CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 22852/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 3 giugno 2022, confermava la sentenza di condanna alla pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, in data 17 gennaio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di furto aggravato e di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva appare del tutto aspecifico, in quanto reiterativo di censura già proposta in sede di gravame di appello ed ivi respinta con argomentata statuizione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente