CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 44455/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna, Sezione per il riesame; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13/05/2022 il Tribunale di Bologna, Sezione per il riesame, ha confermato il decreto con il quale, il precedente 21/02/2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna aveva disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato, nella qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (capo A), omesso versamento di ritenute dovute o certificate (capo B), omesso versamento di Iva (capi C, D, E ed F), indebita compensazione (capi G e H) e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (capi I e J), in via principale, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta dei conti correnti, delle somme di danaro e dei beni immobili di proprietà dell'anzidetta persona giuridica e, in via subordinata, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei conti correnti, dei conti deposito titoli e/o obbligazioni, dei beni immobili e/o mobili registrati, nonché delle quote societarie intestate e di proprietà del prevenuto per l'importo di euro 5.968.940,11. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Lipot, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in specie, delle previsioni di cui agli artt. 125, 309 e 321 cod. proc. pen. per essersi ritenuto legittimo il decreto di sequestro preventivo ancorché privo di motivazione in ordine al "periculum in mora". Sostiene al riguardo che il provvedimento genetico, impositivo del vincolo reale in funzione della confisca, sarebbe stato del tutto privo di motivazione in ordine al "periculum in mora", in evidente contrasto con il recente insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte; aggiunge, inoltre, che l'indicata carenza motivazionale era stata ritualmente prospettata in sede di riesame, senza che il Tribunale distrettuale avesse, tuttavia, fatto conseguire al vizio dedotto la doverosa caducazione dell'atto gravato, posto che, in quella sede, si era ritenuto possibile integrare l'apparato motiv«, a dispetto dell'inesistenza o, quantomeno, 4,n010-'1' della mera apparenza dello stesso, in palese violazione dei consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Destituito di fondamento risulta l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione a quanto previsto dagli artt. 125, 309 e 321 cod. proc. pen. per essersi ritenuto legittimo il decreto di sequestro preventivo ancorché privo di motivazione in ordine al "periculum in mora", sostenendo che l'anzidetto provvedimento genetico non sarebbe stato sorretto da argomentazioni in ordine al "periculum in mora", in evidente contrasto con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte e aggiungendo che tale carenza era stata prospettata in sede di riesame, senza che il Tribunale distrettuale avesse fatto conseguire al vizio dedotto la caducazione otik dell'atto gravato, in quanto aveva ritenuto possibile integrare l'apparato motivd,q dispetto dell'inesistenza o, quantomeno, della mera apparenza dello stesso. Ritiene al riguardo il Collegio che il giudice di prime cure, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha valutato, nel corpo del provvedimento impositivo del vincolo cautelare, il profilo del "periculum in mora", sostenendo in specie, in adesione a un orientamento giurisprudenziale superato per effetto della sentenza delle Sezioni Unite n. 36959 del 2021, che tale requisito fosse irrilevante in ragione della natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente, cui il sequestro risultava funzionale. Tale decisione è stata emendata in parte qua dal Tribunale distrettuale che, recependo l'insegnamento del [OSCURATO:PERSONA], ha affermato che l'obbligo motivazionale sussiste anche per il sequestro strumentale alla confisca obbligatoria, diversa da quella ex art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen. relativa alle cose la cui fabbricazione, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, prevista, in forma diretta o per equivalente, da singole disposizioni normative e, nel caso di specie, dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Il descritto intervento integrativo, da parte del giudice gravato, risulta peraltro pienamente legittimo, atteso che, in tema di provvedimenti cautelari reali, l'impugnazione dinanzi al Tribunale del riesame ha effettMevolutivo e attribuisce al giudice investito pienezza di cognizione, con conseguente possibilità di integrare l'insufficiente motivazione del provvedimento del giudice di prime cure (in tal senso Sez. 3, n. 58541 del 13/11/2018, Romito, Rv. 275566-01). Reputando quindi il Collegio che il Tribunale del riesame abbia legittimamente integrato la motivazione afferente al "periculum in mora", invero esistente, corredante il provvedimento impositivo del vincolo reale, si ritiene manifestamente infondata l'agitata doglianza, in quanto l'ordinanza gravata risulta rispettosa della normativa processualpenalistica evocata. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma