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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 04022/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI PALERMOdato avviso alle parti; udita lo relazione svolta da Consig!:ere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che a ..c.)nfern-iato quella del Tribunale d: Palermo e condannato la ricorrente alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa per il delitto di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di furto - è manifestamente infondato otre che non consentito: la Corte di appello ha offerto una risposta corretta in diritto, richiamando il principio per il quale del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, risponde colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione anche se realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440 - 01).

In secondo ooco a Corte ha richiamato la circostanza che l'imputata fosse intestatarki dei contratto ,i-r:rn -1:sli, /ione di energia elettrica, in continuità con quanto affermato dai primo Giudice, che rilevava come l'imputata non contabilizzasse il consumo della energia elettrica utilizzata (fol. 3), in sostanza consumandola senza pagarla.

A fronte di tali emergenze I moti,to di appello risuii=a denerico, in guanto si doleva della inconsapevolezza senza con ."unt..z-f,s •,;;TieTh, cne rende ii motivo di appello sul punto non consentito, con conseguente inammissibilità anche dell'attuale motivo, sostanzialmente inedito: infatti, le Sez.

U., n. 8325 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in motivazione, hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello possa essere adottata anche d'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice d'appello.

Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti aiudizi o nel corso delle indagini preliminari; [OSCURATO:PERSONA] che i secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego della scriminante ex art. 54 cod. pen. - è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata (si veda, in particolare pagg. 3-4 della sentenza impugnata) rende ampiamente conto delle ragioni di esclusione della scriminante, in inea con il dato normativo e la consolidata Y-len7à, di legittimità. in particdlare, consolidata è la giurisprudenza di legittimità, in tema di stato di necessità di cui ali'art. 54 cod. pen., allorché rileva come l'imputato ha un onere di allegazione - nei caso di specie per nulla adempiuto - avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale &legazione esclude l'operatività dell'esimente (Sez.

I, n. 12619 del 24/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276173, conf.

N. 8855 del 2004 Rv. 228755 - 01, N. 45065 del 2014 Rv. 260839 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione sulla congruità della pena e sul giudizio di equivalenza fra circostanze - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo guanto è •rescrittc: a pena di inarnmissibiiità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. ben.„ come si ilogo dei moti i di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; per altro, la sentenza di primo grado dosava la pena in misura inferiore alla misura media edittale, cosicché non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.P.

Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e dea somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Cosv. deciso il 17 dicembre 2025 Il consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI PALERMOdato avviso alle parti; udita lo relazione svolta da Consig!:ere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che a ..c.)nfern-iato quella del Tribunale d: Palermo e condannato la ricorrente alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa per il delitto di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di furto - è manifestamente infondato otre che non consentito: la Corte di appello ha offerto una risposta corretta in diritto, richiamando il principio per il quale del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, risponde colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione anche se realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440 - 01). In secondo ooco a Corte ha richiamato la circostanza che l'imputata fosse intestatarki dei contratto ,i-r:rn -1:sli, /ione di energia elettrica, in continuità con quanto affermato dai primo Giudice, che rilevava come l'imputata non contabilizzasse il consumo della energia elettrica utilizzata (fol. 3), in sostanza consumandola senza pagarla. A fronte di tali emergenze I moti,to di appello risuii=a denerico, in guanto si doleva della inconsapevolezza senza con ."unt..z-f,s •,;;TieTh, cne rende ii motivo di appello sul punto non consentito, con conseguente inammissibilità anche dell'attuale motivo, sostanzialmente inedito: infatti, le Sez. U., n. 8325 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in motivazione, hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello possa essere adottata anche d'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice d'appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti aiudizi o nel corso delle indagini preliminari; [OSCURATO:PERSONA] che i secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego della scriminante ex art. 54 cod. pen. - è manifestamente infondato. La sentenza impugnata (si veda, in particolare pagg. 3-4 della sentenza impugnata) rende ampiamente conto delle ragioni di esclusione della scriminante, in inea con il dato normativo e la consolidata Y-len7à, di legittimità. in particdlare, consolidata è la giurisprudenza di legittimità, in tema di stato di necessità di cui ali'art. 54 cod. pen., allorché rileva come l'imputato ha un onere di allegazione - nei caso di specie per nulla adempiuto - avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale &legazione esclude l'operatività dell'esimente (Sez. I, n. 12619 del 24/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276173, conf. N. 8855 del 2004 Rv. 228755 - 01, N. 45065 del 2014 Rv. 260839 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione sulla congruità della pena e sul giudizio di equivalenza fra circostanze - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo guanto è •rescrittc: a pena di inarnmissibiiità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. ben.„ come si ilogo dei moti i di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; per altro, la sentenza di primo grado dosava la pena in misura inferiore alla misura media edittale, cosicché non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.P. Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e dea somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Cosv. deciso il 17 dicembre 2025 Il consigliere estensor
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