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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 novembre 2025

Cassazione n. 31651/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8099/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,,in persona del legale rappres. p.t., rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappres. p.t.; - resist ente - avverso l ’ordina nza n. 13267/2024 de l la Corte d i Cassazione , depositata il 14.05.2024; udita la relazione della causa svolta nel la pubblica udienza del 12/11/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nella motivazione dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui è scritto che il terzo motivo del ricorso è inammissibile, mentre nel proseguo della motivazione e nel dispositivo esso risulta invece accolto.

Il ricorso va accolto.

In particolare, in relazione al terzo motivo del ricorso - inteso a contestare l'affermazione operata dal giudice d’appello circa il fatto che la mutuataria non potesse riconoscersi inadempiente perché la prestazione era stata rifiutata dalla banca- l'ordinanza impugnata ha rilevatoil giudicato sul punto che il contratto non potesse considerarsi risolto, accogliendo il motivo e non già ritenendolo inammissibile come si leggenell’incipit della relativa motivazione.

Ora, la statuizione di accoglimento del terzo motivo, e l’esame della motivazione inducono a ritenere che la parte nella quale è scritto che il motivo “è inammissibile” sia frutto di un evidente mero refuso, quale error calami, non essendo dubbio che tale espressione non sia frutto della volizione del giudice.

Al riguardo, deve qualificarsi comeerrore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi” (Cass., n. 19601/2011).

Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art.287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass., n. 572/2019; n. 16877/2020).

Nel caso concreto, il dispositivo di accoglimento del terzo motivo del ricorso per cassazione della [OSCURATO:SOCIETA] diverge chiaramente dalla statuizione limitata alla suddetta espressione “è inammissibile”, contenuta nella parte iniziale della relativa motivazione , la cui esplicitazione è chiaramente espressiva, come detto, della decisione di accoglimento del motivo.

Per quanto esposto, la motivazione dell’ordinanza impugnata va corretta, in conformità del ricorso.

Nulla per l e spese del proce dimento, considerando la mancata costituzione della parte resistente.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, n. 13267/2024- depositata il 14.05.2024 - nel senso che al rigo 14 di pag. 13 dell'ordinanza impugnata,in luogo della parola "inammissibile", si deve leggere ed intenderela parola "fondato".

Manda alla cancelleria per l'annotazione della presente ordina nza a margine del provvedimento oggetto di correzione.

Così deciso n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8099/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,,in persona del legale rappres. p.t., rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappres. p.t.; - resist ente - avverso l ’ordina nza n. 13267/2024 de l la Corte d i Cassazione , depositata il 14.05.2024; udita la relazione della causa svolta nel la pubblica udienza del 12/11/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nella motivazione dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui è scritto che il terzo motivo del ricorso è inammissibile, mentre nel proseguo della motivazione e nel dispositivo esso risulta invece accolto. Il ricorso va accolto. In particolare, in relazione al terzo motivo del ricorso - inteso a contestare l'affermazione operata dal giudice d’appello circa il fatto che la mutuataria non potesse riconoscersi inadempiente perché la prestazione era stata rifiutata dalla banca- l'ordinanza impugnata ha rilevatoil giudicato sul punto che il contratto non potesse considerarsi risolto, accogliendo il motivo e non già ritenendolo inammissibile come si leggenell’incipit della relativa motivazione. Ora, la statuizione di accoglimento del terzo motivo, e l’esame della motivazione inducono a ritenere che la parte nella quale è scritto che il motivo “è inammissibile” sia frutto di un evidente mero refuso, quale error calami, non essendo dubbio che tale espressione non sia frutto della volizione del giudice. Al riguardo, deve qualificarsi comeerrore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi” (Cass., n. 19601/2011). Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art.287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass., n. 572/2019; n. 16877/2020). Nel caso concreto, il dispositivo di accoglimento del terzo motivo del ricorso per cassazione della [OSCURATO:SOCIETA] diverge chiaramente dalla statuizione limitata alla suddetta espressione “è inammissibile”, contenuta nella parte iniziale della relativa motivazione , la cui esplicitazione è chiaramente espressiva, come detto, della decisione di accoglimento del motivo. Per quanto esposto, la motivazione dell’ordinanza impugnata va corretta, in conformità del ricorso. Nulla per l e spese del proce dimento, considerando la mancata costituzione della parte resistente. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, n. 13267/2024- depositata il 14.05.2024 - nel senso che al rigo 14 di pag. 13 dell'ordinanza impugnata,in luogo della parola "inammissibile", si deve leggere ed intenderela parola "fondato". Manda alla cancelleria per l'annotazione della presente ordina nza a margine del provvedimento oggetto di correzione. Così deciso n
Sentenza Cassazione n. 31651/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris