CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03148/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21466/2017 R.G. proposto da Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Tortona n. 4, elettivamente domicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocatoMassimo Calò; e Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –controricorrenti – avverso la sentenza n. 1531/15/17, depositata il 20 febbraio 2017, della Commissione tributaria regionale della Campania; [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOudita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21 novembre2023, dal Consigliere d ott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. – con sentenza n. 1531/15/17, depositata il 20 febbraio 2017, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, per suo conto, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento ICI (n. 100605) emesso, per l’anno 2010, relativamente alla quota di possesso (333/1000) in proprietà del contribuente sull’unità immobiliare iscritta in catasto al fol. 44, p.lla 142, sub 1 (cat. D/2); - il giudice del gravame - nel premettere che l’avviso di accertamento era stato emesso sul presupposto di una rettifica catastale che non era stata notificata al contribuente -ha rilevato che questi non era «stato posto in grado di impugnare il provvedimento di rettifica della rendita catastale» e che, per tale ragione, il gravame doveva trovare accoglimento; 2. –il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ed ha depositato memoria; - l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Considerato che: 1. –il ricorso è articolato sui seguenti motivi: 1.1 - col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ.,il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, c omma 2, n. 4, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 118, comma 1, d.a. cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, che l’accoglimento del gravame risultava fondato su di una motivazione apparente e, ad ogni modo, perplessa in quanto contraddittoriamente evocata (anche) un’impugnazione nel merito del provvedimento di rettifica a fronte della (pur) rilevata omessa notifica di quello stesso provvedimento; 1.2 -il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione dell’art. 2909 cod. civ. e, nello specifico, l’omesso rilievo del giudicato esterno che si era formato, sulla pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Napoli (n. 682/18/2011 del 9 dicembre 2011), relativamente alla medesima rendita catastale (ora) in contestazione tra le parti, seppur con riferimento a distinto periodo di imposta (anno 2004); 1.3 - col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,il ricorrente denuncia violazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, assumendo che - così come risultante dall’avviso di accertamento, e come dedotto in giudizio - seppur l’imposta dovuta per l’anno 2010 computata sul maggior importo della rendita catastale rettificata, il contribuente non aveva provveduto al relativo versamento nemmeno nella misura corrispondente alla rendita catastale proposta con la dichiarazione di variazione presentata con procedura Docfa (d.m. n. 701 del 1994), così che l’annullamento dell’atto impugnato -pur ammessane la legittimità a riguardo della rendita catastale oggetto di rettifica di ufficio - finiva per colpire anche la parte dell’imposta, corrispondente a detto minor valore della rendita catastale che, ad ogni modo, doveva ritenersi dovuta a fronte dell’integrale inadempimento del contribuente; 2. – in via pregiudiziale va rilevata l’estinzione del giudizio per definizione agevolata della controversia; 2.1 –occorre premettere che con ordinanza interlocutoria, emessa all’adunanza del 21 aprile 2021, la Corte ha dispost o l’acquisizione di informazioni dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in ordine alla definizione agevolata della controversia;- difatti, dalla documentazione prodotta dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] poteva desumersi l’ accesso alla definizione agevolata prevista dal d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 16, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136 (alla cui stregua «Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.»); 2.2 –nella nota rimessa dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA] – pur dandosi atto di versamenti eseguiti dal contribuente (per l’importo di € 177,15, in data 29maggio 2019, e per l’importo di € 177,62 , in data 30 settembre 2019) nonché dialcuni versamenti successivi – si assume che, nella fattispecie, non era stata presentata alcuna domanda di definizione agevolata (per l’annualità 2010) e, per l’appunto, che – siccome i carichi affidati all’agente della riscossione – presso questi andavano eseguiti i versamenti del contribuente (previo l’operato discarico delle somme iscritte a ruolo in relazione ai primi due versamenti eseguiti); - sta di fatto, però, che parte controricorrente ha dato riscontro della domanda di definizione agevolata (relativamente all’avviso di accertamento n. 100605 che, in contestazione tra le parti, è esattamente relativo all’ICI dovuta per l’anno 2010) e del suo invio all’Ente locale a mezzo di posta certificata (rimessa all’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL]); 2.3 – il regolamento comunale adottato (con d eliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 1 aprile 2019 ), in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, cit., per quel che qui rileva, ha dispostonei seguenti termini: -«Per controversie tributarie pendenti … si intendono quelle, in cui è parte il Comune, introdotte con ricorsi notificati entro il 24 ottobre 2018,anche se oggetto di reclamo o mediazione ex articolo 17bis del decreto legislativo 31dicembre 1992, n. 546, per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione agevolata, di cui al successivo articolo 3 del presente regolamento, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.»(art. 1, comma 2); - nel caso di s occombenza del Comune nel giudizio di secondo grado, così come nella fattispecie, la base della definizione agevolata andava individuata nella misura del 15% del valore dellacontroversia [art. 2, comma 2, lett. c)]; - l a domanda di definizione agevolata, su apposito modello predisposto dal Comune, andava presentata (« a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2019») anche «a mezzo pec all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL]» [art. 3, commi 1 e 2, lett. a)]; -«La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con ilpagamento degli importi dovuti ovvero della prima rata. In caso di mancato, parziale ointempestivo pagamento delle rate successive alla prima, si procede alla riscossionecoattiva degli importi dovuti come risultanti dalla definizione agevolata.»(art. 5, comma 1); -«L’eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2020con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.»(art. 8, comma 1); 2.4 –ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio in quanto, come anticipato, - e diversamente da quanto assume il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] – il contribuente aveva presentato (tempestivamente) la domanda di definizione agevolata e– alla stessa stregua delle sopra ripercorse disposizioni regolamentari – detta definizione si era perfezionata con il pagamento (anche) della sola prima rata(art. 5, comma 1, cit.);-né, del resto, nel predeterminato termine (31 luglio 2020) è stato notificato al contribuente il provvedimento di diniego della definizione agevolata(art. 8, comma 1, cit.); 3. -le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (d.l. n. 118 del 2019, art. 6, c omma 13, ult. prop., cit.; art. 6, comma 4, del regolamento comunale, cit.); - non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228) operando, nella fattispecie, causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa della parte controricorrente. P.Q.M