CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 aprile 2024
Cassazione n. 27161/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 08/04/2024; nei confronti del Tribunale di Velletri; nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e l'ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la competenza del Tribunale di Velletri. \. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen., nei confronti del Tribunale di Velletri, con riferimento al procedimento di esecuzione promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri per l'estinzione della pena pecuniaria inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con decreto penale n.1572/2008, emesso dal medesimo Giudice per le indagini preliminari e divenuto esecutivo il 30 ottobre 2009. Rispetto a tale richiesta il Tribunale di Anzio si era dichiarato incompetente ai sensi dell' art. 665, comma 4, e 676 cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, in quanto il provvedimento era stato emesso dal citato Giudice per le indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, a sua volta, ha sollevato conflitto negativo avanti questa Corte sostenendo, invece, la competenza del Tribunale di Anzio ai sensi dell'art. 656, comma 4, cod. proc. pen., atteso che l'ultima condanna divenuta irrevocabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era quella pronunciata dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, divenuta definitiva il giorno 31 ottobre 2009. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] osserva, anzitutto, che si verte in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 28 cod. proc. pen. poiché due organi giurisdizionali hanno ritenuto che la competenza a provvedere spettasse all'altro. 2. Ciò posto, si rileva che la competenza appartiene al Tribunale di Velletri. Infatti, la competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Sez. 1, n. 16127 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 281065 - 01). Nel caso in esame, come risulta dal certificato penale in atti, al momento della presentazione della istanza da parte dell'organo dell'esecuzione (23 novembre 2022) l'ultimo provvedimento divenuto esecutivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] da prendere in considerazione era la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, divenuta irrevocabile il giorno 31 ottobre 2009, non potendosi tenere conto — stante il disposto dell'art. 40 d.lgs. 274/2000 - della sentenza del Giudice di pace di Roma divenuta irrevocabile in data 5 luglio 2019. 3. Palese, dunque, risulta l'errore di diritto che ha indotto a declinare la propria competenza da parte del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, al quale pertanto devono essere rimessi gli atti perché proceda al giudizio di esecuzione oggetto della istanza del Pubblico ministero sopra riportata. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Velletri, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso