CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08175/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].-intimato-e nei confronti diSERIT [OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] dellaSICILIA-PALERMO n. 4246/2015 depositata il 08/10/2015.Numero registro generale 9310/2016Numero sezionale 7755/2025Numero di raccolta generale 8175/2026Data pubblicazione 02/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con avviso di accertamento n. RJ0102SC00318/2005 l’Ufficio diAgrigento dell’Agenzia delle entrate contestava a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. l’omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavie la deduzione di costi non inerenti per l’a.i. 2001.2. La sola società impugnava l’avviso. La CTP di Catania, con sentenzan. 159/05/2005, accoglieva il ricorso. L’Ufficio proponeva appello. La CTRdella Sicilia, con sentenza n. 46/19/2008, l’accoglieva.3. La sentenza di cui si tratta si rendeva definitiva per mancataimpugnazione.4. L’Ufficio iscriveva a ruolo tributi e spese di lite e, in data 12 luglio2011, notificava la cartella di pagamento n. 29120100030608 al socioMORELLO [OSCURATO:PERSONA].5. Questi impugnava la cartella lamentandone l’illegittimità per vizipropri e per invalidità derivata.6. La CTP di Agrigento, con sentenza n. 473/07/2012 rigettava ilricorso.7. Il contribuente proponeva appello lamentando, tra l’altro, l’erroneamotivazione della sentenza di primo grado “in ordine alla mancata previanotificazione degli atti presupposti su cui risulta fondata la pretesa”.8. La CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello,così essenzialmente motivando:- la cartella “trova la sua legittimazione” nella sentenza della CTR n.46/19/2008;Numero registro generale 9310/2016Numero sezionale 7755/2025Numero di raccolta generale 8175/2026Data pubblicazione 02/04/2026- “l’appellante ha lamentato tanto nel primo che nel secondo grado diquesto giudizio di non avere avuto conoscenza del ricorso in appelloprodotto dall’Ufficio presso la CTR per la riforma della sentenza n.159/05/06 [della CTP]”;- “[OSCURATO:PERSONA] al fine di verificare se effettivamente l’Ufficioha ritualmente proposto appello […] ha emesso […] ordinanza [con cuionerava l’Agenzia delle entrate di depositarne la prova nei trenta giorni”.- “L’Ufficio non ha provato, entro il termine perentorio […], di averenotificato al contribuente l’appello”.9. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con duemotivi. Il contribuente resta intimato; identicamente l’agente dellariscossione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2291 e 2304cod. civ., nonché dell’art. 14 DPR n. 602 del 1973.1.1. In estrema sintesi: “Il socio, ancorché privo della qualità diobbligato per i debiti tributari della società in nome collettivo e come taleestraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo, dopol’iscrizione a ruolo a carico della società, resta sottoposto all’esazione deldebito stesso”.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1,nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909cod. civ. e 324 cod. proc. civ.2.1. In estrema sintesi: “La sentenza impugnata è […] viziata laddovepone a fondamento dell’annullamento della cartella […] una presuntaNumero registro generale 9310/2016Numero sezionale 7755/2025Numero di raccolta generale 8175/2026Data pubblicazione 02/04/2026nullità intervenuta in un precedente giudizio definito con sentenza passatain giudicato”.3. Il secondo motivo, che assume priorità logica, è fondato.3.1. La sentenza della CTR n. 46/19/2008, su cui fonda la cartella dipagamento notificata al contribuente, è passata in giudicato, ragion percui non avrebbe potuto il giudice d’appello, nel presente giudizio,sindacare una pretesa nullità maturatasi nel pregresso giudizio sull’avvisodi accertamento, di cui a detta sentenza, siccome ormai definitivamenteconcluso.4. Il primo motivo è fondato ai sensi e nei limiti della motivazione aseguire.4.1. La sentenza impugnata, laddove si pone il problema della notificadell’atto di appello al contribuente nel pregresso giudizio sull’avviso diaccertamento, per quanto lo risolva, come detto, in violazione delle regolesul giudicato, tuttavia manifesta di aver colto la sostanza delle doglianzedel contribuente, che si lascia riassumere nella mancata partecipazione delmedesimo al giudizio pregresso, con particolare riguardo al secondogrado, posto che in primo grado la società era risultata vittoriosa.4.2. In effetti, ai fini delle imposte sui redditi, l’imputazione pertrasparenza ai soci