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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 18806/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 maggio 2022 la Corte di appello di Bari, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 15 giugno 2021 con la quale il Tribunale di Trani, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di furto con strappo e, ritenuta la contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 1.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1.

Con il primo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto dell'imputato come furto con strappo ex art. 624-bis cod. pen. e non anche come furto ex art. 624 cod. pen.

In particolare, già il Giudice di primo grado aveva erroneamente condannato l'imputato per furto con strappo, poiché aveva evidenziato che la sottrazione della borsello della vittima era avvenuta tirandolo via dal sedile della autovettura di quest'ultima con movimento repentino ed affermato che il fatto dovesse essere qualificato ai sensi dell'art. 624 «non essendo stata esercitata alcuna violenza per sottrarlo "di dosso" alla vittima» (tanto che anche il Procuratore generale distrettuale aveva ritenuto che nel caso di specie al più fosse configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen.

«non contestata in fatto»).

La sentenza impugnata, pur rilevando la contraddittorietà tra parte motiva e dispositivo della pronuncia di primo grado, ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 624-bis, comma 2, cit., omettendo di fornire un'adeguata motivazione rispetto a quanto affermato nella prima sentenza e, segnatamente, valorizzando il fatto che - dopo che l'imputato si era impossessato della borsa, «infilando il braccio nel veicolo» della vittima - erano stati vani i tentativi di quest'ultima di trattenere la borsa (in quanto l'imputato riusciva a strappargliela violentemente dalle mani), ossia valorizzando un fatto successivo al perfezionamento dell'impossessamento della borsa (come esposto, avvenuto con le repentine modalità prima indicate).

2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale - e il vizio di motivazione, in relazione all'applicazione della contestata recidiva che la Corte territoriale avrebbe ritenuto con una motivazione apparente e, comunque, sulla base delle sole due precedenti condanne subite dall'imputato, così discostandosi da quanto chiarito dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 247838 01).

3. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ha presentato le proprie conclusioni ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in data 24 gennaio 2023, quando era già decorso il termine del quinto giorno antecedente all'udienza previsto dalla stessa norma: esse, dunque, sono tardive e non deve tenersene conto (cfr. Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Paolini, Rv. 281148 - 01). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. Il primo motivo è infondato.

La Corte territoriale ha ritenuto che l'imputato, dopo aver indotto con uno stratagemma la persona offesa ad aprire il finestrino (lato passeggero) della propria auto, abbia introdotto fulmineamente il braccio nella vettura ed abbia strappato la borsa (dapprima posizionata sul 2 (// sedile) dalle mani della stessa persona offesa (che tentava di bloccare l'azione furtiva); ed ha pertanto qualificato il fatto come furto con strappo, richiamando quanto già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui si configura quest'ultima ipotesi delittuosa quando la violenza dell'agente sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene (cfr. Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558 - 01).

Il ricorso non ha compiutamente censurato la detta ricostruzione del fatto, non avendo neppure assunto il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) né giovando in tal senso la dedotta contraddittorietà tra la decisione di primo grado e quella di appello (cfr. Sez. 3, n. 13678 del 20/01/2022, Perrotta, Rv. 283034 - 01: «in tema di ricorso per cassazione, la contraddittorietà della motivazione di cui all'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., deve essere interna alla sentenza impugnata sicché la stessa va esclusa nel caso di difforme valutazione di uno stesso fatto da parte delle sentenze dei due gradi di merito, essendo anzi questa la naturale conseguenza della libertà di apprezzamento e di giudizio degli organi giurisdizionali, che, mediante la motivazione, espongono, in maniera autonoma ed indipendente, le ragioni delle decisioni adottate»); ragion per cui - come anticipato - esso è infondato poiché, nei termini appena sopra riportati, la Corte territoriale ha esposto, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, le ragioni per cui ha ritenuto corretta la sussunzione del fatto nel disposto dell'art. 624-bis, comma 2, cit.

2. Il secondo motivo è infondato.

In relazione alla recidiva, la Corte di merito - contrariamente a quanto prospettato dal ricorso - non si è limitata a prendere atto dei precedenti speciiFici dell'imputato, ma ha espressamente affermato che il nuovo reato (la cui dinamica, come già esposto, aveva specificamente ricostruito) ha dimostrato una maggiore pericolosità del Todisco, così esponendo in maniera adeguata le ragioni del suo convincimento (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01).

