CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 16331/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 25637/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 7345/09/19 depositata in data 30/12/2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: il contribuente ricorreva avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni conseguente al mancato pagamento del contributo unificato dovuto a fronte dell'impugnativa di due atti l'uno prodromico all'altro ma riferiti allo stesso tributo; la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall'ente impositore; con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello; ricorre a questa Corte l'ente impositore con atto affidato a un solo motivo; il contribuente è rimasto qui intimato; Considerato che: il solo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 c. 3 -bis del d.P.R. n. 115 del 2002 e 12 c. 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che il contributo unificato per atti giudiziari vada determinato con riguardo al valore dell'obbligazione tributaria contestata, con ciò negandone la determinazione e applicazione con riferimento agli importi oggetto di ciascun atto impugnato, anche in appello; il motivo è fondato; come chiarito da questa Corte (in ultimo, Cass. 16284/2021) la legge di Stabilità 2014, il cui disposto ha portata interpretativa e non innovativa, ha risolto il contrasto interpretativo sorto nella giurisprudenza di merito, chiarendo con l'art. 1, comma 598 lett. a) della legge n. 147 del 2013, modificando il comma 3 bis dell'art. 14 del d.P.R. n. 115 del 2002, che, in caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità di atti, il contributo unificato dovrà essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulterà dalla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi. L'art. 14, comma 3 bis, dopo le modifiche espressamente prevede che: "Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni, deve Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito". La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo — 7 aprile 2016, n. 78, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3 bis — nella parte incisa dall'art. 1, comma 598, lett. a) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ritenendo legittimo in caso di ricorso cumulativo il calcolo del contributo unificato sul valore dei singoli atti impugnati e non sul valore complessivo della lite. [OSCURATO:PERSONA] pone in evidenza la diversità del processo tributario e del processo civile, e dell'oggetto delle singole azioni affermando che: "quanto alla lamentata diseguaglianza, contraddittorietà ed irragionevole nella determinazione del valore della lite, quale base imponibile, rispetto al presupposto del tributo — che il giudice a quo vorrebbe strettamente ancorato al valore unitario de/processo come previsto per il rito civile — questi non spiega compiutamente perché, a fronte di una disomogeneità dei criteri fissati per determinare il valore della lite nei singoli ambiti processuali, calati sulle particolarità delle questioni ivi deducibili e sulle peculiarità dei diversi processi, solo il criterio del rito civile dovrebbe essere assunto quale tertium comparationis". Da siffatti rilievi può desumersi che, con riferimento al processo tributario, ben possono corrispondere diversi criteri di determinazione quantitativa del contributo unificato. A differenza del giudizio civile, che si basa sul valore della domanda (principale o incidentale), nel processo tributario il valore della lite è rappresentato dal valore del tributo contenuto nell'atto oggetto di impugnativa. Ne consegue che in ipotesi ricorso cumulativo, sulla base delle argomentazioni sopra illustrate, ai fini del contributo unificato, il contribuente doveva prendere a riferimento per il pagamento, anche prima del chiarimento introdotto con la Legge Finanziaria del 2014, il singolo tributo contenuto nell'atto di accertamento di cui si chiedeva l'annullamento, al netto di interessi e sanzioni, ciò in base alle Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, e quindi con riferimento al valore dei singoli atti impugnati; per le sopra esposte ragioni, il ricorso va accolto; - la sentenza è quindi cassata e non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decise nel merito con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente; - sussistono giuste ragioni, stante il recente pronunciamento in merito da parte di questa Corte, per la compensazione delle spese dell'intero giudizio; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originario ricorso del contribuente; compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, 1'8 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]