di società di persone di maggiori redditi in derivazioneda quello accertato in capo alla società determina, in sede diimpugnazione, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra. Untanto costituisce il punto di approdo di una lunga elaborazionegiurisprudenziale, culminata con il principio enunciato da Sez. U, n. 14815del 04/06/2008, Rv. 603330-01, a tenore del quale “l'unitarietàdell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni deiredditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automaticaimputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota diNumero registro generale 9310/2016Numero sezionale 7755/2025Numero di raccolta generale 8175/2026Data pubblicazione 02/04/2026partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione deglistessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un soloavviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmentesia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettinoquestioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dellostesso procedimento e la controversia non può essere decisalimitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, nonha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì glielementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedottanell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di uncaso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorsoproposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati imponel'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salvala possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudiziocelebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affettoda nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento,anche di ufficio”.4.3. Posto tale principio, le Sezioni unite, nella citata sentenza,affrontano, in motivazione, anche i temi connessi a situazioni patologiche.In particolare, in linea generale, affermano che “l'eventuale formazione digiudicati parziali (riferiti, cioè, a singole posizioni), saranno valutatitenendo conto dei limiti soggettivi stabiliti dall'art. 2909 c.c. Il principio delcontraddittorio e il diritto di difesa impediscono di opporre il giudicato achi non ha partecipato al processo o non è stato messo in grado di essereparte nello stesso. Il terzo, se una norma lo prevede (come l'art. 1306c.c.) può beneficiare del giudicato ‘inter alios’, ma non può essernepregiudicato”. Pertanto, l’A.F. “non può opporre il giudicato a lei favorevolese non a coloro che hanno partecipato al relativo processo”. Peraltro,“l'eventuale produzione in giudizio di sentenze passate in giudicato che, acausa dei limiti soggettivi del giudicato stesso, non abbiano efficaciaNumero registro generale 9310/2016Numero sezionale 7755/2025Numero di raccolta generale 8175/2026Data pubblicazione 02/04/2026vincolante (ad es., sentenza favorevole all'amministrazione finanziariapronunciata nel giudizio relativo alla società o a singoli soci) nei confrontidel contribuente ricorrente (un socio e/o la società che non abbiapartecipato al giudizio), pur non producendo gli effetti tipici del giudicatonon è ‘tamquam non esset’. Il contenuto della decisione prodotta ingiudizio dovrà essere oggetto di autonoma valutazione e di specificamotivazione, come accade per la produzione di qualsiasi documentorilevante nel giudizio, esclusa, quindi, la possibilità della mera motivazione‘per relationem’”.4.4. Siffatto insegnamento di Sez. U n. 14815 del 2008 deve essereraccordato ad un altro insegnamento, parimenti riconducibile alle SezioniUnite, relativamente ai poteri di reazione del socio di società di personeresosi definitivo solo in rapporto a quest’ultima.4.5. Il riferimento cade su Sez. U, n. 28709 del 20/10/2020,intervenuta su una fattispecie sovrapponibile a quella che presentementene occupa (invero, vi si legge, in fatto: “L'Agenzia delle entrate ha emessonei confronti della società [una s.n.c.] un avviso di accertamento per iva eirap relative all'anno 2000, che ha affermato di avere regolarmentenotificato presso la sede legale e nelle mani dell'ultimo legalerappresentante della società. All'avviso di accertamento, che non è statoimpugnato neanche dall'altro socio della società, ha fatto seguito lanotificazione a [C.G.] della cartella di pagamento oggetto del giudizio, chel'ex socio ha impugnato, contestando […] che l'avviso di accertamentoprodromico fosse stato notificato alla società […]”).4.5.1. Scrivono, dunque, le Sezioni unite che “nei confronti dell'entecreditore il socio illimitatamente responsabile