leggi penali nel tempo, compendiatenell’art. 2 cod. pen., ed, in particolare nel quarto comma di tale previsione, che, se la leggedel tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, esclude l’applicazione diquella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo nel caso in cui sia stata pronunciatasentenza irrevocabile.Ne consegue che la decisione impugnata resiste alle censure che le sono state rivoltenel primo motivo, che deve essere respinto.Il secondo motivo, riguardando a questo punto un passaggio non necessario dellamotivazione del provvedimento impugnato, è assorbito.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]