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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32068/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, ove si contesta il (ri-)calcolo della pena è frutto dell'erronea lettura della sentenza di appello che ha dichiarato la prescrizione limitatamente ad uno degli episodi di porto di arma, riducendo conseguentemente la pena solo in relazione all'aumento della stessa per continuazione, lasciando immutata la pena base, relativa alla parte della accusa 'sopravvissuta' alla prescrizione; osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la ricostruzione indiziaria è, in parte, concettualmente errato (essendo inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale- per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b) -come nel caso- nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità -Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 04) ed in parte non consentito, in quanto diretto a proporre letture alternative del compendio probatorio, alla ricerca di una rivalutazione del fatto, più che alla identificazione del vizio motivazionale che si intende denunciare, dimenticando che la peculiare funzione assegnata alla Corte dal legislatore è quella di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione; rilevato che nel caso concreto la Corte potentina fornisce, tra pg. 10 e pg. 12, i criteri metodologici utilizzati per la valutazione del quadro probatorio, giungendo a condividere il complesso indiziario che la sentenza di primo grado aveva costruito nel giungere alla affermazione di responsabilità dell'imputato; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, ove si contesta il (ri-)calcolo della pena è frutto dell'erronea lettura della sentenza di appello che ha dichiarato la prescrizione limitatamente ad uno degli episodi di porto di arma, riducendo conseguentemente la pena solo in relazione all'aumento della stessa per continuazione, lasciando immutata la pena base, relativa alla parte della accusa 'sopravvissuta' alla prescrizione; osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la ricostruzione indiziaria è, in parte, concettualmente errato (essendo inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale- per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b) -come nel caso- nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità -Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 04) ed in parte non consentito, in quanto diretto a proporre letture alternative del compendio probatorio, alla ricerca di una rivalutazione del fatto, più che alla identificazione del vizio motivazionale che si intende denunciare, dimenticando che la peculiare funzione assegnata alla Corte dal legislatore è quella di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione; rilevato che nel caso concreto la Corte potentina fornisce, tra pg. 10 e pg. 12, i criteri metodologici utilizzati per la valutazione del quadro probatorio, giungendo a condividere il complesso indiziario che la sentenza di primo grado aveva costruito nel giungere alla affermazione di responsabilità dell'imputato; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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