è obbligato, per i debitisociali, in via sussidiaria, ma al pari della società (Cass., sez. un., 13febbraio 2015, n. 3022), anche per quelli tributari, e pure se sia recedutoNumero registro generale 9310/2016Numero sezionale 7755/2025Numero di raccolta generale 8175/2026Data pubblicazione 02/04/2026-come nel caso in esame-, in base all'art. 2290 c.c. (tra varie, Cass. 22dicembre 2014, n. 27189 e 4 marzo 2020, n. 6020). Si tratta di unaresponsabilità «da posizione», perché deriva dalla qualità di socio econcerne indistintamente e automaticamente tutti i debiti della società:quella del socio non è un'obbligazione da fatto proprio, ma è propria, escaturisce direttamente dalla legge […]. L'ente creditore agisce quindi, permezzo dell'agente della riscossione, azionando un titolo, ossia il ruolo, chesi è formato nei confronti del proprio debitore d'imposta, ossiadell'obbligato in via principale. Ma è pur sempre quel titolo che divieneriferibile ai coobbligati in via sussidiaria, anche se in base a presuppostidistinti. Ed è da quel titolo, che concerne il tributo, che dipende la cartellanotificata al coobbligato: l'art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973stabilisce difatti che «il concessionario notifica la cartella di pagamento aldebitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, apena di decadenza», entro i termini ivi previsti”. Ora, poiché, “tramitel'impugnazione della cartella il socio contesta il diritto di procedereall'esecuzione con riferimento a quel titolo, e quindi per debiti tributari,allo stesso modo in cui per gli altri debiti sociali egli può contestare lapropria responsabilità mediante opposizione all'esecuzione”, “il socio puòlamentare non soltanto l'inesistenza originaria o sopravvenuta del titoloformatosi nei confronti della società, ma anche l'inesistenza originaria osopravvenuta del credito in esso consacrato, ossia della pretesa tributaria,per inesistenza dei fatti costitutivi o per esistenza di fatti impeditivi,modificativi o estintivi”.4.6. Alla stregua di un’operazione di combinazione delle indicazioni disistema impartite dalle Sezioni unite in entrambe le sentenze dinanziscrutinate, può ricavarsi, ed enunciarsi, il seguente principio:Qualora una società di persone sia stata attinta da avviso diaccertamento che essa sola abbia impugnato, senza l’evocazione inNumero registro generale 9310/2016Numero sezionale 7755/2025Numero di raccolta generale 8175/2026Data pubblicazione 02/04/2026giudizio altresì dei soci, e detto avviso si sia reso definitivo per il rigettodell’impugnazione giusta sentenza passata in giudicato,- il titolo (ossia il ruolo) formatosi nei confronti della società, debitriced'imposta e come tale obbligata in via principale, è riferibile anche alsocio, obbligato bensì in via sussidiaria, ma al pari della società, ragionper cui legittimamente la relativa cartella è notificata anche al socio (inletterale osservanza dell’art. 25, comma 1, DPR n. 602 del 1973, cheprescrive la notifica della cartella, nei termini decadenziali, “al debitoreiscritto a ruolo o al coobligato”);- il socio, che non può ricevere pregiudizio dal giudicato “inter alios”,investito per la prima volta della pretesa inerente al credito consacratonell’avviso per il tramite della notifica della cartella, è abilitato – infunzione del diritto alla pienezza di tutela riconosciuto dalla giurisprudenzacostituzionale (Corte cost. n. 114 del 2018) – a recuperare la tutelaavverso l’avviso (non potuta esercitare per violazione della regola dellitisconsorzio necessario nel relativo giudizio d’impugnazione),lamentando, non soltanto l'inesistenza originaria o sopravvenuta del titoloformatosi nei confronti della società, ma altresì l'inesistenza originaria osopravvenuta del credito.4.7. Tornando al caso di specie, in cui il contribuente, secondo quantoriferito nello stesso ricorso per cassazione, aveva fatto valere già in primogrado ragioni d’invalidità derivata della cartella rispetto all’avviso, la CGTII non ha fatto applicazione del superiore principio.5. Quanto precede impone che la sentenza impugnata sia cassata conrinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado. P.Q.MIn accoglimento del ricorso, ai sensi di cui alla motivazione, cassa lasentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondoNumero registro generale 9310/2016Numero sezionale 7755/2025Numero di raccolta generale 8175/2026Data pubblicazione 02/04/2026grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per lespese.Così deciso a Roma, lì 13 novembre 2025.Il Presidente