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 maggio 2022 la Corte di appello di Bari, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 15 giugno 2021 con la quale il Tribunale di Trani, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di furto con strappo e, ritenuta la contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 1.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con il primo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto dell'imputato come furto con strappo ex art. 624-bis cod. pen. e non anche come furto ex art. 624 cod. pen. In particolare, già il Giudice di primo grado aveva erroneamente condannato l'imputato per furto con strappo, poiché aveva evidenziato che la sottrazione della borsello della vittima era avvenuta tirandolo via dal sedile della autovettura di quest'ultima con movimento repentino ed affermato che il fatto dovesse essere qualificato ai sensi dell'art. 624 «non essendo stata esercitata alcuna violenza per sottrarlo "di dosso" alla vittima» (tanto che anche il Procuratore generale distrettuale aveva ritenuto che nel caso di specie al più fosse configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen. «non contestata in fatto»). La sentenza impugnata, pur rilevando la contraddittorietà tra parte motiva e dispositivo della pronuncia di primo grado, ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 624-bis, comma 2, cit., omettendo di fornire un'adeguata motivazione rispetto a quanto affermato nella prima sentenza e, segnatamente, valorizzando il fatto che - dopo che l'imputato si era impossessato della borsa, «infilando il braccio nel veicolo» della vittima - erano stati vani i tentativi di quest'ultima di trattenere la borsa (in quanto l'imputato riusciva a strappargliela violentemente dalle mani), ossia valorizzando un fatto successivo al perfezionamento dell'impossessamento della borsa (come esposto, avvenuto con le repentine modalità prima indicate). 2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale - e il vizio di motivazione, in relazione all'applicazione della contestata recidiva che la Corte territoriale avrebbe ritenuto con una motivazione apparente e, comunque, sulla base delle sole due precedenti condanne subite dall'imputato, così discostandosi da quanto chiarito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 247838 01). 3. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ha presentato le proprie conclusioni ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in data 24 gennaio 2023, quando era già decorso il termine del quinto giorno antecedente all'udienza previsto dalla stessa norma: esse, dunque, sono tardive e non deve tenersene conto (cfr. Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Paolini, Rv. 281148 - 01). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale ha ritenuto che l'imputato, dopo aver indotto con uno stratagemma la persona offesa ad aprire il finestrino (lato passeggero) della propria auto, abbia introdotto fulmineamente il braccio nella vettura ed abbia strappato la borsa (dapprima posizionata sul 2 (// sedile) dalle mani della stessa persona offesa (che tentava di bloccare l'azione furtiva); ed ha pertanto qualificato il fatto come furto con strappo, richiamando quanto già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui si configura quest'ultima ipotesi delittuosa quando la violenza dell'agente sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene (cfr. Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558 - 01). Il ricorso non ha compiutamente censurato la detta ricostruzione del fatto, non avendo neppure assunto il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) né giovando in tal senso la dedotta contraddittorietà tra la decisione di primo grado e quella di appello (cfr. Sez. 3, n. 13678 del 20/01/2022, Perrotta, Rv. 283034 - 01: «in tema di ricorso per cassazione, la contraddittorietà della motivazione di cui all'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., deve essere interna alla sentenza impugnata sicché la stessa va esclusa nel caso di difforme valutazione di uno stesso fatto da parte delle sentenze dei due gradi di merito, essendo anzi questa la naturale conseguenza della libertà di apprezzamento e di giudizio degli organi giurisdizionali, che, mediante la motivazione, espongono, in maniera autonoma ed indipendente, le ragioni delle decisioni adottate»); ragion per cui - come anticipato - esso è infondato poiché, nei termini appena sopra riportati, la Corte territoriale ha esposto, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, le ragioni per cui ha ritenuto corretta la sussunzione del fatto nel disposto dell'art. 624-bis, comma 2, cit. 2. Il secondo motivo è infondato. In relazione alla recidiva, la Corte di merito - contrariamente a quanto prospettato dal ricorso - non si è limitata a prendere atto dei precedenti speciiFici dell'imputato, ma ha espressamente affermato che il nuovo reato (la cui dinamica, come già esposto, aveva specificamente ricostruito) ha dimostrato una maggiore pericolosità del Todisco, così esponendo in maniera adeguata le ragioni del suo convincimento (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ric
Decreto Cassazione n. 18806/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris